CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2021
Cassazione n. 38433/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 2703/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Leasing e Factoring (ora BPER [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 420/07/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RED030601490/2008. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere depositata dall'Agenzia delle entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia - corredata della documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della stessa definizi6ne; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2018, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 1997, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, ai sensi di tale comma 10; il processo si è quindi estinto con il decorso del predetto termine del 31 dicembre 2018; che le spese del processo estinto restano ex legge (ultimo periodo del comma 10 dell'art. 6 del d.l. n. 50 del 2017) a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma il .4 2 2o 24 [OSCURATO:PERSONA] ggi, O 6 DIC 2021,, II Prede2te