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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18540/2026

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idio a Mare il 22/10/1966;nel procedimento a carico dei medesimi;avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza del 4 aprile del 2025, la Corte di appello di Anconaconfermava la sentenza del tribunale di Fermo del 26 maggio 2023, con la qualeDella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione al reato di cuiall'articolo 10 del decreto legislativo 74 del 2000, perché in concorso, al fine dievadere le imposte, occultavano o distruggevano documentazione fiscale così danon consentire la ricostruzione del volume d'affari della società di lororiferimento.2.

Avverso la predetta sentenza propongono ricorso mediante il propriodifensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo il primo due motivi e ilsecondo quattro motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce il vizio di violazionedell'articolo 10 del decreto legislativo numero 74 del 2000 e il vizio dimotivazione.

La Corte avrebbe rappresentato il mancato reperimento dellescritture contabili alla luce di un accesso sostanzialmente negativo sul punto, daparte della Guardia di Finanza, senza altra specificazione, a fronte peraltro di untale circostanza sarebbe stata smentita dai fatti, posto che non vi sarebbe stataalcuna ricerca di documentazione presso la sede della società e la poliziagiudiziaria si sarebbe limitata a chiedere all'amministratore, [OSCURATO:PERSONA],di portare tutta la documentazione in suo possesso presso la Guardia di Finanza.Cosicché, la materiale consegna sarebbe stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a tal fine dal padre [OSCURATO:PERSONA].

Tanto emergerebbe da un'informativa, edinoltre l'attività ispettiva sarebbe poi stata estesa dal 2011 al 2012, 2013, 2014,2015 e 2016, con relazione finale di un verbale di constatazione per le violazionifiscali rilevate.

Quindi, la società del Della [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe mai rifiutata diconsegnare la documentazione richiesta e non sarebbe fondata la tesi per cuil'accesso presso l'abitazione personale dell'amministratore sarebbe statodeterminato dal diniego d'accesso ai locali societari e dal mancato rinvenimento,in tali luoghi, di documentazione contabile.

Piuttosto, di propria iniziativa laGuardia di Finanza avrebbe effettuato il sopralluogo presso l'abitazione, senzache si fossero verificate le circostanze immediatamente sopra indicate.

Da quil'inadeguatezza, per genericità, del riferimento all'accesso della Guardia dimeglio, spiegazione, circa la censura inerente l'assenza di prova dell'effettivaesistenza della documentazione che si assume sia stata distrutta.

Si tratterebbedi un profilo rimasto eluso in entrambi i gradi di giudizio.

Non vi sarebbe provache le fatture ritenute mancanti fossero state effettivamente emesse e poioccultate.

Ed invero, l'ipotesi di reato sarebbe solo fondata sulla presunzione percui la discontinuità nella numerazione delle fatture consegnate sarebbe un indiziodi occultamento.

Si aggiunge che neppure attraverso l'analisi del cd. spesometrosarebbe emersa l'esistenza di fatture attive o passive riconducibili agli imputati,assieme a quelle già acquisite o presenti agli atti.

Dunque, tutte le fattureemesse dalla società sarebbero state consegnate.

Piuttosto, la discontinuità dinumerazione sarebbe solo frutto di errore materiale.

Nè sarebbe colmabilequesta lacuna attraverso il riferimento a presunte operazioni di versamento eprelevamento non giustificate.2.

Con il secondo motivo, deduce la violazione degli articoli 133 del codicepenale e 62 bis del codice penale ed il vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] dovuto considerare la personalità dell'imputato, l'entità del danno per lapersona offesa, la condotta processuale, il positivo comportamento successivo aifatti contestati.

La Corte avrebbe così potuto ridimensionare la pena e concederele attenuanti generiche3. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione ed ilvizio di violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 74 del 2000,ripercorrendo sostanzialmente i medesimi argomenti proposti dall'altro imputatonel primo motivo di impugnazione e sopra riportati, cui si rinvia.4.

Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione e la violazionedell'articolo 193 c.p.p. oltre che la falsa applicazione dell'articolo 2639 del codicecivile e 526 del codice di procedura penale.

Innanzitutto, la Corte di appello nonavrebbe motivato in ordine al ritenuto ruolo di amministratore di fatto dellasocietà Della [OSCURATO:PERSONA] srl attribuito al [OSCURATO:PERSONA].

Non vi sarebbe stata alcunamotivazione circa il necessario esercizio continuativo e significativo, da parte deldel Della [OSCURATO:PERSONA], dei poteri propri di amministratore.

Gli elementi in base ai qualila Corte sarebbe giunta alla conclusione qui contestata sarebbero in realtàinidonei a tale fine.

Ciò con riguardo alla circostanza per cui egli avrebbe sportodenunce relative alla società Della [OSCURATO:PERSONA] srl, e con riguardo alla circostanza percui presso la sua abitazione sarebbe stata rinvenuta documentazione contabiledella società, laddove l'immobile in questione costituirebbe anche la residenzadel [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, e sarebbe di proprietà diquest'ultimo.Quanto a dichiarazioni testimoniali, la Corte sarebbe incorsa in erroneevalutazioni, travisando il significato complessivo.

Si precisa, tra l'altro, che tutti itesti della difesa avrebbero escluso qualsiasi ruolo gestionale dell'imputato nellasocietà e ai predetti fini si riportano stralci di dichiarazioni di tali testi.

Sicontesta, ancora, per censurare la qualifica di amministratore di fatto attribuitaall'imputato, la valorizzazione, da parte della Corte d'appello, del rapporto diparentela con l'amministratore formale (il figlio) e l'avanzata età dell'imputato.Sempre nella attuale prospettiva di contestare la qualifica di amministratore difatto dell'imputato, si fa riferimento alla citazione, da parte della Corte diappello, a supporto di tale tesi, di una sentenza precedente che avrebbericonosciuto il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato.

Ed al riguardo siosserva che la sentenza non sarebbe mai stata acquisita nel procedimentopenale presente nè sarebbe stata acquisita secondo le modalità previste dalcodice di rito, pertanto vi sarebbe stata violazione dell'articolo 526 del codice diprocedura penale.

Si aggiunge che nell'ambito delle indagini bancarie nonsarebbe emersa alcuna documentazione sottoscritta dall'imputato e ad essoriferibile.5.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 10 già citato e ilvizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Si sarebbereputata la sussistenza del dolo pur in assenza di condotta che ne diadimostrazione.

Si osserva, infatti, che la messa a disposizione dell'interadocumentazione contabile ad opera della società Della [OSCURATO:PERSONA] srl dimostrerebbel'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice.

Inparticolare, l'imputato avrebbe sempre collaboratodel , consegnando quantorichiesto.6.

Con il quarto motivo si deducono la violazione degli articoli 133 e 62 biscodice penale e i vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniegodelle circostanze attenuanti.

Non si sarebbero considerati gli elementi necessariper valutare adeguatamente le predette disposizioni di legge.

In particolare, laCorte non avrebbe considerato elementi utili, come l'assenza di dolo in capo alricorrente, le concrete modalità del fatto, la minima rilevanza del contributo nellacommissione del reato, la scarsa rilevanza dei fatti, la personalità dell'imputato,la condotta processuale, attraverso la consentita acquisizione di atti di indagine,ed ancora, il positivo comportamento tenuto successivamente ai fatti contestati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Riguardo al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], si osservache la censura relativa alla mancanza di prova dell'occultamento o distruzione èmanifestamente infondata: invero, dagli stessi ricorsi, oltre che dalla sentenza,appare incontestabile come la Guardia di Finanza abbia fatto accesso pressol'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e qui abbia acquisito documentazione contabiledella società soltanto parzialmente.

Così come nello stesso ricorso si ammetteche la Guardia di Finanza abbia ritenuto di non aver rinvenuto tutta la necessariadocumentazione contabile: dato, quest’ultimo, che al di là delle forme dellemodalità degli accessi, costituisce il punto centrale del profilo oggettivo delreato, in termini di occultamento della documentazione.

Ed al riguardo, va dettoche la motivazione dei giudici, per cui vi sarebbe documentazione, in particolarefatture esistenti ma occultate, la cui esistenza è evincibile sul rilievo dellapresenza, consistente, sulle fatture rinvenute, di una numerazione nonprogressiva, appare certamente significativa e niente affatto illogica.

Tanto piùove tale considerazione si accompagna all'altrettanto logica confutazionedell'osservazione difensiva, per cui la mancanza di adeguata numerazioneprogressiva sarebbe da attribuire solo ad una negligenza organizzativa degliimputati.

Del resto, va detto altresì che la motivazione in questione si avvaleanche del riferimento a prospetti riepilogativi in atti e a schemi della Guardia dialcuna censura e contestazione.

Né la motivazione è manifestamente illogica se,nel contesto di una tale argomentazione sopra illustrata, già di per sé valida, siconsideri anche la ulteriore parte motivazionale con cui si spiega la mancanza didocumentazione contabile, ritenuta originariamente esistente, in ragione dellaemersione di numerose operazioni di versamento e prelevamento per importiconsiderevoli.Si vuol dire cioè, a tale ultimo proposito, che ai fini dell'analisi di unamotivazione non si può procedere ad una frammentazione dei singoli argomenti,laddove al contrario, la validità di parti di motivazione è in grado di contribuire aconsolidare il senso anche di ulteriori distinte motivazioni, se valutate inconnessione con le prime.2.

Riguardo al secondo motivo, la motivazione sul diniego delle genericheappare adeguata attraverso il riferimento alla assenza di elementi positivi perentrambi gli imputati (peraltro a carico di [OSCURATO:PERSONA] rileva anche lapresenza di precedenti penali a carico) e alla luce del noto principio per cui ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non èpiù sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del16/02/2017 Rv. 270986 – 01).

Quanto alle circostanze dedotte in ricorso, siosserva che manca ogni rappresentazione della loro deduzione in sede di meritoné ciò emerge dalla sentenza.

Peraltro, i predetti profili, quali la personalitàdell'imputato, l'entità del danno per la persona offesa, la condotta processuale, ilpositivo comportamento successivo ai fatti contestati appaiono del tutto genericiin assenza di ogni più opportuna e necessaria specificazione.3.

Riguardo al primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], siccome analogoal primo motivo proposto dall'altro imputato, deve rilevarsi la manifestainfondatezza la luce delle considerazioni già svolte in relazione a questa censura,cui si rinvia.4.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, a fronte di unamotivazione adeguata e alquanto articolata, che valorizza plurimi elementi inrealtà di per sé significativi, ai fini del ritenuto ruolo di amministratore di fatto,quali sono la presentazione di denunzie relative a beni intestati alla società diriferimento, la detenzione di documentazione contabile della stessa pressol'abitazione dell'imputato, di cui egli aveva la disponibilità effettiva comeprecisato dalla Corte di appello, avendone ivi la residenza e il domicilio effettivo.Ed ancora, l’effettuazione della consegna della documentazione contabile allaGuardia di Finanza presentatasi presso l'abitazione, ad opera dello stessoimputato, che ne aveva dunque la disponibilità; come anche la citazione da partedei giudici, di testi che avrebbero dichiarato di avere avuto contatti non solo conDella [OSCURATO:PERSONA] per la consegna di merci ma anche con l'imputato.

Profiloquest'ultimo, che, invero, non appare superabile attraverso la deduzione ditravisamenti delle prove dichiarative, in ragione innanzitutto della circostanzaper cui a tali fini il ricorrente si è limitato soltanto a produrre stralci di talidichiarazioni, in violazione del principio generale per cui ai fini del travisamentodi prove dichiarative è necessaria la produzione integrale delle dichiarazionistesse.

Infatti, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità iltravisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assuntomediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intendefar valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo oprovvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivoapprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr.Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 – 01; anche inmotivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012 ) Rv. 252349 –01 S.; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011 Rv. 251516 – 01).Coerentemente, ed in linea con tale indirizzo oltre che in corrispondenza con ladeduzione di vizi della motivazione sub specie di contraddittorietà della stessa, siè sottolineato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducanoil vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, purrichiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01Schioppo).Quanto poi alla citazione di una sentenza penale irrevocabile, relativa afatti analoghi, in cui sarebbe stata statuita la qualità di amministratore formaledel [OSCURATO:PERSONA], va detto, da una parte, che la tesi della mancataacquisizione è meramente asserita, laddove avrebbe dovuto essere suffragataconcretamente, e ciò sarebbe stato possibile attraverso la produzione integraledel fascicolo dibattimentale e dei verbali dibattimentali stessi.

Il tutto sempre inragione del principio di autosufficienza del ricorso.

Dall'altra, non si evince ladecisività di tale appunto quand'anche fondato.5.

Quanto al terzo motivo in tema di dolo del reato, è congrua lamotivazione, la quale valorizza non semplicemente la circostanza delladestinazione dell'attività dell'agente a fini commerciali, quanto piuttosto, inparticolare, la circostanza per cui, da una parte, la società avrebbe conseguitoredditi, dall'altra avrebbe provveduto per più anni ad omettere la dichiarazionedei redditi e dell’Iva cui dunque ben si connette il reato in esame anche sul pianopsicologico.6.

Riguardo all’ultimo motivo, la motivazione in tema di diniego dellegeneriche appare adeguata, poiché sia si sostiene l'assenza di elementi positivi,sia si afferma l’irrilevanza in sé dell'incensuratezza del ricorrente; la quale,peraltro, per [OSCURATO:PERSONA], come già sopra accennato in sede di esame delcorrispondente motivo dell’altro imputato, non esiste, essendo egli gravato,piuttosto, da plurimi precedenti anche specifici.

Di contro, il motivo di ricorso ègenerico, laddove evoca circostanze da valutare ai fini delle attenuanti, senzaperaltro provvedere ad un'adeguata specificazione in ricorso.

Va aggiunto che dalriassunto dei motivi , rimasto incontestato, non emerge un motivo di gravamespecifico volto a suffragare la concessione delle predette attenuanti; piuttosto ilcorrispondente secondo motivo di appello appare ridotto ad una semplicelamentela di eccessività della pena inflitta.

Analoghe considerazioni vannoformulate per il trattamento sanzionatorio, anche esso oggetto di un motivod'appello assolutamente generico nei termini sopra sintetizzati.

Peraltro, la Corted'appello ha coerentemente sottolineato come la pena inflitta sia pari al minimoedittale, così da non potersi ulteriormente ridurre al di fuori dell'applicazione,esclusa, delle generiche.7.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spesedel procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
idio a Mare il 22/10/1966;nel procedimento a carico dei medesimi;avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza del 4 aprile del 2025, la Corte di appello di Anconaconfermava la sentenza del tribunale di Fermo del 26 maggio 2023, con la qualeDella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione al reato di cuiall'articolo 10 del decreto legislativo 74 del 2000, perché in concorso, al fine dievadere le imposte, occultavano o distruggevano documentazione fiscale così danon consentire la ricostruzione del volume d'affari della società di lororiferimento.2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso mediante il propriodifensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo il primo due motivi e ilsecondo quattro motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce il vizio di violazionedell'articolo 10 del decreto legislativo numero 74 del 2000 e il vizio dimotivazione. La Corte avrebbe rappresentato il mancato reperimento dellescritture contabili alla luce di un accesso sostanzialmente negativo sul punto, daparte della Guardia di Finanza, senza altra specificazione, a fronte peraltro di untale circostanza sarebbe stata smentita dai fatti, posto che non vi sarebbe stataalcuna ricerca di documentazione presso la sede della società e la poliziagiudiziaria si sarebbe limitata a chiedere all'amministratore, [OSCURATO:PERSONA],di portare tutta la documentazione in suo possesso presso la Guardia di Finanza.Cosicché, la materiale consegna sarebbe stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a tal fine dal padre [OSCURATO:PERSONA]. Tanto emergerebbe da un'informativa, edinoltre l'attività ispettiva sarebbe poi stata estesa dal 2011 al 2012, 2013, 2014,2015 e 2016, con relazione finale di un verbale di constatazione per le violazionifiscali rilevate. Quindi, la società del Della [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe mai rifiutata diconsegnare la documentazione richiesta e non sarebbe fondata la tesi per cuil'accesso presso l'abitazione personale dell'amministratore sarebbe statodeterminato dal diniego d'accesso ai locali societari e dal mancato rinvenimento,in tali luoghi, di documentazione contabile. Piuttosto, di propria iniziativa laGuardia di Finanza avrebbe effettuato il sopralluogo presso l'abitazione, senzache si fossero verificate le circostanze immediatamente sopra indicate. Da quil'inadeguatezza, per genericità, del riferimento all'accesso della Guardia dimeglio, spiegazione, circa la censura inerente l'assenza di prova dell'effettivaesistenza della documentazione che si assume sia stata distrutta. Si tratterebbedi un profilo rimasto eluso in entrambi i gradi di giudizio. Non vi sarebbe provache le fatture ritenute mancanti fossero state effettivamente emesse e poioccultate. Ed invero, l'ipotesi di reato sarebbe solo fondata sulla presunzione percui la discontinuità nella numerazione delle fatture consegnate sarebbe un indiziodi occultamento. Si aggiunge che neppure attraverso l'analisi del cd. spesometrosarebbe emersa l'esistenza di fatture attive o passive riconducibili agli imputati,assieme a quelle già acquisite o presenti agli atti. Dunque, tutte le fattureemesse dalla società sarebbero state consegnate. Piuttosto, la discontinuità dinumerazione sarebbe solo frutto di errore materiale. Nè sarebbe colmabilequesta lacuna attraverso il riferimento a presunte operazioni di versamento eprelevamento non giustificate.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli articoli 133 del codicepenale e 62 bis del codice penale ed il vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] dovuto considerare la personalità dell'imputato, l'entità del danno per lapersona offesa, la condotta processuale, il positivo comportamento successivo aifatti contestati. La Corte avrebbe così potuto ridimensionare la pena e concederele attenuanti generiche3. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione ed ilvizio di violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 74 del 2000,ripercorrendo sostanzialmente i medesimi argomenti proposti dall'altro imputatonel primo motivo di impugnazione e sopra riportati, cui si rinvia.4. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione e la violazionedell'articolo 193 c.p.p. oltre che la falsa applicazione dell'articolo 2639 del codicecivile e 526 del codice di procedura penale. Innanzitutto, la Corte di appello nonavrebbe motivato in ordine al ritenuto ruolo di amministratore di fatto dellasocietà Della [OSCURATO:PERSONA] srl attribuito al [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe stata alcunamotivazione circa il necessario esercizio continuativo e significativo, da parte deldel Della [OSCURATO:PERSONA], dei poteri propri di amministratore. Gli elementi in base ai qualila Corte sarebbe giunta alla conclusione qui contestata sarebbero in realtàinidonei a tale fine. Ciò con riguardo alla circostanza per cui egli avrebbe sportodenunce relative alla società Della [OSCURATO:PERSONA] srl, e con riguardo alla circostanza percui presso la sua abitazione sarebbe stata rinvenuta documentazione contabiledella società, laddove l'immobile in questione costituirebbe anche la residenzadel [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, e sarebbe di proprietà diquest'ultimo.Quanto a dichiarazioni testimoniali, la Corte sarebbe incorsa in erroneevalutazioni, travisando il significato complessivo. Si precisa, tra l'altro, che tutti itesti della difesa avrebbero escluso qualsiasi ruolo gestionale dell'imputato nellasocietà e ai predetti fini si riportano stralci di dichiarazioni di tali testi. Sicontesta, ancora, per censurare la qualifica di amministratore di fatto attribuitaall'imputato, la valorizzazione, da parte della Corte d'appello, del rapporto diparentela con l'amministratore formale (il figlio) e l'avanzata età dell'imputato.Sempre nella attuale prospettiva di contestare la qualifica di amministratore difatto dell'imputato, si fa riferimento alla citazione, da parte della Corte diappello, a supporto di tale tesi, di una sentenza precedente che avrebbericonosciuto il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato. Ed al riguardo siosserva che la sentenza non sarebbe mai stata acquisita nel procedimentopenale presente nè sarebbe stata acquisita secondo le modalità previste dalcodice di rito, pertanto vi sarebbe stata violazione dell'articolo 526 del codice diprocedura penale. Si aggiunge che nell'ambito delle indagini bancarie nonsarebbe emersa alcuna documentazione sottoscritta dall'imputato e ad essoriferibile.5. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 10 già citato e ilvizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Si sarebbereputata la sussistenza del dolo pur in assenza di condotta che ne diadimostrazione. Si osserva, infatti, che la messa a disposizione dell'interadocumentazione contabile ad opera della società Della [OSCURATO:PERSONA] srl dimostrerebbel'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice. Inparticolare, l'imputato avrebbe sempre collaboratodel , consegnando quantorichiesto.6. Con il quarto motivo si deducono la violazione degli articoli 133 e 62 biscodice penale e i vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniegodelle circostanze attenuanti. Non si sarebbero considerati gli elementi necessariper valutare adeguatamente le predette disposizioni di legge. In particolare, laCorte non avrebbe considerato elementi utili, come l'assenza di dolo in capo alricorrente, le concrete modalità del fatto, la minima rilevanza del contributo nellacommissione del reato, la scarsa rilevanza dei fatti, la personalità dell'imputato,la condotta processuale, attraverso la consentita acquisizione di atti di indagine,ed ancora, il positivo comportamento tenuto successivamente ai fatti contestati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Riguardo al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], si osservache la censura relativa alla mancanza di prova dell'occultamento o distruzione èmanifestamente infondata: invero, dagli stessi ricorsi, oltre che dalla sentenza,appare incontestabile come la Guardia di Finanza abbia fatto accesso pressol'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e qui abbia acquisito documentazione contabiledella società soltanto parzialmente. Così come nello stesso ricorso si ammetteche la Guardia di Finanza abbia ritenuto di non aver rinvenuto tutta la necessariadocumentazione contabile: dato, quest’ultimo, che al di là delle forme dellemodalità degli accessi, costituisce il punto centrale del profilo oggettivo delreato, in termini di occultamento della documentazione. Ed al riguardo, va dettoche la motivazione dei giudici, per cui vi sarebbe documentazione, in particolarefatture esistenti ma occultate, la cui esistenza è evincibile sul rilievo dellapresenza, consistente, sulle fatture rinvenute, di una numerazione nonprogressiva, appare certamente significativa e niente affatto illogica. Tanto piùove tale considerazione si accompagna all'altrettanto logica confutazionedell'osservazione difensiva, per cui la mancanza di adeguata numerazioneprogressiva sarebbe da attribuire solo ad una negligenza organizzativa degliimputati. Del resto, va detto altresì che la motivazione in questione si avvaleanche del riferimento a prospetti riepilogativi in atti e a schemi della Guardia dialcuna censura e contestazione. Né la motivazione è manifestamente illogica se,nel contesto di una tale argomentazione sopra illustrata, già di per sé valida, siconsideri anche la ulteriore parte motivazionale con cui si spiega la mancanza didocumentazione contabile, ritenuta originariamente esistente, in ragione dellaemersione di numerose operazioni di versamento e prelevamento per importiconsiderevoli.Si vuol dire cioè, a tale ultimo proposito, che ai fini dell'analisi di unamotivazione non si può procedere ad una frammentazione dei singoli argomenti,laddove al contrario, la validità di parti di motivazione è in grado di contribuire aconsolidare il senso anche di ulteriori distinte motivazioni, se valutate inconnessione con le prime.2. Riguardo al secondo motivo, la motivazione sul diniego delle genericheappare adeguata attraverso il riferimento alla assenza di elementi positivi perentrambi gli imputati (peraltro a carico di [OSCURATO:PERSONA] rileva anche lapresenza di precedenti penali a carico) e alla luce del noto principio per cui ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non èpiù sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del16/02/2017 Rv. 270986 – 01). Quanto alle circostanze dedotte in ricorso, siosserva che manca ogni rappresentazione della loro deduzione in sede di meritoné ciò emerge dalla sentenza. Peraltro, i predetti profili, quali la personalitàdell'imputato, l'entità del danno per la persona offesa, la condotta processuale, ilpositivo comportamento successivo ai fatti contestati appaiono del tutto genericiin assenza di ogni più opportuna e necessaria specificazione.3. Riguardo al primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], siccome analogoal primo motivo proposto dall'altro imputato, deve rilevarsi la manifestainfondatezza la luce delle considerazioni già svolte in relazione a questa censura,cui si rinvia.4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, a fronte di unamotivazione adeguata e alquanto articolata, che valorizza plurimi elementi inrealtà di per sé significativi, ai fini del ritenuto ruolo di amministratore di fatto,quali sono la presentazione di denunzie relative a beni intestati alla società diriferimento, la detenzione di documentazione contabile della stessa pressol'abitazione dell'imputato, di cui egli aveva la disponibilità effettiva comeprecisato dalla Corte di appello, avendone ivi la residenza e il domicilio effettivo.Ed ancora, l’effettuazione della consegna della documentazione contabile allaGuardia di Finanza presentatasi presso l'abitazione, ad opera dello stessoimputato, che ne aveva dunque la disponibilità; come anche la citazione da partedei giudici, di testi che avrebbero dichiarato di avere avuto contatti non solo conDella [OSCURATO:PERSONA] per la consegna di merci ma anche con l'imputato. Profiloquest'ultimo, che, invero, non appare superabile attraverso la deduzione ditravisamenti delle prove dichiarative, in ragione innanzitutto della circostanzaper cui a tali fini il ricorrente si è limitato soltanto a produrre stralci di talidichiarazioni, in violazione del principio generale per cui ai fini del travisamentodi prove dichiarative è necessaria la produzione integrale delle dichiarazionistesse. Infatti, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità iltravisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assuntomediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intendefar valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo oprovvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivoapprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr.Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 – 01; anche inmotivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012 ) Rv. 252349 –01 S.; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011 Rv. 251516 – 01).Coerentemente, ed in linea con tale indirizzo oltre che in corrispondenza con ladeduzione di vizi della motivazione sub specie di contraddittorietà della stessa, siè sottolineato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducanoil vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, purrichiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01Schioppo).Quanto poi alla citazione di una sentenza penale irrevocabile, relativa afatti analoghi, in cui sarebbe stata statuita la qualità di amministratore formaledel [OSCURATO:PERSONA], va detto, da una parte, che la tesi della mancataacquisizione è meramente asserita, laddove avrebbe dovuto essere suffragataconcretamente, e ciò sarebbe stato possibile attraverso la produzione integraledel fascicolo dibattimentale e dei verbali dibattimentali stessi. Il tutto sempre inragione del principio di autosufficienza del ricorso. Dall'altra, non si evince ladecisività di tale appunto quand'anche fondato.5. Quanto al terzo motivo in tema di dolo del reato, è congrua lamotivazione, la quale valorizza non semplicemente la circostanza delladestinazione dell'attività dell'agente a fini commerciali, quanto piuttosto, inparticolare, la circostanza per cui, da una parte, la società avrebbe conseguitoredditi, dall'altra avrebbe provveduto per più anni ad omettere la dichiarazionedei redditi e dell’Iva cui dunque ben si connette il reato in esame anche sul pianopsicologico.6. Riguardo all’ultimo motivo, la motivazione in tema di diniego dellegeneriche appare adeguata, poiché sia si sostiene l'assenza di elementi positivi,sia si afferma l’irrilevanza in sé dell'incensuratezza del ricorrente; la quale,peraltro, per [OSCURATO:PERSONA], come già sopra accennato in sede di esame delcorrispondente motivo dell’altro imputato, non esiste, essendo egli gravato,piuttosto, da plurimi precedenti anche specifici. Di contro, il motivo di ricorso ègenerico, laddove evoca circostanze da valutare ai fini delle attenuanti, senzaperaltro provvedere ad un'adeguata specificazione in ricorso. Va aggiunto che dalriassunto dei motivi , rimasto incontestato, non emerge un motivo di gravamespecifico volto a suffragare la concessione delle predette attenuanti; piuttosto ilcorrispondente secondo motivo di appello appare ridotto ad una semplicelamentela di eccessività della pena inflitta. Analoghe considerazioni vannoformulate per il trattamento sanzionatorio, anche esso oggetto di un motivod'appello assolutamente generico nei termini sopra sintetizzati. Peraltro, la Corted'appello ha coerentemente sottolineato come la pena inflitta sia pari al minimoedittale, così da non potersi ulteriormente ridurre al di fuori dell'applicazione,esclusa, delle generiche.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spesedel procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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