CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la società ricorrente, che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 3 febbraio 2026 dal Tribunaledel riesame di Bologna, che ha respinto l’appello presentato dal difensore eprocuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] LTD, quale terza intestataria diquote delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Tali quote erano state sottopostea sequestro per equivalente perché ritenute nella disponibilità all’indagato RaffaeleMincione e identificate come il profitto del reato a lui provvisoriamente addebitatodi cui all’art. 2635 cod. civ., profitto confiscabile ─ e quindi sequestrabile ─ ex art.2641 cod. civ.La titolarità formale delle quote sequestrate apparteneva, invece, comeanticipato, alla [OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede a Londra, a sua volta controllata dallaDownshire enterprise s.a., appartenente al cosiddetto Beethoven trust, il cuibeneficiario discrezionale era, appunto, Mincione.Il provvedimento impugnato ha ricostruito l’assetto societario e quello deltrust, evidenziando una serie di dati di fatto reputati dimostrativi della disponibilitàeffettiva, al di là dell’apparenza formale, delle due società Naco e [OSCURATO:SOCIETA] incapo a Mincione e non già alla [OSCURATO:PERSONA] LTD o al trustee. Questa conclusione─ che ha condotto il Tribunale a rigettare il relativo motivo di appello ─ è stataritenuta assorbente, mentre il [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha reputato non sorretta dalnecessario interesse ad impugnare l’ulteriore doglianza della società appellantecirca la quantificazione del profitto e la sua ripartizione tra corruttore e corrotti.2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensoree procuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] LTD, sviluppando tre motivi, diseguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2641 cod. civ.,240, comma secondo, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. e contesta lacorrettezza della conclusione cui il Tribunale del riesame è giunto quanto alladisponibilità delle quote sequestrate delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. incapo a Mincione piuttosto che alla [OSCURATO:PERSONA] LTD. Detta società ─ si legge nelricorso ─ fa parte del Beethoven trust, il cui trustee è la IQ-[OSCURATO:PERSONA] Limited,società che rientra nel gruppo imprenditoriale IQ-EQ, leader nel settore dei serviziagli investitori, specializzata in amministrazione di fondi, servizi societari esoluzioni per patrimoni privati e che amministra patrimoni per 750 miliardi didollari. E’ difficile ipotizzare ─ sostiene la ricorrente ─ che una società di questedimensioni si presti ad essere l’amministratore fittizio di un trust, tollerandoingerenze da parte di un singolo. D’altra parte ─ prosegue il ricorso ─ il trustBeethoven è un trust discrezionale non exhaustive, ossia un trust in cui ilbeneficiario, in questo caso Mincione, non ha la proprietà, né il controllo, né alcunapartecipazione o interesse nei beni del trust, tanto che il trustee ha poteridiscrezionali sia nella gestione dei beni che nella loro distribuzione. Piuttosto ─così, ancora, il ricorso ─ l’interessamento del Mincione all’andamento delle societàitaliane e alla conclusione di singole operazioni si spiega con le aspettative che eglinutriva rispetto alla distribuzione futura, il che è coerente anche con gli obblighi dilegge gravanti sul trustee e con le prerogative del beneficiario, come previsterispettivamente, dalla Convenzione dell’Aja del 1985 e dalla legge del [OSCURATO:PERSONA] sulTrust del 1984. L’interesse di Mincione, inoltre, sarebbe riferibile anche all’1% dipartecipazione societaria nella [OSCURATO:SOCIETA]. e alla circostanza che alcuni benisono locati proprio al predetto o alla moglie (come da contratti dettagliatamenteindicati nel ricorso), tanto che il suo interessamento è rivolto solo a questi e nonall’intero patrimonio aziendale. Dopo aver rievocato la delineazionegiurisprudenziale del concetto di “disponibilità”, la società ricorrente contesta chevi si possa far rientrare anche il rapporto tra beni conferiti in trust econferente/beneficiario, beni che appartengono solo al trustee. A sostegno diquesta conclusione, il ricorso ricorda che in Italia i beneficiari di un trust non sonoconsiderati soggetti passivi di imposta, né vi è sovrapponibilità con il negoziofiduciario, nel quale il bene resta nel patrimonio del fiduciante, se pure la proprietàformale va in capo al fiduciario. Il trust, al contrario, ha una capacità segregante,sia rispetto al patrimonio del conferente che rispetto al patrimonio del trustee. Neconsegue ─ sostiene, ancora, la ricorrente ─ che quello di Mincione non sarebbestato un possesso riconducibile alla nozione di cui all’art. 1140 cod. civ.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 322 cod. proc.pen. nella parte in cui il Tribunale del riesame ha escluso la legittimazione adimpugnare di [OSCURATO:PERSONA] LTD per carenza di interesse a contestare il quantumsequestrabile indicato nel provvedimento genetico. L’ordinanza impugnatasarebbe viziata perché il Tribunale non si sarebbe avveduto che l’appello cautelarenon concerneva i presupposti del sequestro quali fumus e periculum in mora ─rispetto ai quali è pacifico che non sussista l’interesse del terzo ─ ma investiva«l’applicabilità della misura in astratto che incide e pregiudica la sfera giuridica delsoggetto terzo in quanto unico titolare e proprietario dei beni sottoposti a vincolo».Nel caso di specie erano state sequestrate le quote della società ricorrente e, datala natura del trust, con la conseguente segregazione patrimoniale che locontraddistingue, non può che essere la stessa società a contestare la misura,rivendicando l’esclusiva titolarità dei beni. Il ricorso ribadisce, quindi, che lecaratteristiche del trust in generale e quelle specifiche del Beethoven trustavrebbero richiesto la dimostrazione non già di una generica interessenza, ma diun reale ed effettivo aggiramento delle regole dell’istituto.2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli art. 2641 cod. civ.,240, secondo comma, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. perché il profittosarebbe solo presunto, in quanto esso è stato identificato con la somma pervenutaal corruttore, mentre il profitto generato dalla corruzione in capo a Mincione nonsarebbe stato quantificato. D’altra parte, se si volesse ritenere la somma per cuiè stato disposto il sequestro come prezzo del reato, esso non sarebbe confiscabileex art. 2641 secondo comma, cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Prima di passare al vaglio concreto dell’impugnativa, va ricordato che ilsindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento delTribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di «violazione dilegge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal novero dei vizi deducibilil'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv.269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini,Rv. 248129).E’ poi appena il caso di osservare che, naturalmente, come in ogni delibazioneaffidata a questa Corte, giammai può essere richiesta in questa sede unarivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio nonsolo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, maanche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità.E’, quindi, solo all’interno di detto ambito che potrà svolgersi il giudiziodemandato al [OSCURATO:PERSONA] e tale precisazione era doverosa proprio in ragionedell’approccio adottato dalla società ricorrente.2. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2641 cod. civ.,240, comma secondo, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. e contesta lacorrettezza della conclusione cui il Tribunale del riesame è giunto quanto alladisponibilità delle quote sequestrate delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. incapo a Mincione piuttosto che alla [OSCURATO:PERSONA] LTD.Convergono, nel senso dell’inammissibilità della ragione di censura, plurimiaspetti.Il primo è strettamente collegato ai limiti dello scrutinio della Corte dicassazione in materia di cautela reale come sopra precisati: una motivazione vi èed essa non è apparente, il che sgombera il campo da ogni contestazione circa ilsuo contenuto, che sconfinerebbe nella denunzia di vizi rilevanti ex art. 606, lett.e), cod. proc. pen., non deducibili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, infatti,ha enumerato e collegato logicamente molteplici aspetti che depongono per lariferibilità effettiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., al di là dell’apparenzaformale, a Mincione piuttosto che alla società ricorrente e al trust. Anzi, vi è darimarcare che il ricorso sconfina parzialmente nel merito, sviluppando a sua voltauna serie di argomentazioni che finiscono per tendere non già ad una denunzia diinesistenza o apparenza motivazionale, ma a sollecitare uno scrutinio di fattoestraneo all’ambito valutativo di questa Corte.Il ricorso è altresì aspecifico quando contesta la conclusione del Collegiodella cautela circa la concreta capacità segregante del Beethoven trust, giacchétrascura l’esistenza del predetto, nutrito complesso indiziario che il Tribunale delriesame ─ dopo aver correttamente definito il concetto di “disponibilità” rilevantea fini penalistici ─ ha valorizzato per dare conto della divaricazione tra assettoformale e situazione reale e della diretta riferibilità delle due società le cui quotesono state sequestrate a Mincione.Ciò posto, al [OSCURATO:PERSONA] non resta che interrogarsi sull’eventuale esistenza diun errore di diritto nella conclusione del Tribunale circa l’inefficacia segregante deltrust rispetto alle ragioni statuali del sequestro. Ebbene, si tratta di un temaripetutamente affrontato da questa Corte, che ha sempre concluso nel senso cheil mero conferimento di un bene in trust non è circostanza idonea ad impedire ilsequestro penale di tale bene là dove sussistano elementi presuntivi tali da farritenere che il trust sia stato costituito a fini meramente simulatori (Sez. 1. n.35669 dell’11/5/23; Sez. 3, n. 20725 del 25/1/2022; Sez. 3, n. 38088 del13/7/2021; Sez. 1. n. 7442 del 10/12/2019; Sez. 3, n. 41089 del 14/5/2016, tuttenon massimate; Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015, dep. 2016, Carmine,Rv. 266450 – 01; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263391 – 01;Sez. 5, n. 46137 del 24/06/2014, Greci, Rv. 261676 – 01; Sez. 6, n. 21621 del27/02/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 259748 – 01; Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011,Orsi, Rv. 249838 - 01).Nella sentenza Carmine ─ che pure atteneva ad un sequestro perequivalente ─ si è osservato che caratteristica fondamentale del trust è iltrasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale laposizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggettodisponente (settlor) sia al soggetto trasferitario. Questo meccanismo comportache i creditori del settlor, prima dello scioglimento del trust, non possonosoddisfarsi sui beni conferiti in trust perché essi sono nella proprietà del trustee.Presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponenteperda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteriche possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione èineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da partedel disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non producel'effetto segregativo che gli è proprio. La dimostrazione della natura simulata deltrust spetta al Pubblico ministero, tenendo conto della giurisprudenza civile diquesta Corte, che si è interrogata sui possibili fini elusivi del trust ed ha chiaritoche il programma di segregazione corrisponde solo allo schema astrattamenteprevisto dalla disciplina di riferimento, laddove il programma concreto non può cherisultare sulla base del singolo regolamento d'interessi attuato, che rappresenta lacausa concreta del negozio. Onde valutarne la liceità, è necessario vagliare lecircostanze del caso di specie, tanto più che si tratta di uno strumento giuridicoestraneo alla nostra tradizione civilistica e che si affianca, in modo particolarmenteefficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volti, con finalità frequentementefrodatorie, all'elusione di norme imperative (Sez 1 civile, 9 maggio 2014, n. 10105,in motivazione).Se, dunque, la giurisprudenza appena evocata esclude la naturainespugnabile del trust rispetto alle pretese statuali, non può che escludersi ilpaventato error iuris in seno al provvedimento impugnato, che ha legittimamentetratto dal compendio indiziario offerto dal Pubblico ministero gli elementi perritenere che quantomeno la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. appartenessero soloformalmente al trust e che, nella realtà, fossero nella disponibilità dell’indagatoMincione.3. Il secondo motivo di ricorso mutua le ragioni della sua inammissibilitàdal primo, benché esso riguardi un punto apparentemente diverso delprovvedimento impugnato, ossia quello concernente la ritenuta carenza diinteresse della società a contestare il quantum sequestrabile; la censura, infatti,finisce per insistere sul medesimo aspetto di cui al primo motivo, ossia l’esclusivatitolarità dei beni in capo al trust piuttosto che a Mincione, tema su cui già ci si èsoffermati nel rispondere al primo motivo di ricorso e che si scontra con l’esistenzaeffettiva di una motivazione che ha smentito l’effettività della segregazionepatrimoniale propria del trust, sui cui contenuti il [OSCURATO:PERSONA] di legittimità del riesamereale non può pronunziarsi.4. Il terzo motivo di ricorso contesta la confiscabilità e, quindi, lasequestrabilità della somma individuata come il profitto che il corruttore Mincioneavrebbe ricavato dalla corruzione. La ricorrente sostiene che il profitto percepitodal corruttore non sarebbe stato individuato, non potendosi esso identificare conla somma consegnata ai corrotti che è, piuttosto, il prezzo del reato; prezzo che,tuttavia, secondo il dato testuale della norma di riferimento di cui all’art. 2641 cod.civ., non è confiscabile per equivalente.Ebbene, il motivo di ricorso ─ che sviluppa, indubbiamente, un argomentocritico di rilievo ─ è tuttavia inammissibile per aspecificità in quanto va oltre, indefinitiva trascurandola, la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che nonè giunto ad occuparsi dell’individuazione del profitto, ma si è arrestato prima,ritenendo la mancanza di interesse della società terza intestataria a contestare unpresupposto fondante del sequestro per equivalente del profitto e sostenendo chei poteri di contestazione del terzo siano confinati a dubitare solo della fittizietàdell’intestazione e della riferibilità del bene sequestrato all’autore del fatto.Con questo tema ─ sul quale pure si registrano, a volersi limitare alsequestro per equivalente, diversi arresti che hanno negato la sussistenzadell’interesse del terzo ad andare oltre la censura circa l’effettiva titolarità del benee il proprio coinvolgimento nel reato (Sez. 3, n. 6285 del 17/12/2025, dep. 2026,H1 ed altri, n.m.; Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv. 287442-01; Sez. 3,n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01) ─ il ricorso finisce per nonconfrontarsi e per non sviluppare specifici argomenti critici che mettano in crisil’assunto del Tribunale del riesame, il che pure destina il ricorso, in parte qua,all’inammissibilità.5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma diEuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamentedeterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000n.186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]