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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01343/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del9 giugno 202 5 , con la quale il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione h a r evocato , ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., i l benefici o della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione , concess o a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell’8 novembre 2022, irrevocabile dal 13 settembre 2023, in ragione della sopravvenuta condanna, con sentenza irrevocabile dal 29 giugno 2024, per delitti anteriormente commessi a pena che, cumulata con quella precedentemente irrogata,supera il limite di legge; preso atto che il ricor so è manifestamente infondato , avendo il giudice dell’esecuzionefatto corretta applicazione della previsione normativ a ; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del9 giugno 202 5 , con la quale il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione h a r evocato , ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., i l benefici o della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione , concess o a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell’8 novembre 2022, irrevocabile dal 13 settembre 2023, in ragione della sopravvenuta condanna, con sentenza irrevocabile dal 29 giugno 2024, per delitti anteriormente commessi a pena che, cumulata con quella precedentemente irrogata,supera il limite di legge; preso atto che il ricor so è manifestamente infondato , avendo il giudice dell’esecuzionefatto corretta applicazione della previsione normativ a ; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 01343/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris