Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01416/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10 febbraio 2023 che, in seguito ad annullamento con rinvio operato dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza oggetto di annullamento in ordine ai reati di furto in abitazione e con strappo (capo A) e di detenzione, realizzazione e trasporto in luogo pubblico di materiale esplosivo (capo B artt. 1,2,4 L.895\67) -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle circostanze attenuanti generiche, concesse ma non sono state applicate nella massima estensione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso in esame la sentenza ha ben motivato, indicando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 6 della sentenza impugnata che valorizza la ingravescente pericolosità rispetto ai precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il nsigl. e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10 febbraio 2023 che, in seguito ad annullamento con rinvio operato dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza oggetto di annullamento in ordine ai reati di furto in abitazione e con strappo (capo A) e di detenzione, realizzazione e trasporto in luogo pubblico di materiale esplosivo (capo B artt. 1,2,4 L.895\67) -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle circostanze attenuanti generiche, concesse ma non sono state applicate nella massima estensione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso in esame la sentenza ha ben motivato, indicando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 6 della sentenza impugnata che valorizza la ingravescente pericolosità rispetto ai precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il nsigl. e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01416/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris