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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 29202/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1111/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23a; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 820/2015 del 9 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 10 febbraio 2012, ha convenuto davanti al Tribunale di Teramo l'ASL di Teramo, premettendo che, nonostante fosse stato nominato, in quanto Direttore di farmacia, responsabile del Dipartimento di Assistenza sanitaria territoriale dal 17 giugno 1998 al 20 febbraio 2001, non aveva ricevuto la dovuta maggiorazione sulla retribuzione di posizione.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ASL Teramo: a) ad inquadrarlo in via definitiva nella qualifica di responsabile di Dipartimento di Assistenza sanitaria territoriale o extraospedaliera, con l'attribuzione del trattamento economico differenziato ex art.56 CCNL di settore vigente all'epoca di affidamento dell'incarico; b) a corrispondergli le differenze retributive derivanti'. dall'inquadramento sub a), con interessi e rivalutazione; c) a ricalcolare il TFR ed a pagare le differenze dovute, con interessi e rivalutazione; d) a ricostruire la sua posizione ai fini pensionistici ed a versare gli ulteriori contributi previdenziali dovuti.

Il Tribunale di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 890/2014, respinta l'eccezione di prescrizione dell'ASL Teramo in ragione della tardività della sua costituzione in giudizio, ha accolto il ricorso.

L'ASL Teramo ha proposto appello che la Corte d'appello di L'Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 820/2015, ha respinto.

L'ASL Teramo ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del controricorso e delle memorie depositate da [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, dalla documentazione agli atti il controricorso risulta notificato il 17 febbraio 2016, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 30 dicembre 2015.

Ai sensi dell'art. 370 c.p.c., "La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso", il quale è, in base al disposto dell'art. 369 c.p.c., di venti giorni a decorrere dall'ultima notificazione "alle parti contro le quali è proposto".

Il controricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato entro 1'8 febbraio 2016.

Ne consegue la sua inammissibilità per tardività della notifica, che si estende alle memorie depositate da [OSCURATO:PERSONA]. 2) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., del Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del SSN, del Contratto collettivo nazionale dell'area relativa alla dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996 (CCNL normativo 1994-1997 economico 1994-1995) e del CCNL dell'8 giugno 2000.

Ad avviso dell'ASL di Teramo la corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto che la retribuzione di posizione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta per la prima volta dall'art. 9, comma 40, del CCNL della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa dell'8 giugno 2000.

Pertanto, la Corte d'appello di L'Aquila non avrebbe potuto attribuire alla controparte tale trattamento nella misura prevista, per il periodo precedente, dal diverso CCNL della Dirigenza medica e veterinaria applicando l'art.36 Cost. e, quindi, il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, sul presupposto che l'incarico attribuito al [OSCURATO:PERSONA] comportasse lo svolgimento di mansioni più qualificanti ed onerose.

Questa conclusione si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, rappresentata da Cass., Sez.

L, n. 24373 del 10 ottobre 2008, per la quale, atteso che la dirigenza sanitaria era collocata in un unico ruolo, l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consentiva l'applicazione dell'art. 2103 c.c., venendo in rilievo la posizione di un dirigente, e non dava luogo a trattamento economico ulteriore, non potendo essere invocato l'art. 36 Cost. 1/4 In particolare, l'ASL di Teramo si duole della circostanza che la corte territoriale avesse equiparato il trattamento retributivo di due _ aree contrattuali diverse, in violazione dell'indirizzo giurisprudenziale della S.C. espresso da Cass., Sez.

L, n. 16092 del 14 luglio 2014.

La doglianza è fondata.

Il motivo in esame pone la questione, in materia di pubblico impiegato contrattualizzato, del se, conferito da un'ASL un particolare incarico ad un dirigente (nella specie, di direttore di dipartimento), la relativa indennità di posizione, riconosciuta da uno specifico contratto collettivo nazionale, spetti a chiunque ricopra tale incarico, a prescindere dal fatto che il diverso contratto collettivo nazionale che disciplina la categoria di appartenenza del titolare di siffatta attribuzione preveda detta indennità.

Occorre chiedersi, pertanto, se l'indennità di posizione, nel particolare settore indicato, consegua sempre all'oggettiva attribuzione di tale posizione e, quindi, all'esercizio delle correlate funzioni, con assunzione della conseguente responsabilità, o se, al contrario, possano assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della quantificazione del beneficio, ulteriori aspetti, quali i profili professionali degli interessati.

Nella presente controversia è incontestato che [OSCURATO:PERSONA] fosse Direttore di farmacia e che fosse stato nominato dall'ASL di Teramo responsabile del Dipartimento di Assistenza sanitaria territoriale dal 17 giugno 1998 al 20 febbraio 2001 in forza di formale delibera del 17 giugno 1998.

Per il particolare incarico di Direttore di Dipartimento come quello in esame l'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 prevedeva, al punto 1, quanto segue: "Per fornire alle aziende ed enti unità di indirizzo per attuare ler' modalità organizzative dell'attività libero professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le disposizioni vigenti in materia nonché le circolari del Ministero della Sanità, le parti concordano i seguenti punti:

1. La realizzazione degli artt. 67 e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di cui agli artt. 10 e 11, adottino - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni, assicurando, altresì, il rispetto dei seguenti principi: a) l'attività libero professionale in regime ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità; b) qualora, per ragioni tecnico - organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero di prestazioni effettuate; c) non è consentita attività libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie, da individuare in sede aziendale; d) fermo restando il disposto dell'art. 4, comma 7 della legge 412/1991, l'incompatibilità dello svolgimento di attività libero professionale esterna nei confronti: - delle stesse forme di rappresentanza delle associazioni di utenti per le quali si esercita l'attività professionale di cui all'art. 67 lettere b) e c); - nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58, comma 2, nel contratto individuale deve essere prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione del dirigente interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad esso".

In particolare, per quel che qui rileva, al punto 1, lett. d), è stabilita, "d) fermo restando il disposto dell'art. 4, comma 7 della legge 412/1991, l'incompatibilità dello svolgimento di attività libero professionale esterna nei confronti: - delle stesse forme di rappresentanza delle associazioni di utenti per le quali si esercita l'attività professionale di cui all'art. 67 lettere b) e c); - nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58, comma 2, nel contratto individuale deve essere prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione del dirigente interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad esso".

La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista, nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di dipartimento, nel contratto individuale del dirigente interessato in misura non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lett. a), del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 e, comunque, non superiore ad esso, non era riconosciuta, però, dal CCNL normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, alla quale apparteneva [OSCURATO:PERSONA], in quanto farmacista.

Una maggiorazione simile a quella regolata dall'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 è stata introdotta solo successivamente dal Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 1998-2001 parte economica biennio 1998-1999 il quale, all'art. 40, comma 9, dispone che "Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10". [OSCURATO:PERSONA] non risulta abbia mai contestato l'assenza di una previsione nel Contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario anteriore a quello approvato 1'8 giugno 2000 (ed entrato in vigore il giorno successivo, ove non fosse stabilita, per singole disposizioni, una decorrenza differente: al riguardo, si evidenzia che il problema del momento di efficacia dell'art. 40, comma 9, del nuovo Contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa dell'8 giugno 2000 non è oggetto del contendere).

La stessa corte territoriale riconosce tale circostanza, ma la considera priva di valore poiché "ciò che rileva è l'effettivo espletamento dell'anzidetto incarico" e, comunque l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993 stabilisce che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattament economico accessorio sia corrispondente alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità", mentre l'art. 24, comma 3, dispone che "il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1 (...) remunera tutte le funzioni ed í compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio (...)".

Ciò posto, considerato che la contrattazione collettiva nazionale relativa alla dirigenza medica prevedeva una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni per l'incarico in questione, la Corte d'appello di L'Aquila ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l'importo richiesto, sul presupposto che "il valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale, fissato dall'ente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla vigente contrattazione collettiva, ha quindi carattere squisitamente oggettivo, essendo legato esclusivamente alla valutazione dei contenuti della funzione dirigenziale".

In particolare, nessun rilievo assumerebbero "i profili soggettivi (professionalità, esperienze e competenze) del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione".

La ricostruzione della corte territoriale, pur in parte condivisibile in linea generale, non può essere accolta quanto alla fattispecie concreta.Infatti, è innegabile che il valore della retribuzione di posizione del dirigente segue alla c.d. graduazione delle funzioni e si ricollega alla natura di queste, tenendo conto dell'impegno oggettivo dalle stesse richiesto e delle responsabilità ad esse correlate.

Pertanto, non può contestarsi l'oggettività della loro spettanza a chi ricopra un certo incarico.

Peraltro, deve pure considerarsi che, come evidenziato in giurisprudenza, non viola il principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area (Cass., Sez.

L, n. 2459 del 2 febbraio 2011).

In particolare, si è affermato (Cass., Sez.

L, n. 2718 del 5 febbraio 2020) il principio così massimato: "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in I. n. 359 del 1992, con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia".

Ciò in quanto il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, all'epoca dei fatti di causa, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, va inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e, quindi, si pone come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (Cass., Sez.

L, n. 1037 del 20 gennaio 2014).

Ne deriva che, nel giudizio di comparazione del valore di una - posizione lavorativa rispetto ad un'altra, la contrattazione collettiva può legittimamente valutare, oltre che la consistenza obiettiva delle mansioni svolte, anche altri elementi, tra i quali può rientrare la competenza professionale concretamente posseduta ed il settore di intervento nell'ambito della struttura di appartenenza, ritenuto indice di maggiore complessità (Cass., Sez.

L, n. 16092 del 14 luglio 2014).

Se risulta ammissibile, però, una differenziazione nel giudizio di comparazione del valore di una posizione lavorativa nell'ambito dello stesso contratto collettivo, non si vede perché ciò non possa avvenire quanto sono messi a confronto due differenti contratti collettivi.

D'altronde, l'art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993 prescriveva, ai commi 1 e 2, che: "l.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute.

Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipa tivo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva".

Pertanto, in linea di principio, non può spettare ad un dirigente un trattamento economico non previsto dalla contrattazione collettiva a lui applicabile.

L'accoglimento della tesi di [OSCURATO:PERSONA] porterebbe, invece, al risultato, illogico, di attribuire al medesimo un'indennità non riconosciuta dalla contrattazione collettiva, nonostante l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, citato dalla stessa corte territoriale, stabilisca che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali" e, per assurdo, avrebbe dato al medesimo [OSCURATO:PERSONA] il diritto di domandare il migliore trattamento economico riservato ai dirigenti medici anche se il Contratto collettivo nazionale normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità avesse riconosciuto in suo favore un'analoga indennità di posizione, ma di importo inferiore.

Il fatto che, ai sensi del citato art. 24, comma 1, "il trattamento economico accessorio sia corrispondente alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità", e che, per il disposto del successivo comma 3, "il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1 (...) remunera tutte le funzioni ed í compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio" non consente di prescindere dal presupposto sula quale si basa il diritto del lavoratore, ovvero la previsione della remunerazione richiesta da parte della contrattazione collettiva da lui invocabile.

D'altronde, deve osservarsi che, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.

Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che non riguarda i dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto, secondo la contrattazione collettiva, la retribuzione di posizione spettante a4- dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato (Cass., Sez.

L, n. 24373 del 1° ottobre 2008).

La tesi della corte territoriale, al contrario, consentirebbe un'inammissibile estensione analogica dell'ambito di applicazione dell'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 alla situazione lavorativa di un dirigente farmacista (in violazione del divieto di commistione delle fonti collettive ricavabile già dal d.lgs. n. 29 del 1993) la quale, poi, non potrebbe che trovare il suo fondamento nel principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione e, quindi, sull'art. 36 Cost.

La ricostruzione contraria alla tesi di [OSCURATO:PERSONA] trova conforto anche nell'interpretazione letterale e sistematica dell'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità.

Infatti, il punto 1, Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 sulla lett. d) del quale si fonda la pretesa di [OSCURATO:PERSONA], prevede che "La realizzazione degli artt. 67 e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di cui agli artt. 10 e 11, adottino - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni".Il richiamo agli artt. 67 e 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 è molto importante, perché le relative disposizioni concernono l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari, il che rende palese come la retribuzione di posizione oggetto del contendere fosse stata introdotta tenendo conto specificamente ed esclusivamente del ruolo dei dirigenti medici e veterinari.

Inoltre, merita di esser segnalata la dichiarazione congiunta n. 7 apposta in calce al Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996, che recita: "Le parti, in riferimento a quanto previsto nell'allegato n.6 dell'accordo dell'[OSCURATO:PERSONA], circa la previsione della maggiorazione del 40% del valore massimo della retribuzione di posizione nel caso di conferimento dell'incarico di responsabile di Dipartimento, quale premio per l'esclusività di rapporto, convengono sulla necessità che le Aziende, nella predisposizione del Regolamento indicato nel citato allegato n. 6 ed in quello n. 5 del presente contratto, valutino, ai fini dell'attribuzione della relativa maggiorazione della retribuzione di posizione, il conseguimento del giusto equilibrio nei confronti dei Dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo il cui rapporto è caratterizzato dalla esclusività".

Da questa dichiarazione congiunta emerge che le parti contraenti erano del tutto consapevoli della circostanza che la previsione della maggiorazione del 40°h del valore massimo della retribuzione di posizione nel caso di conferimento dell'incarico di responsabile di Dipartimento era contenuta nel solo Allegato n. 6 dell'accordo dell'[OSCURATO:PERSONA], riguardando solo i dirigenti medici e veterinari, al punto da rinviare alla predisposizione del Regolamento indicato nell'allegato n. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996 l'attribuzione "della relativa maggiorazione della retribuzione di posizione", qualificandola espressamente quale "premio per l'esclusività di rapporto".

Ne deriva che il motivo deve essere accolto, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "In tema di pubblico impiego, il titolare dell'incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL, al quale si applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994- 1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 poiché il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in precedenza, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, un generale divieto di commistione della fonti collettive". 3) Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare nuovo il secondo motivo di appello, con il quale era stata dedotta l'erronea interpretazione dell'Allegato 6 al CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria, parte normativa quadriennio 1994-1997 e parte economica biennio 1994- 1995.

Infatti, la relativa questione, pur se non prospettata nel corso del giudizio di primo grado, era stata sollevata in appello perché il primo giudice, ritenendo applicabile un contratto collettivo diverso da quello che disciplinava il rapporto in esame, aveva reso necessaria la confutazione dell'interpretazione del contratto c collettivo richiamato seguita dal Tribunale di Teramo.

In particolare, ad avviso dell'ASL di Teramo, il già menzionato Allegato 6 non poteva giustificare il riconoscimento al controricorrente dell'indennità richiesta, atteso che la norma utilizzata dal giudice di primo grado riguardava le ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della libera professione che, però, non era stata prevista nel contratto individuale di [OSCURATO:PERSONA].

L'accoglimento del primo motivo rende non necessario l'esame del secondo. 4) Il ricorso è accolto limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità, applicando il seguente principio di diritto: "In tema di pubblico impiego, il titolare dell'incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL, al quale si applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994- 1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 poiché il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in precedenza, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, generale divieto di commistione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1111/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23a; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 820/2015 del 9 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 10 febbraio 2012, ha convenuto davanti al Tribunale di Teramo l'ASL di Teramo, premettendo che, nonostante fosse stato nominato, in quanto Direttore di farmacia, responsabile del Dipartimento di Assistenza sanitaria territoriale dal 17 giugno 1998 al 20 febbraio 2001, non aveva ricevuto la dovuta maggiorazione sulla retribuzione di posizione. Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ASL Teramo: a) ad inquadrarlo in via definitiva nella qualifica di responsabile di Dipartimento di Assistenza sanitaria territoriale o extraospedaliera, con l'attribuzione del trattamento economico differenziato ex art.56 CCNL di settore vigente all'epoca di affidamento dell'incarico; b) a corrispondergli le differenze retributive derivanti'. dall'inquadramento sub a), con interessi e rivalutazione; c) a ricalcolare il TFR ed a pagare le differenze dovute, con interessi e rivalutazione; d) a ricostruire la sua posizione ai fini pensionistici ed a versare gli ulteriori contributi previdenziali dovuti. Il Tribunale di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 890/2014, respinta l'eccezione di prescrizione dell'ASL Teramo in ragione della tardività della sua costituzione in giudizio, ha accolto il ricorso. L'ASL Teramo ha proposto appello che la Corte d'appello di L'Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 820/2015, ha respinto. L'ASL Teramo ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del controricorso e delle memorie depositate da [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dalla documentazione agli atti il controricorso risulta notificato il 17 febbraio 2016, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 30 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 370 c.p.c., "La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso", il quale è, in base al disposto dell'art. 369 c.p.c., di venti giorni a decorrere dall'ultima notificazione "alle parti contro le quali è proposto". Il controricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere notificato entro 1'8 febbraio 2016. Ne consegue la sua inammissibilità per tardività della notifica, che si estende alle memorie depositate da [OSCURATO:PERSONA]. 2) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., del Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del SSN, del Contratto collettivo nazionale dell'area relativa alla dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996 (CCNL normativo 1994-1997 economico 1994-1995) e del CCNL dell'8 giugno 2000. Ad avviso dell'ASL di Teramo la corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto che la retribuzione di posizione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta per la prima volta dall'art. 9, comma 40, del CCNL della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa dell'8 giugno 2000. Pertanto, la Corte d'appello di L'Aquila non avrebbe potuto attribuire alla controparte tale trattamento nella misura prevista, per il periodo precedente, dal diverso CCNL della Dirigenza medica e veterinaria applicando l'art.36 Cost. e, quindi, il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, sul presupposto che l'incarico attribuito al [OSCURATO:PERSONA] comportasse lo svolgimento di mansioni più qualificanti ed onerose. Questa conclusione si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, rappresentata da Cass., Sez. L, n. 24373 del 10 ottobre 2008, per la quale, atteso che la dirigenza sanitaria era collocata in un unico ruolo, l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consentiva l'applicazione dell'art. 2103 c.c., venendo in rilievo la posizione di un dirigente, e non dava luogo a trattamento economico ulteriore, non potendo essere invocato l'art. 36 Cost. 1/4 In particolare, l'ASL di Teramo si duole della circostanza che la corte territoriale avesse equiparato il trattamento retributivo di due _ aree contrattuali diverse, in violazione dell'indirizzo giurisprudenziale della S.C. espresso da Cass., Sez. L, n. 16092 del 14 luglio 2014. La doglianza è fondata. Il motivo in esame pone la questione, in materia di pubblico impiegato contrattualizzato, del se, conferito da un'ASL un particolare incarico ad un dirigente (nella specie, di direttore di dipartimento), la relativa indennità di posizione, riconosciuta da uno specifico contratto collettivo nazionale, spetti a chiunque ricopra tale incarico, a prescindere dal fatto che il diverso contratto collettivo nazionale che disciplina la categoria di appartenenza del titolare di siffatta attribuzione preveda detta indennità. Occorre chiedersi, pertanto, se l'indennità di posizione, nel particolare settore indicato, consegua sempre all'oggettiva attribuzione di tale posizione e, quindi, all'esercizio delle correlate funzioni, con assunzione della conseguente responsabilità, o se, al contrario, possano assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della quantificazione del beneficio, ulteriori aspetti, quali i profili professionali degli interessati. Nella presente controversia è incontestato che [OSCURATO:PERSONA] fosse Direttore di farmacia e che fosse stato nominato dall'ASL di Teramo responsabile del Dipartimento di Assistenza sanitaria territoriale dal 17 giugno 1998 al 20 febbraio 2001 in forza di formale delibera del 17 giugno 1998. Per il particolare incarico di Direttore di Dipartimento come quello in esame l'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 prevedeva, al punto 1, quanto segue: "Per fornire alle aziende ed enti unità di indirizzo per attuare ler' modalità organizzative dell'attività libero professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le disposizioni vigenti in materia nonché le circolari del Ministero della Sanità, le parti concordano i seguenti punti: 1. La realizzazione degli artt. 67 e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di cui agli artt. 10 e 11, adottino - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni, assicurando, altresì, il rispetto dei seguenti principi: a) l'attività libero professionale in regime ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità; b) qualora, per ragioni tecnico - organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero di prestazioni effettuate; c) non è consentita attività libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie, da individuare in sede aziendale; d) fermo restando il disposto dell'art. 4, comma 7 della legge 412/1991, l'incompatibilità dello svolgimento di attività libero professionale esterna nei confronti: - delle stesse forme di rappresentanza delle associazioni di utenti per le quali si esercita l'attività professionale di cui all'art. 67 lettere b) e c); - nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58, comma 2, nel contratto individuale deve essere prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione del dirigente interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad esso". In particolare, per quel che qui rileva, al punto 1, lett. d), è stabilita, "d) fermo restando il disposto dell'art. 4, comma 7 della legge 412/1991, l'incompatibilità dello svolgimento di attività libero professionale esterna nei confronti: - delle stesse forme di rappresentanza delle associazioni di utenti per le quali si esercita l'attività professionale di cui all'art. 67 lettere b) e c); - nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58, comma 2, nel contratto individuale deve essere prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione del dirigente interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad esso". La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista, nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di dipartimento, nel contratto individuale del dirigente interessato in misura non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lett. a), del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 e, comunque, non superiore ad esso, non era riconosciuta, però, dal CCNL normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, alla quale apparteneva [OSCURATO:PERSONA], in quanto farmacista. Una maggiorazione simile a quella regolata dall'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 è stata introdotta solo successivamente dal Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 1998-2001 parte economica biennio 1998-1999 il quale, all'art. 40, comma 9, dispone che "Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10". [OSCURATO:PERSONA] non risulta abbia mai contestato l'assenza di una previsione nel Contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario anteriore a quello approvato 1'8 giugno 2000 (ed entrato in vigore il giorno successivo, ove non fosse stabilita, per singole disposizioni, una decorrenza differente: al riguardo, si evidenzia che il problema del momento di efficacia dell'art. 40, comma 9, del nuovo Contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa dell'8 giugno 2000 non è oggetto del contendere). La stessa corte territoriale riconosce tale circostanza, ma la considera priva di valore poiché "ciò che rileva è l'effettivo espletamento dell'anzidetto incarico" e, comunque l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993 stabilisce che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattament economico accessorio sia corrispondente alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità", mentre l'art. 24, comma 3, dispone che "il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1 (...) remunera tutte le funzioni ed í compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio (...)". Ciò posto, considerato che la contrattazione collettiva nazionale relativa alla dirigenza medica prevedeva una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni per l'incarico in questione, la Corte d'appello di L'Aquila ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l'importo richiesto, sul presupposto che "il valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale, fissato dall'ente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla vigente contrattazione collettiva, ha quindi carattere squisitamente oggettivo, essendo legato esclusivamente alla valutazione dei contenuti della funzione dirigenziale". In particolare, nessun rilievo assumerebbero "i profili soggettivi (professionalità, esperienze e competenze) del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione". La ricostruzione della corte territoriale, pur in parte condivisibile in linea generale, non può essere accolta quanto alla fattispecie concreta.Infatti, è innegabile che il valore della retribuzione di posizione del dirigente segue alla c.d. graduazione delle funzioni e si ricollega alla natura di queste, tenendo conto dell'impegno oggettivo dalle stesse richiesto e delle responsabilità ad esse correlate. Pertanto, non può contestarsi l'oggettività della loro spettanza a chi ricopra un certo incarico. Peraltro, deve pure considerarsi che, come evidenziato in giurisprudenza, non viola il principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area (Cass., Sez. L, n. 2459 del 2 febbraio 2011). In particolare, si è affermato (Cass., Sez. L, n. 2718 del 5 febbraio 2020) il principio così massimato: "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in I. n. 359 del 1992, con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia". Ciò in quanto il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, all'epoca dei fatti di causa, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, va inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e, quindi, si pone come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (Cass., Sez. L, n. 1037 del 20 gennaio 2014). Ne deriva che, nel giudizio di comparazione del valore di una - posizione lavorativa rispetto ad un'altra, la contrattazione collettiva può legittimamente valutare, oltre che la consistenza obiettiva delle mansioni svolte, anche altri elementi, tra i quali può rientrare la competenza professionale concretamente posseduta ed il settore di intervento nell'ambito della struttura di appartenenza, ritenuto indice di maggiore complessità (Cass., Sez. L, n. 16092 del 14 luglio 2014). Se risulta ammissibile, però, una differenziazione nel giudizio di comparazione del valore di una posizione lavorativa nell'ambito dello stesso contratto collettivo, non si vede perché ciò non possa avvenire quanto sono messi a confronto due differenti contratti collettivi. D'altronde, l'art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993 prescriveva, ai commi 1 e 2, che: "l. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipa tivo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva". Pertanto, in linea di principio, non può spettare ad un dirigente un trattamento economico non previsto dalla contrattazione collettiva a lui applicabile. L'accoglimento della tesi di [OSCURATO:PERSONA] porterebbe, invece, al risultato, illogico, di attribuire al medesimo un'indennità non riconosciuta dalla contrattazione collettiva, nonostante l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, citato dalla stessa corte territoriale, stabilisca che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali" e, per assurdo, avrebbe dato al medesimo [OSCURATO:PERSONA] il diritto di domandare il migliore trattamento economico riservato ai dirigenti medici anche se il Contratto collettivo nazionale normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità avesse riconosciuto in suo favore un'analoga indennità di posizione, ma di importo inferiore. Il fatto che, ai sensi del citato art. 24, comma 1, "il trattamento economico accessorio sia corrispondente alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità", e che, per il disposto del successivo comma 3, "il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1 (...) remunera tutte le funzioni ed í compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio" non consente di prescindere dal presupposto sula quale si basa il diritto del lavoratore, ovvero la previsione della remunerazione richiesta da parte della contrattazione collettiva da lui invocabile. D'altronde, deve osservarsi che, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che non riguarda i dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto, secondo la contrattazione collettiva, la retribuzione di posizione spettante a4- dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato (Cass., Sez. L, n. 24373 del 1° ottobre 2008). La tesi della corte territoriale, al contrario, consentirebbe un'inammissibile estensione analogica dell'ambito di applicazione dell'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 alla situazione lavorativa di un dirigente farmacista (in violazione del divieto di commistione delle fonti collettive ricavabile già dal d.lgs. n. 29 del 1993) la quale, poi, non potrebbe che trovare il suo fondamento nel principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione e, quindi, sull'art. 36 Cost. La ricostruzione contraria alla tesi di [OSCURATO:PERSONA] trova conforto anche nell'interpretazione letterale e sistematica dell'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità. Infatti, il punto 1, Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 sulla lett. d) del quale si fonda la pretesa di [OSCURATO:PERSONA], prevede che "La realizzazione degli artt. 67 e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di cui agli artt. 10 e 11, adottino - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni".Il richiamo agli artt. 67 e 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 è molto importante, perché le relative disposizioni concernono l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari, il che rende palese come la retribuzione di posizione oggetto del contendere fosse stata introdotta tenendo conto specificamente ed esclusivamente del ruolo dei dirigenti medici e veterinari. Inoltre, merita di esser segnalata la dichiarazione congiunta n. 7 apposta in calce al Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996, che recita: "Le parti, in riferimento a quanto previsto nell'allegato n.6 dell'accordo dell'[OSCURATO:PERSONA], circa la previsione della maggiorazione del 40% del valore massimo della retribuzione di posizione nel caso di conferimento dell'incarico di responsabile di Dipartimento, quale premio per l'esclusività di rapporto, convengono sulla necessità che le Aziende, nella predisposizione del Regolamento indicato nel citato allegato n. 6 ed in quello n. 5 del presente contratto, valutino, ai fini dell'attribuzione della relativa maggiorazione della retribuzione di posizione, il conseguimento del giusto equilibrio nei confronti dei Dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo il cui rapporto è caratterizzato dalla esclusività". Da questa dichiarazione congiunta emerge che le parti contraenti erano del tutto consapevoli della circostanza che la previsione della maggiorazione del 40°h del valore massimo della retribuzione di posizione nel caso di conferimento dell'incarico di responsabile di Dipartimento era contenuta nel solo Allegato n. 6 dell'accordo dell'[OSCURATO:PERSONA], riguardando solo i dirigenti medici e veterinari, al punto da rinviare alla predisposizione del Regolamento indicato nell'allegato n. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994-1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996 l'attribuzione "della relativa maggiorazione della retribuzione di posizione", qualificandola espressamente quale "premio per l'esclusività di rapporto". Ne deriva che il motivo deve essere accolto, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "In tema di pubblico impiego, il titolare dell'incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL, al quale si applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994- 1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 poiché il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in precedenza, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, un generale divieto di commistione della fonti collettive". 3) Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare nuovo il secondo motivo di appello, con il quale era stata dedotta l'erronea interpretazione dell'Allegato 6 al CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria, parte normativa quadriennio 1994-1997 e parte economica biennio 1994- 1995. Infatti, la relativa questione, pur se non prospettata nel corso del giudizio di primo grado, era stata sollevata in appello perché il primo giudice, ritenendo applicabile un contratto collettivo diverso da quello che disciplinava il rapporto in esame, aveva reso necessaria la confutazione dell'interpretazione del contratto c collettivo richiamato seguita dal Tribunale di Teramo. In particolare, ad avviso dell'ASL di Teramo, il già menzionato Allegato 6 non poteva giustificare il riconoscimento al controricorrente dell'indennità richiesta, atteso che la norma utilizzata dal giudice di primo grado riguardava le ipotesi di incompatibilità allo svolgimento della libera professione che, però, non era stata prevista nel contratto individuale di [OSCURATO:PERSONA]. L'accoglimento del primo motivo rende non necessario l'esame del secondo. 4) Il ricorso è accolto limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità, applicando il seguente principio di diritto: "In tema di pubblico impiego, il titolare dell'incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL, al quale si applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo 1994- 1997 economico 1994-1995 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5 dicembre 1996, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Allegato 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 poiché il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in precedenza, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, generale divieto di commistione della
Sentenza Cassazione n. 29202/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris