CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 35827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6114-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’AGLIO; -controricorrente - Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 2 avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO depositata il 10/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano, con sentenza n. 9194/2018, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affinché fosse accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver provveduto al pagamento di due assegni di traenza (dell’importo l’uno di € 758, l’altro di € 735), con clausola di intrasferibilità, in favore di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, ritenendo che la responsabilità concorsuale delle parti nella causazione degli eventi oggetto di giudizio imponesse, exart. 1227, comma 1, cod. civ., la riduzione del risarcimento nella misura del 50% dell’importo totale dei titoli. 2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condivideva la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza di un concorso del fatto colposo del creditore, per aver inviato gli assegni di traenza ai beneficiari tramite posta ordinaria. Reputava, inoltre, che l’entità del concorso di colpa ravvisata dal primo giudice non fosse stata impugnata, rimanendo così preclusa una riduzione del grado di tale concorso individuato dal primo giudice. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 10 novembre 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 3 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 41 cod. pen. e 1227 cod. civ. perché la sentenza impugnata, nel ritenere che il comportamento tenuto dalla compagnia spedendo il titolo per posta abbia interferito con l’illecita negoziazione, non ha considerato che i fatti sopravvenuti, costituiti dalla presentazione allo sportello di titoli contraffatti nel nome del beneficiario, potevano costituire causa esclusiva dell’evento dannoso. Il giudicante avrebbe dovuto comparare, nel concreto, le distinte condotte ritenute concausali al fine di verificare se la evidente e rilevabile contraffazione dei titoli ravvisata dal Giudice di pace fosse di per sé sufficiente a determinare l’evento. 5. Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito non si è limitato a fare richiamo ai principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore; Cass., Sez. U., 9769/2020), ma ha ritenuto, rispetto alla fattispecie concreta posta alla sua attenzione, che l’invio degli assegni di traenza via posta e l’assenza di identificabilità in maniera univoca del beneficiario costituissero l’antecedente causale necessario dell’evento dannoso, Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 4 osservando poi che l’errore della banca negoziatrice nel non riconoscere l’alterazione del titolo non era idoneo a interrompere il nesso causale con la precedente imprudenza dell’assicurazione, in quanto un simile errore non era straordinario e imprevedibile nella catena eziologica generata dal comportamento dell’assicurazione. Dunque, il comportamento dell’assicurazione è stato – a parere del giudice di merito – un antecedente necessario nella successione degli eventi, mentre la superficialità della banca costituiva, per la velocità delle transazioni bancarie odierne, un comportamento ripetuto e del tutto prevedibile, dato che la criminalità utilizza la stessa tecnica di presentazione all’incasso da anni. Il giudice di merito non si è perciò sottratto a una valutazione del caso concreto, attraverso considerazioni che integrano un accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina relativa al fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso e comportano un’indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita, come nel caso di specie, da una motivazione congrua (Cass. 5511/2003). 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto l’omesso vaglio delle condotte tenute dalle parti, con particolare riguardo alla rilevabilità delle contraffazioni, e la mancata indicazione dei parametri di valutazione e comparazione delle medesime fanno sì che la decisione impugnata si fondi su una motivazione soltanto apparente, perché riferita a mere affermazioni di principio prive di riferimenti allo specifico caso concreto. 7. Il motivo non è fondato. La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 5 dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali Cass. 22598/2018, Cass. 7090/2022). Una simile anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U., 8053/2014). La motivazione assume poi carattere soltanto apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Il tribunale ha spiegato in maniera inequivoca che l’errore della banca negoziatrice, nella corretta identificazione del legittimato o nel mancato riconoscimento dell’alterazione del titolo (come era stato accertato nel caso di specie dal Giudice di pace), non era idoneo a interrompere il nesso causale, in quanto lo stesso non era straordinario e imprevedibile nella catena eziologica generata dal comportamento dell’assicurazione. La doglianza non può quindi che essere rigettata, dato che nella sentenza impugnata esiste una comprensibile motivazione che spiega le ragioni per Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 6 cui le circostanze del caso concreto dedotte dall’appellante non erano idonee a interrompere il nesso causale. 8. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto l’osservazione del tribunale secondo cui rimaneva preclusa una rivalutazione dell’entità del concorso, in mancanza di alcuna specifica impugnazione a questo preciso riguardo, deve considerarsi erronea, non solo perché il giudicanteera comunque chiamato ad accertare d’ufficio la rilevanza e il grado del contributo causale della condotta del creditore, ex art. 1227 cod. civ., ma anche perché l’impugnazione dell’accertamento da parte del primo giudice dell’esistenza di una concausalità per l’intero addebito implicava anche una contestazione rispetto al ravvisato grado di partecipazione causale del contegno del debitore. 9. Il motivo è fondato. L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, cod.civ., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; ne discende che anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui una delle parti si limiti a contestare in totola propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (v. Cass. 9200/2021). L’avvenuta impugnazione dell’individuazione di un concorso di colpa da parte del primo giudice, dunque, faceva sì che il giudice di merito potesse Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 7 rivedere l’entità del concorso stabilita nella sentenza gravata, a prescindere da una specifica impugnazione a questo proposito. Peraltro, l’individuazione di un inferiore grado di concorso nella determinazione del danno costituisce un minus rispetto alla contestazione relativa all’esistenza di un qualsiasi concorso del fatto colposo del creditore, con la conseguenza che una simile richiesta doveva reputarsi implicitamente contenuta all’interno di un motivo di impugnazione volto a domandare l’integrale risarcimento del danno. Di conseguenza, il giudice di merito non sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. laddove, dopo aver riconosciuto l’esistenza di un concorso del fatto colposo del creditore, avesse pronunciato d'ufficio individuando una minore misura dello stesso. 10. L’accoglimento della precedente doglianza comporta l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, concernente la regolazione delle spese di lite, dato che la statuizione di cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti, exart. 336, comma 2, cod. proc. civ.. 11. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa al tribunale, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbito il quarto, cassa la