CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22154/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Gibellina,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO delle [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI e FORESTALI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 16/2021della Corte d’Appello di Palermo;udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 0001451 in data 16.10.2012 il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ingiungeva ai sensi del r.d. n. 639/ 1910 a [OSCURATO:PERSONA] pagamento della somma di euro 163 .446,73, oltre i nteressi legali sino al soddisfo. L’ingiunzione aveva ad oggetto la rivalsapro quota dell’importo dal Ministero pagatoalla “[OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. in virtù dell’accollo ex lege n. 237/1993 da parte dello Stato dei debiti gravanti sulla società cooperativa agricola “ Terra di Sicilia ” posta in liquidazione coatta amministrativa (cfr. sentenza d’appello, pagg. 3e 11). Segnatamente, la rivalsa era stata esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già socio della cooperativa agricola e garante dei debiti sulla medesima gravanti, siccome ritenuto corresponsabiledella situazione di insolvenza in cui la società versavae siccome di conseguenza escluso dalla fruizione del beneficio della liberazione dalle garanzie prestate (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione . Instava per la revoca dell’ingiunzione. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali non si costituiva. 3.Con sentenza n. 19/2016 il T ribunale di Sciacca accoglieva l’opposizione e dichiarava l’inefficacia dell’ingiunzione.Reputava il tribunale che nessuna prova era stata acquisita a riscontro dell’assenza, in capo all’Orlando, dei requisiti soggettivi indispensabili perfruire dei benefici di cui alla legge n. 237/1993 (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). 4.Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello . [OSCURATO:PERSONA]. 5. Co n sentenz a n. 16 /20 21 la Co rte d’Appello di Palermo accoglieva il gravame, rigettaval’opposizionee condannava l’appellante alle spese del grado. 6.Avverso talesentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ; ne ha chiesto la cassazionesulla scorta di un unico motiv o . Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ha depositato controricorso; ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi i l ricors o con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con l’unico motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ. Deduce cheil Ministero, all’uopo onerato, in quanto avente veste di attore in senso sostanziale, nonha fornito alcuna dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti atti a giustificare la revoca del beneficio alla cui fruizione egli ricorrente era stato ammesso (cfr. ricorso, pagg. 4- 5 ) . Deduce altresì che ha eccepito l’inammissibilitàex art. 345 cod. proc. civ. de i documentiprodotti da l Ministero in seconde cure (cfr. ricorso, pag. 4) . Deduce quindi che la Corte di Palermo è “incorsa nel grave errore di ritenere provate le deduzioni proposte dall’appellante benché prive riscontro probatorio e puntualmente contestatedall’appellato in sede di comparsa di costituzione in appello” (così ricorso, pag. 6). 8.Il motivo di ricor so è inammissibile. 9.Non si configura alcun “ error ” in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. La Corte di Palermoha dapprima evidenziato che era senz’altro inammissibile exart. 345 cod. proc. civ. la produzione documentale cui il Ministero appellante aveva fatto luogoin grado d’appello (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). 10.Non si configura alcun “ error ” in relazione all’art. 2697 cod. civ. La Corte di Palermo ha dipoi, nel merito, evidenziato quanto segue. Ossia che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la nota ministeriale n. 24003del 25.11.2011 – quale si desumeva dall’ingiunzione - ove era riferimento alla sua esclusione dal beneficio della liberazione dalle garanzie rilasciate in favore della cooperativa e ove si precisava che l’esclusione era “dovuta all’assenza in capo allo stesso dei requisiti soggettivi indispensabili per poter usufruire dei benefici di cui alla L. n. 237/93” (cosìsentenza d’appello, pagg. 12 -13). Ossia, segnatamente, che in sede amministrativa si era constatato, sulla scorta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 23.5.2003 da [OSCURATO:PERSONA], che costui aveva riportato , con sentenza resa il 4.1.1993 e divenuta irrevocabile il 16.3.1993, condannapenale per i reati di cui agli artt. 416, 2° co., cod. pen. e 2621, n. 1, cod. civ. e, di conseguenza, era stato escluso dai benefici di legge e sollecitato alla restituzione dell’importo di cui all’ingiunzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 13).Ossia, ulteriormente, che nessunacontestazioneal riguardo l’appellato aveva formulato, sicché le medesime circostanze dovevano reputarsi senza dubbio comprovate(cfr. sentenza d’appello, pag. 13). 11.Ai riferiti rilievi motivazionali l’esperito mezzo d i impugnazione non si correla ovvero non recaspecifica censura(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952). 12.Ai surriferiti rilievi motivazionali l’esperito mezzo d i impugnazione non reca- comunque - censura “ autosufficiente ” . Più esattamente, il ricorrente avrebbe dovuto, onde censurare e smentire puntualmente gli assunti della Corte siciliana, riprodurre testualmente nel corpo del ricorso i passaggi dell’iniziale atto di opposizione, con i quali aveva – eventualmente - contestato le risultanze dell’ingiunzione n. 0001451 in data 16.10.2012 e, dunque, la nota ministeriale n. 24003 del 25.11.2011 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 23.5.2003. 13.Certo, qualora venga denunciato un “ error in procedendo ” quest a Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181).E tuttavia il ricorrente non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” ( appunto, i passaggi dell’iniziale atto di opposizione avverso l’ingiunzione n. 0001451 in data 16.10.2012), “fatto processuale”, si ribadisce, neppure addotto in termini puntuali e specifici nel motivo di ricorso(cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”. Ben vero, ildifetto di “autosufficienza” riveste valenza pur alla luce del più recente arresto, in tema, delle sezioni unite: cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950). In questo quadro, invano, [OSCURATO:PERSONA] assume che“le note ministeriali a cui fa riferimento l’appellante a sostegno delle proprie ragioni non possono ritenersi probanti ex se” (così ricorso, pag. 6). 14.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 15.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 5.700,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.p.r. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema