CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00756/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03261XT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04KTOV4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, gli imputati, condannati alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, deducono erronea applicazione dell'art.99 cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata esclusione degli effetti della recidiva ad entrambi contestata; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale spiegato, con valutazione di merito qui insindacabile e con la quale i ricorrenti neppure completamente si confrontano, le ragioni per cui il reato sub iudice, pur di modesta gravità, è da ritenersi espressione di maggior pericolosità in forza dei precedenti che avevano giustificato per entrambi gli imputati la contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale, anche specifica per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della (Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della‘assa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 202