CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 48451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi rnammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca, avente ad oggetto due immobili, disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalla Corte d'appello reggina, sul presupposto della pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza proposta si fondava sul decreto di archiviazione pronunciato dal G.i.p del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che proverebbe l'assenza di pericolosità sociale nel periodo 2005-2007, lasso temporale in cui si sarebbero accumulati i mezzi economici per provvedere all'acquisto dei beni confiscati. Il provvedimento di rigetto della Corte d'appello escludeva che il provvedimento considerato potesse esser equiparato ad alcuno dei provvedimenti aventi carattere di definitività, sia per la forma del decreto sia per il suo contenuto, non suscettibile di acquistare la stabilità delle pronunce irrevocabili; allo stesso modo, l'invocato decreto di archiviazione non poteva comunque possedere la valenza di "prova nuova" in grado di rideterminare il profilo di pericolosità nel contesto temporale evocato dagli istanti. 2. Ha proposto ricorso la comune difesa del soggetto proposto [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo la violazione di legge, in relazione all'art. 28, comma 1 e 2, d. Igs. 159/2011, considerato il "paradigma legale di cui agli artt. 4, comma 1, lett. A) e 16, comma 1, lett. A), d. Igs. 159/2011"; la Corte territoriale aveva errato nel considerare la portata del decreto di archiviazione, nella prospettiva delle ipotesi di revocazione previste dall'art. 28, comma 1, d. Igs. 159/2011 (potenziale contrasto di giudicati; deduzione di "prove nuove"), poiché con l'istanza era stata prospettata la diversa ipotesi dell'idoneità del fatto sopravvenuto a far venir meno il presupposto applicativo della confisca (ossia, "il presupposto soggettivo della pericolosità qualificata in termini di attualità e di correlazione temporale - oltre che eziologica - con l'incremento patrimoniale oggetto di ablazione"). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il nucleo della censura formulata dalla difesa si sostanzia nel lamentare il difetto di motivazione da parte della Corte territoriale, cui si addebita di aver sostanzialmente travisato il contenuto dell'istanza di revocazione; allegando il fatto sopravvenuto del decreto di archiviazione emesso dal G.i.p., i ricorrenti non intendevano prospettare l'esistenza di un provvedimento suscettibile di determinare un contrasto tra le statuizioni della confisca di prevenzione e quelle in ambito penale, né era stata allegata l'esistenza di prove nuove in grado di determinare la caducazione del provvedimento ablativo; si era dedotto, al contrario, che in ragione del pronunciato decreto di archiviazione, era venuto meno uno dei presupposti della disposta confisca e, in particolare, il collegamento tra l'accertamento di pericolosità e l'epoca di acquisto dei beni oggetto di confisca, dovendosi procedere ad una nuova "perimetrazione" del dato della pericolosità influente sul destino dei beni ablati. 1.2. Premesso che in tema di revocazione della confisca di prevenzione, il ricorso in sede di legittimità non è limitato alla deduzione esclusiva della violazione di legge (Sez. 1, n. 35763 del 04/06/2019, Grauso, Rv. 277132 - 01; Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Castaldo, Rv. 276874 - 01) va però osservato in primo luogo che l'istanza, fondata sulla pronuncia del decreto di archiviazione in data 9 giugno 2021, è stata presentata solo il 26 luglio 2022 (sicché non risulterebbe rispettato il limite temporale fissato dall'art. 28, comma 3, d. Igs. 159/2011); in ogni caso, la censura formulata dai ricorrenti è articolata in termini generici, nella misura in cui non indica specificamente gli effetti che dovrebbero scaturire dalle valutazioni contenute nel decreto di archiviazione sopravvenuto (valutazioni che non sono indicate dal ricorrente, né sono deducibili dal provvedimento di archiviazione, che rimanda al contenuto della richiesta del P.M., rimasto ignoto); il ricorso, pur evocando la necessità di una nuova dimensione di esplicazione della pericolosità sociale, non indica né specifica, rispetto alle statuizioni definitive di confisca, quali elementi temporali siano mutati per effetto della pronuncia del decreto di archiviazione e quali conseguenze ne derivino in termini di caducazione della "base legale" della confisca; la Corte territoriale, in ogni caso, ha dato conto dell' incapacità del provvedimento di archiviazione nell'escludere la qualità dei fatti storici - stimati come non suscettibili di formare oggetto di attività di esercizio dell'azione penale - come indicatori della ravvisata pericolosità sociale; allo stesso tempo si è dato atto della mancanza di diretta correlazione tra la dichiarata insuscettibilità del materiale raccolto nel superare il vaglio dibattimentale (rispetto ad un'ipotesi di reato collocata tra il 2001 ed il 2002) e la necessità di ricollocare nel tempo la manifestazione di pericolosità, affermando espressamente che "né il decreto di archiviazione, né la relativa richiesta, recano elementi probatori utili ai fini di una diversa valutazione della pericolosità sociale" (pag. 5). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro