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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18586/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente ricostruito l'iter del procedimento e ritenuto legittima l'acquisizione degli atti di indagine con il consenso delle parti e motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la gravità del fatto in ragione del conte (attività di parcheggiatore abusivo) in cui andava collocata la condotta e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato evincibile dalla reiterata commissione di illeciti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente ricostruito l'iter del procedimento e ritenuto legittima l'acquisizione degli atti di indagine con il consenso delle parti e motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la gravità del fatto in ragione del conte (attività di parcheggiatore abusivo) in cui andava collocata la condotta e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato evincibile dalla reiterata commissione di illeciti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris