CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 31711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alatri (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dello scorso 14 marzo, che ne ha confermato il divieto di dimora e l'interdizione dai pubblici uffici, applicatigli con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina del 18 febbraio precedente, in relazione al delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Secondo l'accusa, nella sua qualità di comandante della stazione dei Carabinieri forestali del parco del Circeo, unitamente al proprio sottoposto [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consentito a tal Guglielmi di eseguire lavori di potatura di alberi, presso la propria villa, senza le necessarie autorizzazioni, purché gli stessi fossero affidati alla ditta di un amico del Mazzeo, tale [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, poi, avrebbe corrisposto al Mazzeo regane alimentari, mentre Guglielmi avrebbe promesso a quel carabiniere di fargli avere la maglia autografata di un famoso calciatore. Dell'agire generalmente illegale del proprio sottoposto sarebbe stato a conoscenza il Rossi, che l'avrebbe favorito, prendendovi parte attiva nell'episodio relativo al Guglielmi, allorché ha accompagnato Malinconico presso la villa di costui insieme a Mazzeo, con l'auto ed in orario di servizio, ed ha ricevuto dal Guglielmi le chiavi dell'abitazione, custodendole nel proprio ufficio. 2. Il ricorso si compone di due motivi. 2.1. In primo luogo, vengono dedotti vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria. L'assunto della consapevolezza, da parte del ricorrente, del patto corruttivo siglato tra Malinconico e Mazzeo e delle utilità previste per quest'ultimo sarebbe del tutto indimostrato, non essendo sufficienti, a tal fine, gli elementi valorizzati dall'ordinanza, ovvero: l'accompagnamento del Malinconico presso la villa di Guglielmi; la disponibilità a ricevere le chiavi di quest'ultima; l'affermazione del Mazzeo, relativa ad altra vicenda di lavori illegittimamente eseguiti, secondo cui «non c'è problema, tanto Alessandro lo sa». In ogni caso, tali emergenze investigative non sarebbero sufficienti, neppure a livello indiziario, per desumerne un contributo del Rossi alla conclusione di quell'accordo corruttivo tra il proprio collaboratore ed il terzo: la condotta del ricorrente, dunque, potrebbe ritenersi funzionale, al più, alla fase esecutiva di quel patto illecito, esulando perciò dalla fattispecie delittuosa ipotizzata. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in punto di esigenze cautelari e di applicazione anche di una misura coercitiva. Indimostrata, per quanto s'è detto, una stabile "copertura" offerta dal ricorrente al proprio sottoposto, la sussistenza del pericolo di recidiva sarebbe stata desunta esclusivamente dall'ipotetica gravità del reato, omettendo la considerazione, invece imposta dalla legge processuale, anche della personalità dell'indagato e, in particolare, della sua condizione d'incensuratezza. Inoltre, tale esigenza di cautela sarebbe stata prospettata in termini soltanto astratti, generici ed eventuali.Egualmente generiche e stereotipate, inoltre, sarebbero le affermazioni con le quali l'ordinanza giustifica la necessità della misura cautelare coercitiva e l'insufficienza di quella interdittiva per elidere il ravvisato pericolo di recidiva. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Il carattere nient'affatto occasionale delle attività illegali del proprio sottoposto Mazzeo, il ristretto contesto di riferimento e, con specifico riferimento alla singola vicenda che lo vede indagato, il ruolo attivo personalmente svolto in più d'un momento significativo (predisposizione del servizio ad hoc, accompagnamento di Malinconico insieme a Mazzeo e con l'auto di servizio, consegna e custodia delle chiavi) rendono plausibile, allo stato, l'inferenza logica del Tribunale, per cui Rossi, fosse, se non altro, perfettamente consapevole del patto corruttivo sottostante, sin dalla sua formazione, vi abbia prestato il suo assenso e si sia conseguentemente adoperato in prima persona per darvi attuazione. 2. Apodittica si presenta, invece, la motivazione con la quale l'ordinanza giustifica il ritenuto pericolo di reiterazione. Il Tribunale si esprime in termini di «spregiudicatezza» dell'indagato, da ciò ritenendo di «escludere l'occasionalità del suo operare», ma in realtà valorizza null'altro che la condotta da lui tenuta nella singola "vicenda Guglielmi", che però è solo una di quelle che vedono invece coinvolto Mazzeo. Ma proprio l'estraneità alle altre iniziative illecite del proprio sottoposto, sul piano logico, si presenta maggiormente conciliabile, a ben vedere, con l'episodicità della risoluzione illecita del Rossi, piuttosto che con la sua asserita spregiudicatezza, tanto più se quel dato si legge in uno al suo vissuto immune da censure penali ed al ruolo comunque da comprimario, da lui tenuto in quella vicenda. Sul punto, dunque, si rende necessario un supplemento di motivazione, che impone l'annullamento dell'ordinanza in parte qua, con rinvio al giudice di merito perché vi provveda. Rimane conseguentemente assorbita l'ultima doglianza, relativa al difetto di motivazione in punto di necessità dell'applicazione congiunta della misura coercitiva, pure sul quale, in effetti, la spiegazione del Tribunale si presenta sostanzialmente assertiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art.