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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 37610/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 15 settembre 2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare la dichiarazione dell'anno di imposta 2011 inerente all'imposta sui redditi, essendovi obbligato, al fine di evadere detta imposta.

Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge ed errata valutazione del fatto, per insussistenza di riscontri circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sul rilievo che il giudizio di conferma della responsabilità, in quanto il ricorrente ha conferito apposito incarico ad un commercialista a ciò delegato, confidando sulla sua diligenza e pronta esecuzione dell'incarico, e quindi non essendo sussistente alcuna coscienza e volontà di evadere l'imposta sui redditi.

Il ricorso è inammissibile poiché la censura si pone in contrasto sia con il dato normativo di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 che con l'interpretazione data su questo dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, presenta doglianze manifestamente infondate.

Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, il reato di omessa presentazione della dichiarazione d'imposta dei redditi rientra nella categoria dei reati c.d. omissivi propri, dove è il contribuente l'unico obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, a nulla rilevando la delega eventualmente trasmessa ad un commercialista che agisca per nome e per conto di chi deve presentare la dichiarazione. (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01) Inoltre, si tratta di reato che si perfeziona istantaneamente al momento dell'omessa presentazione e, nello specifico, si consuma 90 giorni dopo la data indicata per presentazione della dichiarazione di quel determinato anno d'imposta (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01).

Quanto all'elemento psicologico, si ricorda che il dolo di evasione si configura nel momento in cui il contribuente sia consapevole che l'omessa presentazione della dichiarazioni superi la soglia di punibilità indicata dalla norma (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016,

V. Rv. 267022 - 01) Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 15 settembre 2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare la dichiarazione dell'anno di imposta 2011 inerente all'imposta sui redditi, essendovi obbligato, al fine di evadere detta imposta. Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge ed errata valutazione del fatto, per insussistenza di riscontri circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sul rilievo che il giudizio di conferma della responsabilità, in quanto il ricorrente ha conferito apposito incarico ad un commercialista a ciò delegato, confidando sulla sua diligenza e pronta esecuzione dell'incarico, e quindi non essendo sussistente alcuna coscienza e volontà di evadere l'imposta sui redditi. Il ricorso è inammissibile poiché la censura si pone in contrasto sia con il dato normativo di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 che con l'interpretazione data su questo dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, presenta doglianze manifestamente infondate. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, il reato di omessa presentazione della dichiarazione d'imposta dei redditi rientra nella categoria dei reati c.d. omissivi propri, dove è il contribuente l'unico obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, a nulla rilevando la delega eventualmente trasmessa ad un commercialista che agisca per nome e per conto di chi deve presentare la dichiarazione. (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01) Inoltre, si tratta di reato che si perfeziona istantaneamente al momento dell'omessa presentazione e, nello specifico, si consuma 90 giorni dopo la data indicata per presentazione della dichiarazione di quel determinato anno d'imposta (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01). Quanto all'elemento psicologico, si ricorda che il dolo di evasione si configura nel momento in cui il contribuente sia consapevole che l'omessa presentazione della dichiarazioni superi la soglia di punibilità indicata dalla norma (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V. Rv. 267022 - 01) Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere este