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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02482/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4962-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - COntrOtiCOrrelite - avverso la sentenza n. 3657/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: il contribuente si opponeva al dinego di variazione del classamento da parte dell'ex Agenzia del territorio: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 3657/1/2021 depositata il 21 aprile 2021 ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la parte ricorrente, dopo aver notificato a mezzo PEC il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 22 novembre 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 25 febbraio 2022; a seguito di riconvocazione nella medesima composizione in data 14 dicembre 2022, il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria ordinaria, nelle more della decisione da parte delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con le ordinanze interlocutorie nn. 33279 e 33271 del 2022 dell'Il novembre 2022.

P.Q.M. a seguito di riconvocazione nella medesima composizione in data 14 dicembre 2022, il Collegio rinvia la causa a nuovo Ric. 2022 n. 04962 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria ordinaria, nelle more della decisione da parte delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con le ordinanze interlocutorie nn. 33279 e 33271 del 2022 dell'Il novembre 2022.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4962-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - COntrOtiCOrrelite - avverso la sentenza n. 3657/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: il contribuente si opponeva al dinego di variazione del classamento da parte dell'ex Agenzia del territorio: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 3657/1/2021 depositata il 21 aprile 2021 ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la parte ricorrente, dopo aver notificato a mezzo PEC il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 22 novembre 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 25 febbraio 2022; a seguito di riconvocazione nella medesima composizione in data 14 dicembre 2022, il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria ordinaria, nelle more della decisione da parte delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con le ordinanze interlocutorie nn. 33279 e 33271 del 2022 dell'Il novembre 2022. P.Q.M. a seguito di riconvocazione nella medesima composizione in data 14 dicembre 2022, il Collegio rinvia la causa a nuovo Ric. 2022 n. 04962 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- ruolo, disponendo la trasmissione alla sezione tributaria ordinaria, nelle more della decisione da parte delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con le ordinanze interlocutorie nn. 33279 e 33271 del 2022 dell'Il novembre 2022. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2
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