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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33068/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 14 d.lgs. n.66 del 2003, lamentando, con un unico motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, posto che la condotta si è protratta per almeno tre mesi e non avendo l'imputata, anche successivamente alla contestazione in via amministrativa, provveduto ad attenersi alle prescrizioni impartitegli, né collaborato in alcun modo con l'autorità accertatrice.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MDott.ssa Kati tit.'"eriz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 14 d.lgs. n.66 del 2003, lamentando, con un unico motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, posto che la condotta si è protratta per almeno tre mesi e non avendo l'imputata, anche successivamente alla contestazione in via amministrativa, provveduto ad attenersi alle prescrizioni impartitegli, né collaborato in alcun modo con l'autorità accertatrice. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.MDott.ssa Kati tit.'"eriz
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