CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17669/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13032-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l’ordinanza n. R.G. 41044/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], l’ha accolta in parte, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13032/2021 Numero sezionale 3757/2022 Numero di raccolta generale 17669/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 riconoscendo, in favore del professionista, i compensi per il precetto e l’esecuzione mobiliare tentata inutilmente per il recupero del credito, compensi negati dal primo giudice; ha rigettato l’opposizione nella parte in cui il professionista pretendeva la liquidazione di un importo maggiore per i compensi relativi al decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto nei confronti dell’assistito. Per la cassazione della sentenza il professionista ha proposto ricorso, affidato a tre motivi: con il primo si duole della liquidazione dei compensi per il procedimento monitorio, chiesto e ottenuto nei confronti dell’assistito; con il secondo, della esiguità della liquidazione dei compensi per il precetto e la fase esecutiva, che non tiene conto dell’impegno profuso e dell’attività svolta, non essendo stato neanche indicato dal giudice il parametro in base al quale egli ha ritenuto la congruità del quantum; con il terzo il ricorrente censura il provvedimento per non avere il giudice dell’opposizione liquidato le spese del giudizio di opposizione, non essendo a tal fine ragione sufficiente il riferimento, operato nel provvedimento impugnato, a una presunta soccombenza parziale del ricorrente. Il Ministero è rimasto intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. È stato recentemente chiarito che «la liquidazione dell’onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l’espresso richiamo che l’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento “ai valori medi delle tariffe professionali F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13032/2021 Numero sezionale 3757/2022 Numero di raccolta generale 17669/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 vigenti”, i quali fungono da limite massimo; sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime» (Cass. n. 15006/2021). Deve inoltre richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. n. 89/2021). Salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in cassazione (Cass. n. 4782/2020; n. 6110/2021). È peraltro onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 24635/2014; n. 18584/2021). Il ricorrente si duole della liquidazione, ma non denuncia che gli importi liquidati, tanto per la fase monitoria, quanto per quelle successive, sono inferiori ai minimi indicati nel d.m. 115 del 2002, al quale il Tribunale ha espressamente precisato di volersi attenere. Invero, in relazione alla fase monitoria, è richiamato nel ricorso il Protocollo del Tribunale territoriale, che naturalmente non costituisce parametro la cui supposta violazione sia denunciabile in cassazione. Il mancato rispetto degli importi concordati in un protocollo, anche dove non sia stato motivato, non si tramuta in violazione di legge. Quanto ai compensi per la fase esecutiva, il ricorrente si duole della esiguità della liquidazione in rapporto all’attività svolta, che avrebbe giustificato il riconoscimento di somme maggiori. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13032/2021 Numero sezionale 3757/2022 Numero di raccolta generale 17669/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 In questi termini, però, posto che neanche si indica un errore commesso dal giudice rispetto al minimo ex d.m. n. 55 del 2014, la censura non può avere seguito in questa sede. È inammissibile anche il terzo motivo. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 10113/2018; n. 1268/2020). Anche in questa materia vale il principio secondo cui il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese anche in caso di accoglimento parziale del gravame (Cass. n. 19122/2015; n. 5820/2016). Sotto questo profilo, la decisione assunta, nella parte in cui ha escluso la ripetibilità delle spese in ragione della soccombenza parziale, indentificata nell’accoglimento solo parziale dell’opposizione, non incorre in alcuna violazione suscettibile di essere fatta valere in questa sede di legittimità. Il rilievo, proposto con la memoria, secondo il quale la parzialità dell’accoglimento dell’unica domanda potrebbe integrare la nozione di soccombenza reciproca solo in presenza di un convenuto costituito, il quale abbia contestato la maggiore pretesa, non si giustifica in rapporto ai principi di cui sopra. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13032/2021 Numero sezionale 3757/2022 Numero di raccolta generale 17669/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A