CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 10/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; inosservanza di legge penale con riguardo alla corretta qualificazione giuridica del fatto per cui è intervenuta condanna. Con nota del 25/10/2021, il ricorrente ha comunicato alla cancelleria di questa Corte di rinunciare al ricorso presentato. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]