CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 25846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33427-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 33427/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/08/2018 R.G.N. 451/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 33427/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 23.8.2018 n. 384, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare il suo diritto alla prosecuzione della contribuzione volontaria al fondo integrativo di previdenza del personale del gas. Il tribunale ha fondato la pronuncia di accoglimento del ricorso sulla considerazione che la normativa invocata dall’Inps non prevedeva affatto la decadenza integrale dal beneficio della prosecuzione volontaria della contribuzione, in caso di ritardato pagamento.La Corte d’appello ha rigettato il gravame dell’Inps, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 38.5 della legge n. 289/2002, del decreto del Ministro del Lavoro del 16.6.2002, dell’art. 8 del d.lgs. n. 184/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il pensionato non decaduto dalla contribuzione volontaria, benché avesse pagato in ritardo, rispetto alla scadenza, una rata dei contributi da versare senza provare la forza maggiore e senza aver dichiarato di voler utilizzare il versamento successivo per saldare la rata antecedente, con conseguente risoluzione automatica del rapporto, ex art. 8 del d.lgs. n. 184/97. Il motivo di ricorso è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di iscrizione al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (cd. "Fondo gas"), il tardivo pagamento della contribuzione volontaria mediante bollettino di conto corrente postale con periodicità trimestrale determina la mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla, ma non anche la perdita del trattamento pensionistico - in funzione dell'ottenimento del quale la predetta contribuzione si giustifica ed è prevista dalla legge -, perché ciò equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione all'esercizio non di un diritto ad una prestazione, bensì di una facoltà avente ad oggetto l'effettuazione di un pagamento, come tale non soggetto a decadenza né a prescrizione” (Cass.n. 19054/20, 11241/19). A tale orientamento va data continuità, in quanto il versamento in ritardo di una delle rate a cui è seguito di poco il relativo pagamento, non è stato reputato sintomatico, da parte della Corte d’appello, di nessuna volontà di recedere dalla contribuzione, anzi il successivo pagamento ha reso evidente la volontà del pensionato di voler proseguire il rapporto previdenziale, mentre nessuna decadenza risulta espressamente sancita dalla normativa di riferimento, trattandosi non di decadenza dall’esercizio di un diritto a una prestazione ma di una facoltà avente ad oggetto l’effettuazione di un pagamento, non suscettibile di nessuna decadenza. Atteso il recente formarsi della giurisprudenza, le spese possono essere compensate. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso,