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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21631/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2383 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 1613/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 1018/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19346/2022Numero di raccolta generale 21631/20261.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione impugna sullDaat a pubblicazione 24/06/2026base di due motivi la sentenza n.1613/2021 della Corted’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunaledella medesima sede che aveva respinto la domanda con cui lacooperativa aveva chiesto di “ordinare ad INPS il deposito ingiudizio dell’estratto contributivo riferito ad ogni nominativodell’elenco di cui al doc. n. 3 conforme alle comunicazioni dicessazione inviate dal Centro per l’impiego/[OSCURATO:PERSONA] all’INPS; in quanto occorra, previo ordine di depositoin giudizio della comunicazione telematica di inoltro del Centroper l’Impiego/Città di Milano in favore di INPS.

In difetto diconformità, ordinare a INPS di provvedere alle necessarierettifiche in linea alle comunicazioni di cessazione del Centro perl’impiego [OSCURATO:PERSONA] di Milano”.2.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 maggio 2026,il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per due motivi.I Violazione o falsa applicazione dell’art. 4-bis, comma 6, deld.lgs. n. 181/2000 che statuisce la pluriefficacia dellecomunicazioni obbligatorie e dell’art. 115 cod. proc. civ. in puntodi applicazione del principio di non contestazione ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.II Violazione dell’art. 2115 cod. civ. in punto obbligo dicontribuzione per i datori di lavoro e art. 115 cod. proc. civ. inpunto applicazione del principio di non contestazione ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Numero registro generale 19346/2022Numero sezionale 2383/20262.

Va preliminarmente osservato che parte ricorrente hNuam edroa dti ora ccolta generale 21631/2026conto che il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 29/2025, hDaat a pubblicazione 24/06/2026dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi deld.lgs. n. 14/2019.Come rilevato da Cass. n. 25623/2025, tale pronuncia nondispiega alcuna influenza sul presente giudizio: all’aperturadella liquidazione giudiziale, che pure tendenzialmente«determina l’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, deld.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cui questaCorte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermandol’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione delpeculiare giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso(Cass., sez.

I, 13 marzo 2024, n. 6642, e Cass., sez.

II, 6novembre 2023, n. 30785) (Cass. n.7889/2026 e n. 2411/2026da ultimo).3.

La Corte territoriale ha così statuito.-Secondo il Tribunale, la domanda proposta dalla società avevanatura di mera istanza istruttoria; inoltre, vagliando il merito,ha ritenuto che la ricorrente non avesse allegato alcuna ragionea sostegno delle proprie pretese, idonea ad integrare gli estremidi un interesse ad agire attuale e concreto, in violazione deldisposto dell’art. 100 cod. proc. civ.

La cooperativa, infatti,aveva agito meramente in prevenzione rispetto a “possibilieffetti futuri pregiudizievoli” derivanti da una, a sua voltaeventuale, mancata rettifica da parte dell’Inps delle date dicessazione dei rapporti di lavoro menzionati in ricorso.Su tali basi, ha ritenuto la carenza di interesse ad agire in capoalla ricorrente, non avendo l’Inps avanzato alcuna pretesa chetrovasse fondamento sulle date di comunicata cessazione deirapporti di lavoro anzidetti.Numero registro generale 19346/2022- [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. in liquidazione ha proposto appello per dueN umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026motivi.

Data pubblicazione 24/06/2026Il primo giudice sarebbe incorso in errore per avere consideratol’interesse ad agire una questione subordinata che, invece,costituisce una condizione dell’azione e, per tale motivo, vanecessariamente analizzato in via pregiudiziale, secondo ilnormale ordine logico-giuridico delle questioni, salvi i casi disopravvenuta carenza di interesse.

In tale prospettiva il giudiceavrebbe perciò erroneamente rigettato la domanda nel merito,previo esclusivo esame di una questione pregiudiziale di rito.In secondo luogo, l’interesse ad agire sussiste, poiché visarebbe una situazione di incertezza obiettiva che, incidendosulla durata dei rapporti previdenziali dei soci della cooperativa,sarebbe attualmente pregiudizievole.-I due motivi sono infondati.La domanda non può trovare accoglimento, perché finalizzataunicamente all’acquisizione di un documento e non funzionalealla diretta tutela di un diritto sostanziale: si risolve in un’istanzadi esibizione documentale e configura, dunque, una meraistanza istruttoria non autonomamente esperibile.Ove anche si ritenga che il petitum non sia limitato alla solaesibizione documentale ma abbia ad oggetto un facere (ossial’elaborazione degli estratti contributivi di cui è chiestal’esibizione, in conformità ai criteri indicati dalla cooperativa), ladomanda non potrebbe comunque essere accolta, non avendoad oggetto l’accertamento di una situazione giuridicasoggettiva: al fine di superare la lamentata situazionepregiudizievole di incertezza (in tesi derivante dal mancatorecepimento, da parte dell’Inps, delle effettive date dicessazione dei rapporti di lavoro dei soci indicati in atti),l’appellante avrebbe dovuto proporre una diversa azione, ossiaNumero registro generale 19346/2022un’azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo inN umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026relazione a detti soci.

Data pubblicazione 24/06/2026La situazione di obiettiva incertezza, infatti, ove anchesussistente e potenzialmente pregiudizievole per l’appellante,non deriva dall’erroneità dei documenti (gli estratti contributivi),ma dalla natura controversa dei fatti in essi rappresentati.4.

A fronte di tale motivazione, i motivi di ricorso, che possonoessere esaminati congiuntamente per l’intima connessione cheli unisce, sono inammissibili perché non scalfiscono la ratiodecidendi, fondata su una duplice osservazione: - la domandaavanzata dalla cooperativa era finalizzata esclusivamente adacquisire un documento e non era funzionale alla tutela di undiritto sostanziale, risolvendosi in una istanza di esibizionedocumentale; - anche laddove si volesse ritenere che il petitumfosse costituito da un facere, ossia l’elaborazione degli estratticontributivi di cui era chiesta l’esibizione, sarebbe, comunque,una domanda che non ha ad oggetto l’accertamento di unasituazione giuridica soggettiva perché la situazione di obiettivaincertezza, anche laddove sussistente e potenzialmentepregiudizievole, non deriverebbe dall’erroneità dei documentibensì dalla natura controversa dei fatti negli stessirappresentati, di tal chè la parte avrebbe dovuto proporre unadiversa azione, di accertamento negativo dell’obbligocontributivo.4.1.

Con tale motivazione le doglianze non si confrontano, nonportando alcun argomento per confutare il nucleo decisorio,essendo, invece, focalizzate sulla non contestazione da parte diINPS delle date di effettiva cessazione dei rapporti di lavoro –circostanza che è priva di rilievo rispetto alle ragioni del rigetto(con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 115 cod.proc. civ.) – e su profili (essenzialmente, il diritto a non essereNumero registro generale 19346/2022obbligata a versare contributi rispetto a rapporti di lavoro ormaNi umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026cessati) che non tengono conto del fatto che la decisione hDaat a pubblicazione 24/06/2026escluso che, anche laddove sussistente una situazione diobiettiva incertezza (derivante dal mancato recepimento daparte di INPS delle suddette date di cessazione dei rapporti),comunque la parte avrebbe dovuto proporre una diversa azionee chiedere di accertare i fatti rappresentati nei detti documenti.4.2.

La statuizione della Corte è coerente con gli arresti dilegittimità, che hanno sancito «il principio secondo il quale “latutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento,garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale presupposto edoggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazionigiuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non giàmeri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad es.l'invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. un. 29/11/1988,n. 6468): «i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudicesolo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art.2697 cod.civ.) e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri,che da tale accertamento si vorrebbero ricavare» (Cass.

SSUUn. 18271/2019).5.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ma nulla sidispone quanto alle spese di legittimità, in assenza di attivitàdifensiva dell’Istituto.6.

L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass.

S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quNuamteeror r,e gistro generale 19346/2022Numero sezionale 2383/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN umpeeror di iral ccolta generale 21631/2026versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importDoat a pubblicazione 24/06/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2383 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 1613/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 1018/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19346/2022Numero di raccolta generale 21631/20261.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione impugna sullDaat a pubblicazione 24/06/2026base di due motivi la sentenza n.1613/2021 della Corted’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunaledella medesima sede che aveva respinto la domanda con cui lacooperativa aveva chiesto di “ordinare ad INPS il deposito ingiudizio dell’estratto contributivo riferito ad ogni nominativodell’elenco di cui al doc. n. 3 conforme alle comunicazioni dicessazione inviate dal Centro per l’impiego/[OSCURATO:PERSONA] all’INPS; in quanto occorra, previo ordine di depositoin giudizio della comunicazione telematica di inoltro del Centroper l’Impiego/Città di Milano in favore di INPS. In difetto diconformità, ordinare a INPS di provvedere alle necessarierettifiche in linea alle comunicazioni di cessazione del Centro perl’impiego [OSCURATO:PERSONA] di Milano”.2.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 maggio 2026,il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per due motivi.I Violazione o falsa applicazione dell’art. 4-bis, comma 6, deld.lgs. n. 181/2000 che statuisce la pluriefficacia dellecomunicazioni obbligatorie e dell’art. 115 cod. proc. civ. in puntodi applicazione del principio di non contestazione ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.II Violazione dell’art. 2115 cod. civ. in punto obbligo dicontribuzione per i datori di lavoro e art. 115 cod. proc. civ. inpunto applicazione del principio di non contestazione ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Numero registro generale 19346/2022Numero sezionale 2383/20262. Va preliminarmente osservato che parte ricorrente hNuam edroa dti ora ccolta generale 21631/2026conto che il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 29/2025, hDaat a pubblicazione 24/06/2026dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi deld.lgs. n. 14/2019.Come rilevato da Cass. n. 25623/2025, tale pronuncia nondispiega alcuna influenza sul presente giudizio: all’aperturadella liquidazione giudiziale, che pure tendenzialmente«determina l’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, deld.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cui questaCorte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermandol’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione delpeculiare giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso(Cass., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6642, e Cass., sez. II, 6novembre 2023, n. 30785) (Cass. n.7889/2026 e n. 2411/2026da ultimo).3. La Corte territoriale ha così statuito.-Secondo il Tribunale, la domanda proposta dalla società avevanatura di mera istanza istruttoria; inoltre, vagliando il merito,ha ritenuto che la ricorrente non avesse allegato alcuna ragionea sostegno delle proprie pretese, idonea ad integrare gli estremidi un interesse ad agire attuale e concreto, in violazione deldisposto dell’art. 100 cod. proc. civ. La cooperativa, infatti,aveva agito meramente in prevenzione rispetto a “possibilieffetti futuri pregiudizievoli” derivanti da una, a sua voltaeventuale, mancata rettifica da parte dell’Inps delle date dicessazione dei rapporti di lavoro menzionati in ricorso.Su tali basi, ha ritenuto la carenza di interesse ad agire in capoalla ricorrente, non avendo l’Inps avanzato alcuna pretesa chetrovasse fondamento sulle date di comunicata cessazione deirapporti di lavoro anzidetti.Numero registro generale 19346/2022- [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. in liquidazione ha proposto appello per dueN umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026motivi. Data pubblicazione 24/06/2026Il primo giudice sarebbe incorso in errore per avere consideratol’interesse ad agire una questione subordinata che, invece,costituisce una condizione dell’azione e, per tale motivo, vanecessariamente analizzato in via pregiudiziale, secondo ilnormale ordine logico-giuridico delle questioni, salvi i casi disopravvenuta carenza di interesse. In tale prospettiva il giudiceavrebbe perciò erroneamente rigettato la domanda nel merito,previo esclusivo esame di una questione pregiudiziale di rito.In secondo luogo, l’interesse ad agire sussiste, poiché visarebbe una situazione di incertezza obiettiva che, incidendosulla durata dei rapporti previdenziali dei soci della cooperativa,sarebbe attualmente pregiudizievole.-I due motivi sono infondati.La domanda non può trovare accoglimento, perché finalizzataunicamente all’acquisizione di un documento e non funzionalealla diretta tutela di un diritto sostanziale: si risolve in un’istanzadi esibizione documentale e configura, dunque, una meraistanza istruttoria non autonomamente esperibile.Ove anche si ritenga che il petitum non sia limitato alla solaesibizione documentale ma abbia ad oggetto un facere (ossial’elaborazione degli estratti contributivi di cui è chiestal’esibizione, in conformità ai criteri indicati dalla cooperativa), ladomanda non potrebbe comunque essere accolta, non avendoad oggetto l’accertamento di una situazione giuridicasoggettiva: al fine di superare la lamentata situazionepregiudizievole di incertezza (in tesi derivante dal mancatorecepimento, da parte dell’Inps, delle effettive date dicessazione dei rapporti di lavoro dei soci indicati in atti),l’appellante avrebbe dovuto proporre una diversa azione, ossiaNumero registro generale 19346/2022un’azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo inN umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026relazione a detti soci. Data pubblicazione 24/06/2026La situazione di obiettiva incertezza, infatti, ove anchesussistente e potenzialmente pregiudizievole per l’appellante,non deriva dall’erroneità dei documenti (gli estratti contributivi),ma dalla natura controversa dei fatti in essi rappresentati.4. A fronte di tale motivazione, i motivi di ricorso, che possonoessere esaminati congiuntamente per l’intima connessione cheli unisce, sono inammissibili perché non scalfiscono la ratiodecidendi, fondata su una duplice osservazione: - la domandaavanzata dalla cooperativa era finalizzata esclusivamente adacquisire un documento e non era funzionale alla tutela di undiritto sostanziale, risolvendosi in una istanza di esibizionedocumentale; - anche laddove si volesse ritenere che il petitumfosse costituito da un facere, ossia l’elaborazione degli estratticontributivi di cui era chiesta l’esibizione, sarebbe, comunque,una domanda che non ha ad oggetto l’accertamento di unasituazione giuridica soggettiva perché la situazione di obiettivaincertezza, anche laddove sussistente e potenzialmentepregiudizievole, non deriverebbe dall’erroneità dei documentibensì dalla natura controversa dei fatti negli stessirappresentati, di tal chè la parte avrebbe dovuto proporre unadiversa azione, di accertamento negativo dell’obbligocontributivo.4.1. Con tale motivazione le doglianze non si confrontano, nonportando alcun argomento per confutare il nucleo decisorio,essendo, invece, focalizzate sulla non contestazione da parte diINPS delle date di effettiva cessazione dei rapporti di lavoro –circostanza che è priva di rilievo rispetto alle ragioni del rigetto(con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 115 cod.proc. civ.) – e su profili (essenzialmente, il diritto a non essereNumero registro generale 19346/2022obbligata a versare contributi rispetto a rapporti di lavoro ormaNi umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026cessati) che non tengono conto del fatto che la decisione hDaat a pubblicazione 24/06/2026escluso che, anche laddove sussistente una situazione diobiettiva incertezza (derivante dal mancato recepimento daparte di INPS delle suddette date di cessazione dei rapporti),comunque la parte avrebbe dovuto proporre una diversa azionee chiedere di accertare i fatti rappresentati nei detti documenti.4.2. La statuizione della Corte è coerente con gli arresti dilegittimità, che hanno sancito «il principio secondo il quale “latutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento,garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale presupposto edoggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazionigiuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non giàmeri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad es.l'invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. un. 29/11/1988,n. 6468): «i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudicesolo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art.2697 cod.civ.) e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri,che da tale accertamento si vorrebbero ricavare» (Cass. SSUUn. 18271/2019).5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ma nulla sidispone quanto alle spese di legittimità, in assenza di attivitàdifensiva dell’Istituto.6. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quNuamteeror r,e gistro generale 19346/2022Numero sezionale 2383/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN umpeeror di iral ccolta generale 21631/2026versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importDoat a pubblicazione 24/06/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio2026.La PresidenteLucia Esposito
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