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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 gennaio 2026

Cassazione n. 00279/2026

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sitata il09/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Oscuramento disposto Numero registro generale 9675/2025Numero sezionale 4441/2025Numero di raccolta generale 279/2026Data pubblicazione 06/01/2026Con ordinanza del 9.4.2025 il Tribunale di Cuneo a seguito del decretocon il quale il [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hatrasmesso al predetto Tribunale di Cuneo, per competenza territoriale, ilfascicolo di amministrazione di sostegno in favore di R.Y. ,in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Saluzzo, ha rimessogli atti del procedimento a questa Suprema Corte affinchè indichiil giudice ritenuto competente osservando che: il giudice competente perl'apertura della tutela dell'interdetto legale è quello del luogo in cuil'interdetto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi,indipendentemente dal luogo di detenzione e che l’ultima dimora primadello stato di detenzione era in [OSCURATO:PERSONA].Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte istando perl’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Osserva questa Corte che, nella fattispecie concreta, trattandosi di unprocedimento di amministrazione di sostegno, va applicato il principiosecondo cui, nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegnosi trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva dicondanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo incui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'iniziodello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legaleche individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, ladimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degli interessi edegli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando ilcarattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo lacui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato,Oscuramento disposto Numero registro generale 9675/2025Numero sezionale 4441/2025Numero di raccolta generale 279/2026Data pubblicazione 06/01/2026essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente lapropria dimora (Cass. 7241/2020; Cass. 18943/2020; 23449 del 2025).Nella specie, il luogo della residenza anagrafica (dimora abituale)del beneficiario prima dello stato di detenzione era ubicato, nel circondariodel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto la competenza relativaall'amministrazione di sostegno in favore di R.Y. spettaal [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Nessuna determinazione in punto spese trattandosi di un regolamentod’ufficio.

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alquale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

In caso didiffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e glialtri titoli identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso in Roma, il 16.12.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Oscuramento disposto Numero registro generale 1624/2026Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 23189/2026Data pubblicazione 14/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreAlberto [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeLaura [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Maura [OSCURATO:PERSONA].Rg 1624/2026Eduardo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereEleonora [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1624/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 22/01/2026:nel procedimento sul regolamento di competenza proposto dal Tribunale diCuneo con ordinanza del 09/04/2025, resa nel procedimento di volontariagiurisdizione relativo all’interdetto legale E.W. in ordineall’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 279/2026 depositata il06/01/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Presidente titolare ha disposto, a seguito dellasegnalazione da parte della Casa circondariale di Saluzzo, l’aperturad’ufficio di un procedimento per la correzione della pronuncia emessa n.racc. gen. 279/2026 con pubblicazione il 06/01/2026.Oscuramento disposto Numero registro generale 1624/2026Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 23189/2026Data pubblicazione 14/07/2026In detta ordinanza è stato riportato il cognome dell’amministrato,Saluzzo, come R.Y. invece che E.W. .Si tratta di un mero errore materiale emendabile ex art 287 c.p.c..P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’ordinanza emessa n. racc. gen.279/2026 con pubblicazione il 06/01/2026 nel senso che nell'epigrafe enel corpo della decisione laddove è scritto R.Y. deveintendersi e ritenersi per scritto E.W. manda allaCancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288,secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma,disp. att. c.p.c.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalitàe gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs.196/2003.Così deciso in Roma 25.06.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sitata il09/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Oscuramento disposto Numero registro generale 9675/2025Numero sezionale 4441/2025Numero di raccolta generale 279/2026Data pubblicazione 06/01/2026Con ordinanza del 9.4.2025 il Tribunale di Cuneo a seguito del decretocon il quale il [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hatrasmesso al predetto Tribunale di Cuneo, per competenza territoriale, ilfascicolo di amministrazione di sostegno in favore di R.Y. ,in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Saluzzo, ha rimessogli atti del procedimento a questa Suprema Corte affinchè indichiil giudice ritenuto competente osservando che: il giudice competente perl'apertura della tutela dell'interdetto legale è quello del luogo in cuil'interdetto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi,indipendentemente dal luogo di detenzione e che l’ultima dimora primadello stato di detenzione era in [OSCURATO:PERSONA].Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte istando perl’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Osserva questa Corte che, nella fattispecie concreta, trattandosi di unprocedimento di amministrazione di sostegno, va applicato il principiosecondo cui, nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegnosi trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva dicondanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo incui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'iniziodello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legaleche individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, ladimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degli interessi edegli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando ilcarattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo lacui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato,Oscuramento disposto Numero registro generale 9675/2025Numero sezionale 4441/2025Numero di raccolta generale 279/2026Data pubblicazione 06/01/2026essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente lapropria dimora (Cass. 7241/2020; Cass. 18943/2020; 23449 del 2025).Nella specie, il luogo della residenza anagrafica (dimora abituale)del beneficiario prima dello stato di detenzione era ubicato, nel circondariodel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto la competenza relativaall'amministrazione di sostegno in favore di R.Y. spettaal [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Nessuna determinazione in punto spese trattandosi di un regolamentod’ufficio. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alquale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. In caso didiffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e glialtri titoli identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso in Roma, il 16.12.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Oscuramento disposto Numero registro generale 1624/2026Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 23189/2026Data pubblicazione 14/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreAlberto [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeLaura [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Maura [OSCURATO:PERSONA].Rg 1624/2026Eduardo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereEleonora [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1624/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 22/01/2026:nel procedimento sul regolamento di competenza proposto dal Tribunale diCuneo con ordinanza del 09/04/2025, resa nel procedimento di volontariagiurisdizione relativo all’interdetto legale E.W. in ordineall’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 279/2026 depositata il06/01/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Presidente titolare ha disposto, a seguito dellasegnalazione da parte della Casa circondariale di Saluzzo, l’aperturad’ufficio di un procedimento per la correzione della pronuncia emessa n.racc. gen. 279/2026 con pubblicazione il 06/01/2026.Oscuramento disposto Numero registro generale 1624/2026Numero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 23189/2026Data pubblicazione 14/07/2026In detta ordinanza è stato riportato il cognome dell’amministrato,Saluzzo, come R.Y. invece che E.W. .Si tratta di un mero errore materiale emendabile ex art 287 c.p.c..P.Q.M.La Corte dispone la correzione dell’ordinanza emessa n. racc. gen.279/2026 con pubblicazione il 06/01/2026 nel senso che nell'epigrafe enel corpo della decisione laddove è scritto R.Y. deveintendersi e ritenersi per scritto E.W. manda allaCancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288,secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma,disp. att. c.p.c.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalitàe gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs.196/2003.Così deciso in Roma 25.06.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
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