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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1967

ECLI:EU:C:1967:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61967C0015 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 21 novembre 1967 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori [OSCURATO:PERSONA] ricorrente nella causa in esame è dipendente della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Al momento della presentazione del ricorso aveva le funzioni di amministratore principale presso l'[OSCURATO:PERSONA], contro la quale ha presentato ricorso quando ha rilevato l'assenza del suo nome dall'elenco dei promovendi pubblicato il 7 dicembre 1966, Egli però non chiede l'annullamento dell'elenco o delle decisioni di promozione, ma chiede che gli venga comunicato il rapporto che lo riguarda.

In precedenza (13 febbraio 1967) l'interessato aveva scritto al presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] domandando, in virtù dell'articolo 43, n. 2, dello statuto del personale, di poter prendere visione del rapporto periodico in conseguenza del quale era stato escluso dalla lista dei promovendi.

Il presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] gli rispondeva, con nota 3 marzo 1967, che non vi è diritto alla promozione, e che le promozioni avvengono in base ad una selezione operata a norma dell'articolo 45 dello statuto del personale.

La giurisprudenza della Corte afferma inoltre che la motivazione della promozione non deve essere resa nota ai candidati non promossi, e quindi non vi è nemmeno motivo di comunicare la motivazione dell'esclusione dall'elenco dei promovendi. [OSCURATO:PERSONA] era insoddisfatto di tale risposta e adiva questa Corte per ottenere, previo annullamento del provvedimento del presidente della C.E.C.A., che gli fossero comunicati i rapporti periodici che lo riguardavano ed in particolare quello dell'11 maggio 1966.

Gli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] pare abbiano capito solo dal testo del ricorso a cosa mirasse il ricorrente.

Comunque, dopo la notifica del ricorso, egli veniva convocato dal capo dell'amministrazione che gli consegnava una fotocopia del rapporto 11 maggio 1966 (l'unico esistente).

A richiesta del ricorrente, un'altra copia dell'atto veniva trasmessa al suo avvocato con lettera 20 maggio 1967.

L'[OSCURATO:PERSONA], come risulta da una lettera indirizzata al ricorrente, riteneva con ciò esaurita la materia del contendere; su invito del patrono del [OSCURATO:PERSONA] in data 31 maggio 1967, essa presentava alla Corte una memoria nella quale si dichiarava disposta ad accollarsi le spese processuali sostenute dal ricorrente sino a quel momento.

Poiché però nella memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] era contenuto un rilievo sulla ricevibilità del ricorso, giacché l'atto introduttivo aveva oggetto diverso dal reclamo avanzato al presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 1967 (il che avrebbe spiegato la sua reazione), il ricorrente presentava una replica, nella quale sosteneva che la causa sarebbe divenuta priva di oggetto qualora l'[OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto incondizionatamente il suo buon diritto, vale a dire anche per quanto riguardava l'ammissibilità del primo reclamo e la sussistenza di un legittimo interesse alla sua presentazione.

Il ricorrente richiedeva quindi la declaratoria che la comunicazione del rapporto 11 maggio 1966, congiuntamente all'offerta dell'[OSCURATO:PERSONA] di accollarsi le spese processuali sostenute dalla controparte fino al deposito del controricorso, valevano come pieno riconoscimento dell'ammissibilità e della fondatezza del primo reclamo.

Resta quindi da stabilire come si debba pronunciare la Corte in una controversia d'importanza in verità piuttosto scarsa.

Valutazione giuridica In caso di non luogo a provvedere, la Corte lo dichiara e, a norma dell'articolo 69, paragrafo 5, decide sulle spese secondo equità.

Le questioni sostanziali dibattute non vengono più tenute in considerazione; al massimo vengono soppesate sommariamente onde decidere sulle spese.

Se la causa sia divenuta priva di oggetto risulta dal raffronto tra le conclusioni del ricorrente e l'evento che, a giudizio di una delle parti, avrebbe privato la causa del suo oggetto.

Il raffronto non presenta difficoltà nella fattispecie, per quanto concerne la domanda mirante ad ottenere che l'[OSCURATO:PERSONA] comunicasse al ricorrente i rapporti che lo riguardavano.

La comunicazione è stata fatta integralmente e perfino al patrono del [OSCURATO:PERSONA], il che rende manifesto che su questo punto non vi ha luogo a provvedere nel senso del regolamento di procedura.

Rimane quindi solo la questione del se siano necessarie ulteriori pronunzie della Corte circa l'ammissibilità e la fondatezza del reclamo avanzato dal ricorrente al presidente dell'[OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda le spese, non ne vedo la ragione, giacché l'[OSCURATO:PERSONA] si è dichiarata disposta ad accollarsi tutte quelle sostenute dal ricorrente fino al momento della presentazione del controricorso.

Non ve ne sarebbe poi comunque motivo, giacché il ricorrente non vi ha alcun legittimo interesse.

Un interesse del genere, in una controversia come la presente, potrebbe eventualmente sussistere se le parti contrastassero sull'interpretazione dell'articolo 43 della statuto del personale e sui diritti ch'esso attribuisce ai dipendenti, il che nella fattispecie non si verifica.

Il rigetto del reclamo del 13 febbraio 1967 da parte del presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] si spiega infatti con la circostanza che il ricorrente intendeva impugnare la mancata promozione ed a tal fine aveva chiesto la comunicazione dei motivi che avevano determinato l'atteggiamento dell'[OSCURATO:PERSONA].

La domanda proposta dal ricorrente nella replica va quindi dichiarata irricevibile.

Concludo come segue : — La Corte deve dichiarare che la causa è divenuta priva di oggetto. — La domanda proposta nella replica è irricevibile per mancanza d'interesse. — [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le spese processuali fino al deposito del controricorso.

Quelle successive rimangono a carico del ricorrente a norma dell'articolo 70, secondo inciso. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0015 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 21 novembre 1967 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori [OSCURATO:PERSONA] ricorrente nella causa in esame è dipendente della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Al momento della presentazione del ricorso aveva le funzioni di amministratore principale presso l'[OSCURATO:PERSONA], contro la quale ha presentato ricorso quando ha rilevato l'assenza del suo nome dall'elenco dei promovendi pubblicato il 7 dicembre 1966, Egli però non chiede l'annullamento dell'elenco o delle decisioni di promozione, ma chiede che gli venga comunicato il rapporto che lo riguarda. In precedenza (13 febbraio 1967) l'interessato aveva scritto al presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] domandando, in virtù dell'articolo 43, n. 2, dello statuto del personale, di poter prendere visione del rapporto periodico in conseguenza del quale era stato escluso dalla lista dei promovendi. Il presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] gli rispondeva, con nota 3 marzo 1967, che non vi è diritto alla promozione, e che le promozioni avvengono in base ad una selezione operata a norma dell'articolo 45 dello statuto del personale. La giurisprudenza della Corte afferma inoltre che la motivazione della promozione non deve essere resa nota ai candidati non promossi, e quindi non vi è nemmeno motivo di comunicare la motivazione dell'esclusione dall'elenco dei promovendi. [OSCURATO:PERSONA] era insoddisfatto di tale risposta e adiva questa Corte per ottenere, previo annullamento del provvedimento del presidente della C.E.C.A., che gli fossero comunicati i rapporti periodici che lo riguardavano ed in particolare quello dell'11 maggio 1966. Gli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] pare abbiano capito solo dal testo del ricorso a cosa mirasse il ricorrente. Comunque, dopo la notifica del ricorso, egli veniva convocato dal capo dell'amministrazione che gli consegnava una fotocopia del rapporto 11 maggio 1966 (l'unico esistente). A richiesta del ricorrente, un'altra copia dell'atto veniva trasmessa al suo avvocato con lettera 20 maggio 1967. L'[OSCURATO:PERSONA], come risulta da una lettera indirizzata al ricorrente, riteneva con ciò esaurita la materia del contendere; su invito del patrono del [OSCURATO:PERSONA] in data 31 maggio 1967, essa presentava alla Corte una memoria nella quale si dichiarava disposta ad accollarsi le spese processuali sostenute dal ricorrente sino a quel momento. Poiché però nella memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] era contenuto un rilievo sulla ricevibilità del ricorso, giacché l'atto introduttivo aveva oggetto diverso dal reclamo avanzato al presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 1967 (il che avrebbe spiegato la sua reazione), il ricorrente presentava una replica, nella quale sosteneva che la causa sarebbe divenuta priva di oggetto qualora l'[OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto incondizionatamente il suo buon diritto, vale a dire anche per quanto riguardava l'ammissibilità del primo reclamo e la sussistenza di un legittimo interesse alla sua presentazione. Il ricorrente richiedeva quindi la declaratoria che la comunicazione del rapporto 11 maggio 1966, congiuntamente all'offerta dell'[OSCURATO:PERSONA] di accollarsi le spese processuali sostenute dalla controparte fino al deposito del controricorso, valevano come pieno riconoscimento dell'ammissibilità e della fondatezza del primo reclamo. Resta quindi da stabilire come si debba pronunciare la Corte in una controversia d'importanza in verità piuttosto scarsa. Valutazione giuridica In caso di non luogo a provvedere, la Corte lo dichiara e, a norma dell'articolo 69, paragrafo 5, decide sulle spese secondo equità. Le questioni sostanziali dibattute non vengono più tenute in considerazione; al massimo vengono soppesate sommariamente onde decidere sulle spese. Se la causa sia divenuta priva di oggetto risulta dal raffronto tra le conclusioni del ricorrente e l'evento che, a giudizio di una delle parti, avrebbe privato la causa del suo oggetto. Il raffronto non presenta difficoltà nella fattispecie, per quanto concerne la domanda mirante ad ottenere che l'[OSCURATO:PERSONA] comunicasse al ricorrente i rapporti che lo riguardavano. La comunicazione è stata fatta integralmente e perfino al patrono del [OSCURATO:PERSONA], il che rende manifesto che su questo punto non vi ha luogo a provvedere nel senso del regolamento di procedura. Rimane quindi solo la questione del se siano necessarie ulteriori pronunzie della Corte circa l'ammissibilità e la fondatezza del reclamo avanzato dal ricorrente al presidente dell'[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda le spese, non ne vedo la ragione, giacché l'[OSCURATO:PERSONA] si è dichiarata disposta ad accollarsi tutte quelle sostenute dal ricorrente fino al momento della presentazione del controricorso. Non ve ne sarebbe poi comunque motivo, giacché il ricorrente non vi ha alcun legittimo interesse. Un interesse del genere, in una controversia come la presente, potrebbe eventualmente sussistere se le parti contrastassero sull'interpretazione dell'articolo 43 della statuto del personale e sui diritti ch'esso attribuisce ai dipendenti, il che nella fattispecie non si verifica. Il rigetto del reclamo del 13 febbraio 1967 da parte del presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] si spiega infatti con la circostanza che il ricorrente intendeva impugnare la mancata promozione ed a tal fine aveva chiesto la comunicazione dei motivi che avevano determinato l'atteggiamento dell'[OSCURATO:PERSONA]. La domanda proposta dal ricorrente nella replica va quindi dichiarata irricevibile. Concludo come segue : — La Corte deve dichiarare che la causa è divenuta priva di oggetto. — La domanda proposta nella replica è irricevibile per mancanza d'interesse. — [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le spese processuali fino al deposito del controricorso. Quelle successive rimangono a carico del ricorrente a norma dell'articolo 70, secondo inciso. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.