CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma; 2. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma; 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma; 4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1. Rilevato che, nel presentare ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., i ricorrenti hanno dedotto la commissione di un errore percettivo da parte dei Giudici di questa Corte (Sez. 2, n. 7256 del 11/12/2024), i quali sarebbero incorsi nella confusione tra atti interni al giudizio (avendo considerato, ai fini dell'accertamento di responsabilità per illeciti di natura fiscale, alcune fatture piuttosto che altre); rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280); rilevato che tale errore, tuttavia, non può cadere su atti processuali i quali abbiano costituito - unitamente a molti altri - oggetto di valutazione (in questo caso e per gli aspetti rilevanti) in due gradi di giudizio di merito, essendo compito della Corte di cassazione non accertare responsabilità, come sotteso alle deduzioni difensive, ma soltanto sindacare eventuali violazioni di legge e vizi di motivazione nel provvedimento impugnato, sicché l'impugnazione risulta presentata per motivi all'evidenza non consentiti dalla legge; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità e che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend