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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 28361/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14536/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VaccarellaRoberto; -ricorrente - contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende con elezione di domicilio digitale; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1566/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ricorre avverso la sentenza n. 1566/2022 della Corte di appello di Napoli che - pronunciando sull’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 1417/2017 del Tribunale di Benevento, nonché sull’appello proposto avverso la stessa sentenza da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti (appelli riuniti) - ha dichiarato parzialmente inammissibile e comunque ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato l’appello da essa proposto, così confermando la sentenza n. 1417/2017 con la quale il Tribunale di Benevento, in relazione alla domanda risarcitoria promossa dalla Sinter:a) aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per i danni verificatisi nel periodo dal luglio 2006 al gennaio 2007, essendo stati detti danni soddisfatti dalla compagnia; b) aveva accolto la domanda per gli ulteriori danni ed aveva quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Sinter del complessivo importo di € 1.665.472,63, oltre accessori e refusione delle spese di lite, c) aveva condannato AXA a tenere indenne Enel di quanto tenuta a versare in favore di Sinder in conseguenza delle statuizioni rese nonché alla refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio.

2. Deduce che l a [OSCURATO:PERSONA] è società specializzata nella produzione di manufatti in metallo duro e, all'epoca degli eventi per cui è ricorso, aveva stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con la [OSCURATO:SOCIETA], con mandato senza rappresentanza per la stipula del contratto di trasporto dell'energia con l'[OSCURATO:PERSONA] spa, nei cui confronti si rivolgeva come unica responsabile dei disservizi e dei danni subiti.Nel periodo intercorrente tra il luglio 2006 e il novembre 2010 (specificatamente dal 4 luglio 2006 al 26 dicembre 2007, dal 9 gennaio al 12 luglio 2008 e dal 29 ottobre 2008 al 30 novembre 2010) si verificavano plurime interruzioni di fornitura di energia elettrica, che determinavano danni a causa del blocco del ciclo termico e del conseguente deterioramento delle lavorazioni.

Con tre distinti atti di citazione (successivamente riuniti) la Sinter conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Benevento, per ottenere il risarcimento, dei danni subiti in conseguenza delle interruzioni di fornitura di energia elettrica.

La società convenuta si costituiva in ciascuno dei tre giudizi (poi, si ribadisce, riuniti), resistendo alla domanda sul presupposto che le interruzioni verificatesi rientravano nei limiti di tolleranza della normativa [OSCURATO:PERSONA] 50160, chiedendo e ottenendo autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, AXA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo limiti all'operatività della polizza assicurativa La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante ctu.

Il giudice di primo grado dava atto che per i danni verificatisi nel periodo dal luglio 2006 al gennaio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a soddisfare le pretese dell'attrice, con conseguente cessazione della materia del contendere, mentre accoglieva la domanda per gli ulteriori danni con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] del complessivo importo di € 1.665.472,63, oltre accessori e refusione delle spese di lite, e con condanna di AXA a tenere indenne la convenuta Enel di quanto questa era tenuta a versare in favore dell'attrice in conseguenza delle statuizioni rese nonché alla refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio.

Avverso la pronuncia proponeva appello l'AXA, deducendone l’erroneità, chiedendo, in via istruttoria, il rinnovo della ctu e, nel merito, il rigetto delle domande originariamente formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché, in subordine, la determinazione dei limiti entro i quali essa era obbligata a manlevare [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio di appellosi costituiva [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa), la quale - contestava l’impugnazione di AXA quanto alla garanzia assicurativa, impugnazione della quale rilevava sul punto l'inammissibilità per difetto di specificità - proponeva appello incidentale col quale reiterava le doglianze sollevate con autonomo atto di impugnazione 6 settembre 2017, separatamente proposto avverso la medesima sentenza, del quale chiedeva (ed otteneva) la riunione.

Anche la [OSCURATO:PERSONA] srl si costituiva in giudizio, chiedendo la riunione dei gravami, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione formulata da AXA, priva di una parte argomentativa idonea a contestare la sentenza di primo grado, nel merito, ne chiedeva il rigetto.

Al giudizio veniva poi riunito, in data 9 maggio 2018, quello introdotto da [OSCURATO:SOCIETA], nel cui ambito la [OSCURATO:PERSONA] si era già costituita, chiedendone ii rigetto.

La corte territoriale con la sentenza impugnata decideva nei termini sopra indicati.

3. Avverso la sentenza della corte di merito ricorre ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d ifensore della ricorrente E - Distribuzione ha depositato memoria a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo la società ricorrente – dopo aver premesso che con il primo motivo del suo appello incidentale aveva impugnato la sentenza di primo grado sul presupposto che il primo giudice aveva errato nel ritenere che tra la Sinter e la [OSCURATO:SOCIETA] fosse intercorso un rapporto contrattuale, con conseguente errata statuizione in ordine alla ripartizione dell’onere della prova (essendo onere della Sinter provare l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] ed i danni subiti come conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento) -denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 2043 e 2697 in relazione all’art. 360 n. 3, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Deduce che il giudice ha la facoltà di procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti di causa, ma solo nel rispetto delle allegazioni delle parti.

Lamentache nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado la Sinter non ha formulato nei confronti di E - Distribuzione alcuna domanda di risarcimento per responsabilità aquiliana, con la conseguenza che quest’ultima non èmai stata dibattuta tra le parti.

Si duole che la corte di merito nella impugnata sentenza, sulla falsariga della riqualificazione del fatto, abbia stravolto le allegazioni e la causa petendi come dedotta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed abbia introdotto temi di indagine sui quali non si era mai tenuto il contraddittorio.

2. Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, i fatti che erano stati allegati dalla Sinter in sede di atto introduttivo coincidono con quelli che sono stati ritenuti provati da entrambi i giudici di merito e che sono stati qualificati in termini di responsabilità ex art.2051 c.c. dalla corte territoriale; e cioè che: a) la società [OSCURATO:PERSONA], che realizza semilavorati e dispone di tre forni (di cui uno nello stabilimento di Sant’Agata de Goti alla contrada Capitone) nel 2003 ha sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica con la società [OSCURATO:SOCIETA]., con mandato per la stipula del contratto di trasporto ’dell’energia elettrica con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA]); b) nel periodo tra il 4 luglio 2006 ed il 23 dicembre 2007 presso il suddetto stabilimento di Sant’Agata de Goti si sono verificate interruzioni della fornitura di energia elettrica; c) dette interruzioni avevano provocato danni al materiale che si trovava nel forno al momento dell’interruzione; d) per questi danni Sinter aveva chiesto i danni ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]).

Sulla base di tali fatti la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta contrattuale dal giudice di primo grado, ma è stata ritenuta extracontrattuale dalla Corte territoriale, che ha legittimamente riqualificato la domanda, riconducendola nell’alveo dell’art. 2051 (in ragione della circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] è proprietaria e custode della rete elettrica che ha cagionato il danno).

1.2. C on il secondo subordinato motivo – dopo aver premesso che con il secondo motivo del suo appello incidentale aveva impugnato la sentenza di primo grado sul presupposto che le interruzioni intervenute rientrassero nei parametri previsti dalle normative vigenti all’epoca degli accadimenti- la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2679 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte di merito, rigettando detto motivo del suo appello incidentale, ha affermato che dall’istruttoria di primo grado era emersa la non conformità della linea elettrica e delle modalità di somministrazione alla regola dell’arte ed ai parametri di riferimento qualitativi indicati dall’AEEG e dalla CEI, quando invece detta verifica non vi era stata.

Ciò in quanto, contrariamente alla sua richiesta, non era stato demandato al ctu di verificare se le interruzioni nella fornitura rientrassero o meno nei parametri di cui alla norma [OSCURATO:PERSONA] 50160 ed alle delibere della AEEGSI (ora ARERA).

Si duole che la corte di merito non abbia esclu so la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. in considera zione della circostanza che le in tervenute interruzioni nella fornitura di energia elettrica rientravano nei suddetti parametri.

Lamenta che la corte di merito nella impugnata sentenza non ha escluso la responsabilità di E - Distribuzione ex art. 2051 per sussistenza del caso fortuito e comunque non ha ammesso il rinnovo della ctu diretto a verificare che le intervenute interruzioni nella fornitura di energia elettrica rientravano nei suddetti parametri e, pertanto, la condotta di [OSCURATO:SOCIETA] era stata conforme alle prescrizioni di legge e dell’ARERA.

3. Il motivoè inammissibile.

Nella impugnata sentenza la Corte d’appello, dopo aver ripercorso gli esiti della espletata ctu (pp. 9 e 10), ha ritenuto (p. 11) che, anche a voler inquadrare la fattispecie in termini di responsabilità contrattuale, come aveva fatto il giudice di primo grado, dalla istruttoria di primo grado era risultata la non conformità della linea elettrica e delle modalità di somministrazione alle regole d’arte ed ai parametri qualitativi indicati dalle disposizioni AEEGSI (oggi AEEG) e dalla normativa CEI; ragion per cui la fornitura di E - Distribuzione non avrebbe potuto essere ritenuta conforme agli standard definiti da detta normativa secondaria.

La corte di merito, inquadrata la fattispecie nello schema dell’art. 2051 c.c., ha ritenuto non soltanto che E--Distribuzione non abbiadato la prova liberatoria idonea ad esonerarla da responsabilità ai sensi della citata disposizione ma ha altresì sottolineato come dalla stessa documentazione fornita da [OSCURATO:SOCIETA] emerga che le interruzioni del servizio fossero addebitabili a cause accidentali ovvero a lavori sulla linea (peraltro neppure preventivamente comunicati).

A fronte dell’articolato argomentare della corte di merito, la società ricorrente, sotto l’usbergo della violazione di legge e dell’omesso esame, si lamenta sostanzialmente della valutazione del materiale probatorio, operato nella sentenza impugnata, e inammissibilmente sollecita questa corte a procedere a sua nuova valutazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condan na d i parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in motivazione avuto riguardo al valore della controversia (pari ad euro 1.600.000,00)dichiarato nel ricorso.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso .

C ondanna la ricorr ente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 18.000 ,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge , in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14536/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VaccarellaRoberto; -ricorrente - contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende con elezione di domicilio digitale; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1566/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ricorre avverso la sentenza n. 1566/2022 della Corte di appello di Napoli che - pronunciando sull’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 1417/2017 del Tribunale di Benevento, nonché sull’appello proposto avverso la stessa sentenza da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti (appelli riuniti) - ha dichiarato parzialmente inammissibile e comunque ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato l’appello da essa proposto, così confermando la sentenza n. 1417/2017 con la quale il Tribunale di Benevento, in relazione alla domanda risarcitoria promossa dalla Sinter:a) aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per i danni verificatisi nel periodo dal luglio 2006 al gennaio 2007, essendo stati detti danni soddisfatti dalla compagnia; b) aveva accolto la domanda per gli ulteriori danni ed aveva quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Sinter del complessivo importo di € 1.665.472,63, oltre accessori e refusione delle spese di lite, c) aveva condannato AXA a tenere indenne Enel di quanto tenuta a versare in favore di Sinder in conseguenza delle statuizioni rese nonché alla refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio. 2. Deduce che l a [OSCURATO:PERSONA] è società specializzata nella produzione di manufatti in metallo duro e, all'epoca degli eventi per cui è ricorso, aveva stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con la [OSCURATO:SOCIETA], con mandato senza rappresentanza per la stipula del contratto di trasporto dell'energia con l'[OSCURATO:PERSONA] spa, nei cui confronti si rivolgeva come unica responsabile dei disservizi e dei danni subiti.Nel periodo intercorrente tra il luglio 2006 e il novembre 2010 (specificatamente dal 4 luglio 2006 al 26 dicembre 2007, dal 9 gennaio al 12 luglio 2008 e dal 29 ottobre 2008 al 30 novembre 2010) si verificavano plurime interruzioni di fornitura di energia elettrica, che determinavano danni a causa del blocco del ciclo termico e del conseguente deterioramento delle lavorazioni. Con tre distinti atti di citazione (successivamente riuniti) la Sinter conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Benevento, per ottenere il risarcimento, dei danni subiti in conseguenza delle interruzioni di fornitura di energia elettrica. La società convenuta si costituiva in ciascuno dei tre giudizi (poi, si ribadisce, riuniti), resistendo alla domanda sul presupposto che le interruzioni verificatesi rientravano nei limiti di tolleranza della normativa [OSCURATO:PERSONA] 50160, chiedendo e ottenendo autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, AXA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo limiti all'operatività della polizza assicurativa La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante ctu. Il giudice di primo grado dava atto che per i danni verificatisi nel periodo dal luglio 2006 al gennaio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a soddisfare le pretese dell'attrice, con conseguente cessazione della materia del contendere, mentre accoglieva la domanda per gli ulteriori danni con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] del complessivo importo di € 1.665.472,63, oltre accessori e refusione delle spese di lite, e con condanna di AXA a tenere indenne la convenuta Enel di quanto questa era tenuta a versare in favore dell'attrice in conseguenza delle statuizioni rese nonché alla refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio. Avverso la pronuncia proponeva appello l'AXA, deducendone l’erroneità, chiedendo, in via istruttoria, il rinnovo della ctu e, nel merito, il rigetto delle domande originariamente formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché, in subordine, la determinazione dei limiti entro i quali essa era obbligata a manlevare [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di appellosi costituiva [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa), la quale - contestava l’impugnazione di AXA quanto alla garanzia assicurativa, impugnazione della quale rilevava sul punto l'inammissibilità per difetto di specificità - proponeva appello incidentale col quale reiterava le doglianze sollevate con autonomo atto di impugnazione 6 settembre 2017, separatamente proposto avverso la medesima sentenza, del quale chiedeva (ed otteneva) la riunione. Anche la [OSCURATO:PERSONA] srl si costituiva in giudizio, chiedendo la riunione dei gravami, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione formulata da AXA, priva di una parte argomentativa idonea a contestare la sentenza di primo grado, nel merito, ne chiedeva il rigetto. Al giudizio veniva poi riunito, in data 9 maggio 2018, quello introdotto da [OSCURATO:SOCIETA], nel cui ambito la [OSCURATO:PERSONA] si era già costituita, chiedendone ii rigetto. La corte territoriale con la sentenza impugnata decideva nei termini sopra indicati. 3. Avverso la sentenza della corte di merito ricorre ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d ifensore della ricorrente E - Distribuzione ha depositato memoria a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente – dopo aver premesso che con il primo motivo del suo appello incidentale aveva impugnato la sentenza di primo grado sul presupposto che il primo giudice aveva errato nel ritenere che tra la Sinter e la [OSCURATO:SOCIETA] fosse intercorso un rapporto contrattuale, con conseguente errata statuizione in ordine alla ripartizione dell’onere della prova (essendo onere della Sinter provare l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] ed i danni subiti come conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento) -denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 2043 e 2697 in relazione all’art. 360 n. 3, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Deduce che il giudice ha la facoltà di procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti di causa, ma solo nel rispetto delle allegazioni delle parti. Lamentache nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado la Sinter non ha formulato nei confronti di E - Distribuzione alcuna domanda di risarcimento per responsabilità aquiliana, con la conseguenza che quest’ultima non èmai stata dibattuta tra le parti. Si duole che la corte di merito nella impugnata sentenza, sulla falsariga della riqualificazione del fatto, abbia stravolto le allegazioni e la causa petendi come dedotta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed abbia introdotto temi di indagine sui quali non si era mai tenuto il contraddittorio. 2. Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, i fatti che erano stati allegati dalla Sinter in sede di atto introduttivo coincidono con quelli che sono stati ritenuti provati da entrambi i giudici di merito e che sono stati qualificati in termini di responsabilità ex art.2051 c.c. dalla corte territoriale; e cioè che: a) la società [OSCURATO:PERSONA], che realizza semilavorati e dispone di tre forni (di cui uno nello stabilimento di Sant’Agata de Goti alla contrada Capitone) nel 2003 ha sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica con la società [OSCURATO:SOCIETA]., con mandato per la stipula del contratto di trasporto ’dell’energia elettrica con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA]); b) nel periodo tra il 4 luglio 2006 ed il 23 dicembre 2007 presso il suddetto stabilimento di Sant’Agata de Goti si sono verificate interruzioni della fornitura di energia elettrica; c) dette interruzioni avevano provocato danni al materiale che si trovava nel forno al momento dell’interruzione; d) per questi danni Sinter aveva chiesto i danni ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]). Sulla base di tali fatti la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta contrattuale dal giudice di primo grado, ma è stata ritenuta extracontrattuale dalla Corte territoriale, che ha legittimamente riqualificato la domanda, riconducendola nell’alveo dell’art. 2051 (in ragione della circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] è proprietaria e custode della rete elettrica che ha cagionato il danno). 1.2. C on il secondo subordinato motivo – dopo aver premesso che con il secondo motivo del suo appello incidentale aveva impugnato la sentenza di primo grado sul presupposto che le interruzioni intervenute rientrassero nei parametri previsti dalle normative vigenti all’epoca degli accadimenti- la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2679 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte di merito, rigettando detto motivo del suo appello incidentale, ha affermato che dall’istruttoria di primo grado era emersa la non conformità della linea elettrica e delle modalità di somministrazione alla regola dell’arte ed ai parametri di riferimento qualitativi indicati dall’AEEG e dalla CEI, quando invece detta verifica non vi era stata. Ciò in quanto, contrariamente alla sua richiesta, non era stato demandato al ctu di verificare se le interruzioni nella fornitura rientrassero o meno nei parametri di cui alla norma [OSCURATO:PERSONA] 50160 ed alle delibere della AEEGSI (ora ARERA). Si duole che la corte di merito non abbia esclu so la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. in considera zione della circostanza che le in tervenute interruzioni nella fornitura di energia elettrica rientravano nei suddetti parametri. Lamenta che la corte di merito nella impugnata sentenza non ha escluso la responsabilità di E - Distribuzione ex art. 2051 per sussistenza del caso fortuito e comunque non ha ammesso il rinnovo della ctu diretto a verificare che le intervenute interruzioni nella fornitura di energia elettrica rientravano nei suddetti parametri e, pertanto, la condotta di [OSCURATO:SOCIETA] era stata conforme alle prescrizioni di legge e dell’ARERA. 3. Il motivoè inammissibile. Nella impugnata sentenza la Corte d’appello, dopo aver ripercorso gli esiti della espletata ctu (pp. 9 e 10), ha ritenuto (p. 11) che, anche a voler inquadrare la fattispecie in termini di responsabilità contrattuale, come aveva fatto il giudice di primo grado, dalla istruttoria di primo grado era risultata la non conformità della linea elettrica e delle modalità di somministrazione alle regole d’arte ed ai parametri qualitativi indicati dalle disposizioni AEEGSI (oggi AEEG) e dalla normativa CEI; ragion per cui la fornitura di E - Distribuzione non avrebbe potuto essere ritenuta conforme agli standard definiti da detta normativa secondaria. La corte di merito, inquadrata la fattispecie nello schema dell’art. 2051 c.c., ha ritenuto non soltanto che E--Distribuzione non abbiadato la prova liberatoria idonea ad esonerarla da responsabilità ai sensi della citata disposizione ma ha altresì sottolineato come dalla stessa documentazione fornita da [OSCURATO:SOCIETA] emerga che le interruzioni del servizio fossero addebitabili a cause accidentali ovvero a lavori sulla linea (peraltro neppure preventivamente comunicati). A fronte dell’articolato argomentare della corte di merito, la società ricorrente, sotto l’usbergo della violazione di legge e dell’omesso esame, si lamenta sostanzialmente della valutazione del materiale probatorio, operato nella sentenza impugnata, e inammissibilmente sollecita questa corte a procedere a sua nuova valutazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condan na d i parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in motivazione avuto riguardo al valore della controversia (pari ad euro 1.600.000,00)dichiarato nel ricorso. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso . C ondanna la ricorr ente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 18.000 ,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge , in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera
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