Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:45
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-HACKL
presentate il 20 gennaio 2005
(1)
[OSCURATO:PERSONA]385/03
[OSCURATO:PERSONA]Jonas
contro
[OSCURATO:PERSONA]H & Co. KG
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Agricoltura – Restituzioni all'esportazione – Informazioni inesatte – Sanzioni – Interpretazione dell'art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3665/87, nella versione di cui al regolamento
(CE) n. 2945/94»
I –
Introduzione
1.
Con ordinanza 30 luglio 2003 il [OSCURATO:PERSONA] tedesco ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione
di un regime sanzionatorio nel settore delle restituzioni all’esportazione. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione
dell’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3665/87
(2)
.
2.
Già nella sentenza 11 luglio 2002, causa C-210/00
(3)
, la Corte si è occupata di questo regime sanzionatorio, riconoscendo l’applicabilità dell’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a),
del regolamento n. 3665/87 «dove esso prevede una sanzione per l’esportatore che, senza propria colpa, domanda una restituzione
all’esportazione per un importo superiore a quello spettantegli».
3.
A questo riguardo la Corte è partita dal presupposto che il regime sanzionatorio di cui trattasi è di carattere non penale,
per cui il principio «nulla poena sine culpa» sarebbe comunque inapplicabile al regime sanzionatorio medesimo. Tuttavia, a
questo proposito, la Corte ha sottolineato che «la circostanza che il principio «nulla poena sine culpa» è inapplicabile alle
sanzioni quali quelle oggetto della causa principale non lascia i singoli senza tutela giuridica». Essa ha richiamato la propria
giurisprudenza, secondo cui «una sanzione, anche di carattere non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento
giuridico chiaro ed inequivocabile»
(4)
.
4.
Vero è che il caso di specie non verte in linea di principio sull’applicabilità del regime sanzionatorio di cui trattasi,
bensì sulla sua interpretazione, essendo esso fondato in particolare sulla distinzione tra la restituzione all’esportazione
richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione, senza chiarire nel contempo da quale documento debbano essere
tratte le informazioni riguardanti la restituzione richiesta. Tuttavia, qualora venisse confermato il carattere equivoco del
regime sanzionatorio rilevato dal giudice del rinvio, sorgerebbe eventualmente la questione della portata del brano citato
(5)
della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I.
II –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
5.
L’art 3 del regolamento n. 3665/87 dispone quanto segue:
«1. Per giorno dell’esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d’esportazione
nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.
2. La data di accettazione della dichiarazione d’esportazione determina:
a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;
b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo.
3. È assimilato all’accettazione della dichiarazione d’esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti
a tale accettazione.
4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
5. Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari
per il calcolo dell’importo della restituzione, in particolare:
a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;
b) la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell’unità di misura da prendere in considerazione per
calcolare la restituzione;
c) qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a
tale composizione.
Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d’esportazione, quest’ultima deve recare anche
le indicazioni suddette nonché la dicitura Codice restituzione.
6. Al momento dell’accettazione o dell’intervento dell’atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando
lasciano il territorio doganale della Comunità».
6.
L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 così recita per estratto:
«1. Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore
a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all’effettiva esportazione ridotta di un importo pari:
a)
a metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione;
b)
al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l’esportatore abbia fornito deliberatamente
false informazioni.
Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 3 o dell’articolo
25, paragrafo 2. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione
richiesta si calcola in base alle informazioni fornite a norma dell’articolo 47.
La sanzione di cui alla lettera a) non si applica:
–
in caso di forza maggiore;
–
in casi eccezionali in cui, dopo l’accettazione da parte delle competenti autorità della dichiarazione di esportazione o della
dichiarazione di pagamento, si verifichino eventi non imputabili all’esportatore, a condizione che egli notifichi tali eventi
alle competenti autorità immediatamente dopo averli constatati, e comunque entro il termine di cui all’articolo 47, paragrafo
2, salvo nei casi in cui dette autorità abbiano già accertato che la restituzione richiesta era inesatta; (…).
Se le competenti autorità hanno accertato che la restituzione richiesta era inesatta e l’esportazione non è stata eseguita
e, di conseguenza, non è possibile ridurre la restituzione, l’esportatore paga l’importo equivalente alla sanzione di cui
alle lettere a) o, per quanto di ragione, b). Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, ai
fini del calcolo della restituzione richiesta e della restituzione da applicare, salvo nei casi di una destinazione obbligatoria,
si tiene conto del tasso positivo più basso oppure, se superiore, del tasso risultante dall’indicazione della destinazione
e dell’uso effettuata a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 o dell’articolo 25, paragrafo 4».
7.
L’art. 25, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 dispone quanto segue:
«1. Quando l’esportatore esprime il proprio intento di esportare i prodotti o le merci dopo trasformazione o magazzinaggio
e di fruire di una restituzione, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80,
per poter beneficiare del regime suddetto, egli deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione, in appresso denominata
dichiarazione di pagamento.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono dare alla dichiarazione di pagamento un’altra denominazione.
2. La dichiarazione di pagamento deve recare tutti i dati necessari per calcolare la restituzione e, se del caso, l’importo
compensativo monetario per i prodotti o le merci da esportare e più particolarmente:
a)
la designazione dei prodotti o delle merci secondo le nomenclature utilizzate per le restituzioni e gli importi compensativi
monetari;
b)
la massa netta dei prodotti o delle merci oppure, se del caso, la quantità espressa nell’unità di misura da utilizzare per
il calcolo della restituzione o dell’importo compensativo monetario; e
c)
ove necessario, ai fini della determinazione della restituzione o dell’importo compensativo monetario, la composizione dei
prodotti o delle merci o i relativi riferimenti. (…)».
8.
L’art. 29, n. 2, del regolamento n. 3665/87 prevede quanto segue:
«Il pagamento ha luogo soltanto previa domanda scritta dell’esportatore. A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere l’impiego
di un formulario speciale».
9.
L’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87 così recita per quanto qui rileva:
«La restituzione viene versata, su richiesta specifica dell’esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio
è stata accettata la dichiarazione di esportazione.
La domanda di restituzione è presentata:
a) per iscritto: a tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere un modulo speciale; (…)».
10.
Il primo, il terzo ed il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94 così recitano:
«considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all’esportazione unicamente sulla
base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato,
nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell’esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro
le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è necessario adottare
disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare
le norme comunitarie;
(...);
considerando che le informazioni errate fornite da un esportatore possono condurre al pagamento indebito di restituzioni,
se l’errore non viene scoperto, mentre se l’errore viene individuato, appare del tutto giustificato applicare all’esportazione
una sanzione in proporzione all’importo che avrebbe indebitamente percepito qualora l’errore non fosse stato scoperto; che,
qualora l’informazione errata sia stata fornita deliberatamente, è del pari giustificato applicare una sanzione più severa;
(...);
considerando che l’esperienza acquisita e le irregolarità, in particolare le frodi, già accertate in tale contesto dimostrano
che tale misura è necessaria, proporzionata e sufficientemente dissuasiva e che deve essere uniformemente applicata in tutti
gli [OSCURATO:PERSONA] membri».
B –
Diritto nazionale
11.
L’Ausfuhrerstattungsverordnung (regolamento sulle restituzioni all’esportazione) tedesco 24 maggio 1996
(6)
(in prosieguo: l’«Ausfuhrerstattungsverordnung») contiene anch’esso norme riguardanti la domanda di pagamento di restituzioni
all’esportazione.
12.
L’art. 15 dell’Ausfuhrerstattungsverordnung così recita:
«Art. 15 – Autore della domanda e domanda
La domanda di restituzione secondo il modello prescritto può essere presentata solo:
1. nei casi di cui agli artt. 3 e 5, da colui il cui nome compare ai fini del rimborso nella sezione 2 della dichiarazione
d’esportazione oppure
2. da colui che ha presentato la dichiarazione di pagamento ai sensi dell’art. 8, n. 1, o dell’art. 11, n. 2, prima o seconda
frase».
III –
Fatti e procedimento principale
13.
Il 29 luglio 1996 la ricorrente nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiedeva di esportare formaggio, segnatamente formaggio fuso, compreso in diversi codici della tariffa doganale
comune, indicando anche merci non suscettibili di restituzioni all’esportazione.
14.
Il 12 agosto 1996 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva allo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]-Jonas (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») il pagamento,
a titolo di anticipo, di restituzioni all’esportazione. In questa domanda di pagamento venivano cancellate le voci riguardanti
le merci non suscettibili di restituzioni all’esportazione con la menzione, scritta a mano, «cancellato» corredata da una
sigla. In una lettera d’accompagnamento alla domanda di pagamento la [OSCURATO:PERSONA] comunicava il suo intento di non chiedere
alcuna restituzione con riferimento alle voci in questione.
15.
[OSCURATO:PERSONA] versava alla [OSCURATO:PERSONA] un anticipo sulle restituzioni all’esportazione per le voci non cancellate
in conformità della domanda; tuttavia con decisione 26 marzo 1997 veniva imposta per le voci cancellate una sanzione ai sensi
dell’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87.
16.
Contro la decisione sanzionatoria la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, respinta con decisione 25 maggio 1999. Invece
il ricorso proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] contro tale decisione veniva accolta. [OSCURATO:PERSONA] riconosceva che la ricorrente
non aveva richiesto alcuna restituzione in relazione alle voci 4 e 5, in quanto la presentazione della dichiarazione d’esportazione
non poteva ancora essere considerata domanda di pagamento. Il ricorso in cassazione (Revision) proposto dallo Haupzollamt
dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio, è diretto contro questa sentenza.
17.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione in merito alla legittimità della sanzione dipende dalla questione se la presentazione
della dichiarazione d’esportazione in conformità dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 3665/87 rappresenti già la domanda
di pagamento ai sensi della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 oppure se tale
domanda sia costituita solo dalla richiesta scritta prevista dall’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87. Infatti, qualora
il presupposto per l’applicazione della disposizione sanzionatoria fosse una richiesta scritta specifica, nel caso di specie
la sanzione sarebbe illegittima.
18.
Dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA],
secondo cui la sanzione potrebbe essere inflitta solo se l’esportatore ha presentato, oltre alla dichiarazione d’esportazione,
la domanda di pagamento prescritta dal legislatore nazionale sulla base della facoltà prevista dal diritto comunitario, priva
la disposizione sanzionatoria di qualsiasi efficacia dissuasiva. Inoltre essa non sarebbe conforme all’interpretazione vincolante
delle norme pertinenti da parte della Corte.
19.
Secondo lo [OSCURATO:PERSONA], nello scopo preventivo del regime sanzionatorio, che risulta in particolare dal terzo e dal quinto
‘considerando’ del regolamento n. 2945/94, che ha introdotto il regime sanzionatorio di cui all’art. 11 del regolamento n. 3665/87,
sarebbe insita la conferma che false informazioni fornite nella dichiarazione d’esportazione fanno già scattare l’applicazione
della disposizione sanzionatoria.
20.
Infine lo [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non è concepibile che nella Comunità esistano normative diverse, con riferimento al momento
in cui interviene la sanzione di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87, a seconda del fatto che uno Stato membro
ritenga che la richiesta di pagamento, in conformità di disposizioni d’applicazione nazionali, sia contenuta nella dichiarazione
d’esportazione oppure solo nella domanda presentata successivamente, in virtù della facoltà di cui all’art. 47, nn. 1 e 2,
del regolamento n. 3665/87.
21.
All’argomento dello [OSCURATO:PERSONA] – secondo il quale la domanda di restituzione cui fa riferimento l’art. 11, n. 1, primo comma,
del regolamento n. 3665/87 sarebbe già contenuta nella dichiarazione d’esportazione, poiché con essa l’esportatore dovrebbe
comunicare che verrà richiesta una restituzione per le merci elencate – il [OSCURATO:PERSONA] contrappone la lettera dell’art. 47,
n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87. Questa disposizione, che autorizza espressamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere
che la presentazione della domanda scritta di pagamento di cui all’art. 47, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87
avvenga mediante un modulo speciale, renderebbe possibile una chiara distinzione tra la dichiarazione d’esportazione e la
domanda di pagamento.
22.
Tuttavia, secondo il [OSCURATO:PERSONA], la disposizione dell’art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87 appare
come un elemento significativo a favore dell’opinione dello [OSCURATO:PERSONA]. Questa disposizione definirebbe «la restituzione
richiesta» come la somma calcolata in base alle informazioni fornite nella dichiarazione d’esportazione. Essa non contemplerebbe
una specifica domanda di pagamento oltre alla dichiarazione d’esportazione.
23.
In merito alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la sanzione potrebbe essere inflitta solo se l’esportatore
ha presentato, oltre alla dichiarazione d’esportazione, la domanda di pagamento prescritta dal diritto nazionale, il [OSCURATO:PERSONA]
rileva che questa tesi può trovare fondamento nella lettera degli artt. 11, n. 1, primo comma, e 47, n. 1, del regolamento
n. 3665/87.
24.
Inoltre, secondo il [OSCURATO:PERSONA], la valutazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere corroborata dal fatto
che l’imposizione di una sanzione alla ricorrente, nonostante essa non abbia espressamente presentato la domanda di pagamento
delle restituzioni all’esportazione per le voci cancellate e, di conseguenza, non abbia neppure ricevuto alcun pagamento di
restituzioni a tale titolo, potrebbe risultare sproporzionata.
25.
Dati i dubbi che nutre in merito all’interpretazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 11, n. 1, primo e secondo comma,
del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di chiedere alla Corte
di pronunciarsi in proposito.
IV –
La questione pregiudiziale
26.
[OSCURATO:PERSONA] ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se l’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87, (...) – anche alla luce del principio di proporzionalità
– debba essere interpretato nel senso che false informazioni, riguardanti singole voci doganali elencate nella dichiarazione
d’esportazione, che possono condurre a una restituzione all’esportazione più elevata di quella spettante all’esportatore,
determinano da sole la riduzione a titolo di sanzione della restituzione all’esportazione nell’importo stabilito in tali disposizioni,
anche se viene espressamente indicato in relazione alla domanda di pagamento, che deve essere effettuata a norma del diritto
nazionale, che non è richiesto il pagamento della restituzione all’esportazione per le voci doganali di cui si tratta nella
dichiarazione d’esportazione.
V –
Sulla questione pregiudiziale
27.
Alla luce di quanto prospettato dal giudice del rinvio, occorre anzitutto stabilire se le informazioni da cui emerge che è
stata richiesta una restituzione all’esportazione si debbano ricavare dalla dichiarazione d’esportazione e/o dalla domanda
di pagamento eventualmente necessaria. La questione va risolta in base ad un’interpretazione dell’art. 11, n. 1, del regolamento
n. 3665/87, tenendo in debito conto il principio generale di proporzionalità.
A –
Sulla lettera dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87
1. Argomenti delle parti
28.
[OSCURATO:PERSONA]
distingue tra dichiarazione d’esportazione e domanda di pagamento ed esamina anzitutto la lettera degli artt. 11, n. 1, primo
e secondo comma, e 47, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87. Ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento
n. 3665/87, l’imposizione di una sanzione dipende dal fatto che «un esportatore
ha chiesto una restituzione
superiore a quella spettante» (il corsivo è mio). Conformemente a questa disposizione, sarebbe determinante unicamente la
domanda di restituzione
. Ai sensi dell’art. 47, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere a tal fine un
modulo speciale. Con l’art. 15 dell’Ausfuhrerstattungsverordnung nazionale la Repubblica federale di Germania avrebbe esercitato
questa facoltà, disponendo un modello specifico per la domanda di restituzione che distingue tra dichiarazione d’esportazione
e domanda di pagamento della restituzione all’esportazione. Secondo il diritto tedesco, la domanda di pagamento prescritta
a livello nazionale costituirebbe la domanda di restituzione vera e propria. Anche il [OSCURATO:PERSONA] considera fondato questo
argomento.
29.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che neppure dall’art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87 deriva che
per domanda di restituzione si intenda la dichiarazione d’esportazione. Infatti il secondo comma non conterrebbe la nozione
di «restituzione richiesta», bensì, con il rimando ivi contenuto ad altre disposizioni, fornirebbe unicamente una base di
calcolo per determinare la restituzione richiesta.
30.
Per contro la
[OSCURATO:PERSONA]
ritiene che, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 3665/87, non esista affatto una «domanda di pagamento». L’art. 11,
n. 1, secondo comma, conterrebbe la nozione di «restituzione richiesta», che si distinguerebbe proprio dalla nozione di «restituzione
dovuta» ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo comma, lett. b). Dal rimando contenuto in questa definizione deriverebbe che per
la restituzione richiesta ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 3665/87 sarebbero determinanti le informazioni figuranti
nella dichiarazione d’esportazione e, ai sensi dell’art. 25, n. 2, del regolamento n. 3665/87, le informazioni figuranti nella
dichiarazione di pagamento
, da non confondersi con la
domanda di pagamento
di cui all’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87. Su questo punto il [OSCURATO:PERSONA] concorda con la [OSCURATO:PERSONA] e considera
questo argomento più convincente dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] fondato sulla lettera delle disposizioni pertinenti.
31.
[OSCURATO:PERSONA] osserva altresì che, se è vero che la versione tedesca della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11
del regolamento n. 3665/87 utilizza la nozione di «domanda di pagamento», tuttavia la nozione di «dichiarazione di pagamento»
sarebbe quella giusta. Da altre versioni linguistiche emergerebbe che la dichiarazione di pagamento di cui all’art. 25, n. 2,
coincide con quella di cui all’art. 11 del regolamento n. 3665/87, in quanto nelle due disposizioni vengono utilizzate le
stesse definizioni, quali
déclaration de paiement, payment declaration, declaracao de pagamiento
.
2. Analisi
32.
L’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 commina una sanzione qualora si constati che «un esportatore ha chiesto
una restituzione superiore a quella spettante». Al secondo comma, prima frase, della medesima disposizione si definisce che
cosa si deve intendere per restituzione richiesta; conformemente a tale disposizione, si considera «restituzione richiesta
l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 25, paragrafo 2». Il secondo
comma, seconda frase, rinvia per il calcolo della restituzione richiesta altresì all’art. 47, qualora il tasso della restituzione
vari in base alle informazioni fornite a norma di detta disposizione. Da questo tenore letterale non emerge in maniera inequivocabile
se il secondo comma costituisca una definizione giuridica della nozione di restituzione richiesta ai sensi del primo comma
o unicamente, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], una base di calcolo.
33.
Occorre comunque convenire con la [OSCURATO:PERSONA] che l’art. 11, n. 1 primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87 menziona
solo la nozione di restituzione, anche se si deve distinguere, conformemente al primo comma, tra restituzione richiesta e
restituzione relativa all’effettiva esportazione. Pertanto l’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, non fa riferimento ad alcuna
«domanda di pagamento».
34.
Di conseguenza, la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 si fonda essenzialmente,
stando alla sua lettera, sulla restituzione richiesta e il secondo comma contiene comunque riferimenti al calcolo di questa
restituzione. A tal fine sono determinanti le informazioni figuranti nella dichiarazione d’esportazione ai sensi dell’art. 3
o nella dichiarazione di pagamento ai sensi dell’art. 25, n. 2, del regolamento n. 3665/87; solo in casi particolari
(7)
occorre tener conto delle informazioni figuranti nella domanda di pagamento ai sensi dell’art. 47 del regolamento n. 3665/87.
Dalla norma contenuta nell’art. 29, n. 2, del regolamento n. 3665/87 emerge, come evidenzia giustamente la [OSCURATO:PERSONA], che
le nozioni di «dichiarazione di pagamento» e «domanda di pagamento» non vanno considerate coincidenti, bensì distinte: l’art. 29,
n. 2, si riferisce alla dichiarazione di pagamento ai sensi dell’art. 25, n. 1, del regolamento n. 3665/87, mentre l’art. 47
fa riferimento alla domanda di pagamento.
35.
Da quanto precede risulta comunque chiaro che, per determinare la restituzione richiesta ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 3665/87, non può essere soprattutto determinante la domanda di pagamento ai sensi dell’art. 47 del
medesimo regolamento.
36.
Il ricorso alla nozione di «Zahlungsantrag» (domanda di pagamento) all’art. 11, n. 1, terzo comma, secondo trattino, non è
atto ad infirmare questa conclusione. In altre versioni linguistiche, quali quelle francese, inglese, italiana, spagnola e
portoghese, nello stesso punto si rimanda alla dichiarazione di pagamento, corrispondente alla nozione contenuta nell’art. 25,
n. 2, cui fa già riferimento l’art. 11, n. 1, secondo comma. Il fatto che la versione tedesca non utilizzi, come avviene in
altre versioni linguistiche, la nozione di dichiarazione di pagamento, corrispondente all’art. 25, n. 2, rappresenta un problema
di autenticità delle varie lingue. Poiché le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e le varie versioni linguistiche
fanno fede nella stessa misura, l’interpretazione di una norma comunitaria comporta il raffronto di tutte le versioni
(8)
. L’esigenza di un’applicazione e, quindi, di un’interpretazione uniformi esclude la possibilità di considerare isolatamente
la disposizione e ne rende necessaria l’interpretazione alla luce di tutte le altre versioni
(9)
.
37.
Al fine di motivare il carattere determinante della domanda di pagamento per stabilire la restituzione richiesta ai sensi
dell’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia altresì, a torto, al modulo nazionale
che la Repubblica federale di Germania può prevedere conformemente all’art. 47, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87.
Tuttavia una norma comunitaria non può essere interpretata in base ad un regime nazionale speciale adottato dallo Stato membro
grazie alla facoltà prevista dal diritto comunitario.
38.
Nondimeno, dal fatto che la restituzione richiesta ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 non
debba comunque essere accertata primariamente in base alla domanda di pagamento non possono emergere conclusioni tassative
sulla questione dei documenti in cui vanno reperite le informazioni a tal fine. A questo riguardo è rilevante che l’art. 3,
n. 5, menziona un documento utilizzato «all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione» e chiarisce che si
può trattare, ma non necessariamente, della dichiarazione d’esportazione
(10)
.
39.
Per quanto riguarda la lettera dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 3665/87, occorre nuovamente rilevare divergenze tra le
singole versioni linguistiche. Ai sensi di questa disposizione, per giorno dell’esportazione si intende «il giorno in cui
il servizio doganale accetta la dichiarazione d’esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione».
La versione tedesca – o quella olandese – di questa definizione indica piuttosto che la restituzione è già stata richiesta
nella dichiarazione d’esportazione – perlomeno nella sostanza –, mentre l’uso di un verbo al futuro nelle versioni francese
(11)
, inglese, italiana, spagnola o portoghese indica piuttosto che la dichiarazione d’esportazione non contiene necessariamente
tale domanda.
40.
Da quanto precede emerge che la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 non si fonda,
stando alla sua lettera, sulla domanda di pagamento ai sensi dell’art. 47, n. 1, laddove utilizza la nozione di «restituzione
richiesta». Ciò risulta in particolare dal rinvio contenuto nel secondo comma, prima frase, alle informazioni figuranti nella
dichiarazione d’esportazione ai sensi dell’art. 3, ovvero nella dichiarazione di pagamento ai sensi dell’art. 25, n. 2, del
regolamento n. 3665/87, essendo a questo punto superfluo stabilire in quale misura le informazioni figuranti nella domanda
di pagamento ai sensi dell’art. 47, n. 1, ripetano quelle contenute nella dichiarazione d’esportazione ovvero nella dichiarazione
di pagamento se uno Stato membro ricorre alla possibilità prevista all’art. 47, n. 1, secondo comma. Dalla lettera dell’art. 11,
n. 1, del regolamento n. 3665/87 non emergono comunque informazioni chiare in merito al documento da cui trarre le informazioni
riguardanti la restituzione richiesta.
B –
Interpretazione sistematica
1. Argomenti delle parti
41.
[OSCURATO:PERSONA]
sostiene che la stessa esistenza dell’art. 47, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 indica una differenza – a suo
parere – tra dichiarazione d’esportazione e domanda di restituzione. Infatti questa disposizione, operante un distinguo linguistico
tra dichiarazione d’esportazione e domanda di pagamento, sarebbe superflua se la dichiarazione d’esportazione rappresentasse
già la domanda di restituzione.
42.
[OSCURATO:PERSONA] trova conferma della sua tesi anche nel regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 800/1999
(12)
. L’art. 49, n. 1, primo comma, di questo regolamento dispone che la restituzione viene versata solo su domanda specifica.
Al primo ‘considerando’ del regolamento n. 800/1999 si afferma che, con l’occasione di tale regolamento, è opportuno procedere,
per motivi di chiarezza, all’ulteriore rifusione del regolamento n. 3665/87.
43.
Infine la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che neanche dall’art. 11, n. 1, quinto comma, si possono trarre motivi per sanzionare
false informazioni già nella dichiarazione d’esportazione.
44.
A differenza dello [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nel caso di specie la sentenza della Corte 22 gennaio 1975,
causa 55/74
(13)
, non sia utile ai fini dell’interpretazione. Infatti il regolamento oggetto di quel procedimento non prevedeva affatto un
requisito relativo alla domanda, a differenza dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87.
45.
[OSCURATO:PERSONA]
adduce, a sostegno della sua tesi, argomenti parimenti derivanti dall’interpretazione sistematica. Già dal raffronto tra
l’art. 3, n. 1, e l’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87 emergerebbe che false informazioni figuranti nella dichiarazione
d’esportazione comportano l’imposizione di una sanzione. Infatti l’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87 costituirebbe
una disposizione del Titolo 4 del regolamento, che disciplina la procedura di pagamento della restituzione, cosicché la domanda
di pagamento specifica ivi menzionata andrebbe considerata come mero atto amministrativo per l’effettivo pagamento.
46.
[OSCURATO:PERSONA] deduce inoltre che dall’art. 11, n. 1, terzo e quinto comma, del regolamento n. 3665/87 deriverebbe che la
domanda di pagamento non costituisce un presupposto per l’applicabilità della sanzione. Infatti, rinunciare ad una sanzione
sulla base di una dichiarazione rettificativa spontanea ai sensi del terzo comma, secondo trattino, sarebbe altrimenti illogico.
2. Analisi
47.
Come evidenziato sopra, per l’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 è determinante solo la restituzione richiesta. Quindi
l’art. 47, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87, che opera un distinguo concettuale tra dichiarazione d’esportazione
e domanda di pagamento, non può contenere informazioni in merito ai presupposti di una sanzione ai sensi dell’art. 11, n. 1,
in particolare in quanto l’art. 11, n. 1 non si fonda su una di queste nozioni, bensì piuttosto sulla restituzione richiesta.
48.
Occorre inoltre osservare che la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11 è inserita nel Titolo 2
(14)
, Capitolo 1
(15)
, del regolamento n. 3665/87, mentre l’art. 47 si trova al Titolo 4
(16)
di detto regolamento. L’art. 11 disciplina i presupposti del diritto ed ha quindi natura di diritto sostanziale; esso rinvia
a questo proposito agli artt. 3 e 25, parimenti rientranti nel Titolo 2. Per contro l’art. 47, incluso nel Titolo 4, è una
disposizione di diritto procedurale e disciplina la domanda di pagamento quale atto amministrativo della procedura di pagamento.
49.
La qualificazione giuridica dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87 è applicabile per analogia all’art. 49, n. 1, dalla
lettera pressoché uguale, del regolamento n. 800/1999, con cui si è effettuata la rifusione del regolamento n. 3665/87. Un’interpretazione
di tipo uniforme è altresì confermata dal primo ‘considerando’ del regolamento n. 800/1999, che recita che il regolamento
n. 3665/87, più volte modificato, necessitava di una rifusione solo «per motivi di chiarezza». Ne consegue che la rifusione
non è elemento a sostegno della tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in base al distinguo operato all’art. 47, n. 1,
del regolamento n. 3665/87 tra dichiarazione d’esportazione e domanda di pagamento, la domanda di restituzione – da essa così
definita – andrebbe ravvisata nella domanda di pagamento.
50.
Da un raffronto tra le disposizioni di diritto sostanziale di cui agli artt. 3, 11 e 25 del regolamento n. 3665/87 e la disposizione
procedurale di cui all’art. 47 di tale regolamento emerge unicamente che, in linea di principio, occorrerebbe distinguere
tra la procedura di domanda
(17)
e la procedura di pagamento, mentre non vi sono elementi diretti per stabilire da quale documento emerga la restituzione
richiesta.
51.
Tuttavia il terzo e quinto comma dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 potrebbero far ritenere che false indicazioni
figuranti nella dichiarazione d’esportazione comportino la sanzione di cui all’art. 11, n. 1.
52.
L’art. 11, n. 1, terzo comma, secondo trattino, prevede un’eccezione all’applicazione di una sanzione in caso di dichiarazione
rettificativa spontanea. Tuttavia quest’eccezione trova applicazione solo se le autorità non hanno già accertato l’inesattezza
dell’importo richiesto. Poiché le autorità procedono ad un controllo fisico in seguito alla dichiarazione d’esportazione e
prima della domanda di pagamento, questa disposizione sarebbe illogica se per l’applicazione della sanzione ci si basasse
sulla successiva domanda di pagamento. La valutazione della Corte secondo cui la modifica delle indicazioni figuranti nella
dichiarazione d’esportazione non può più essere consentita se è chiesta dopo che l’ufficio doganale ha informato l’esportatore
della propria intenzione di procedere a una ispezione delle merci o dopo che sia stata effettuata la constatazione dell’inesattezza
delle indicazioni in questione
(18)
è applicabile per analogia al caso della dichiarazione rettificativa spontanea
(19)
.
53.
Neanche l’art. 11, n. 1, quinto comma, prima frase, considera la domanda di pagamento quale presupposto per l’applicazione
della sanzione di cui all’art. 11, n. 1, primo comma. Infatti questa disposizione commina una sanzione anche nel caso in cui
l’esportazione non viene eseguita e la restituzione richiesta è inesatta. A contrario ne consegue che la domanda di pagamento
non costituisce affatto un presupposto per l’applicazione della sanzione in quanto non può essere presentata in siffatto caso.
54.
Né risulta di grande utilità la sentenza nella causa 55/74
(20)
. In questa sentenza la Corte ha statuito che la presentazione dell’esemplare di controllo di cui all’art. 1 del regolamento
(CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2315/69
(21)
e dell’art. 5 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1041/67/CEE
(22)
, come modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2586/69
(23)
, può equivalere ad una domanda di restituzione dinanzi all’autorità nazionale competente per il pagamento della restituzione.
Tuttavia il regolamento n. 1041/67 non prevede né un requisito relativo ad una domanda di pagamento equiparabile a quella
di cui all’art. 47, n. 1, prima frase, del regolamento n. 3665/87, né una facoltà equiparabile a quella conferita dall’art. 47,
n. 1, seconda frase, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un modulo speciale. Pertanto questa sentenza non può essere presa in considerazione.
55.
In sintesi occorre rilevare che anche sotto il profilo sistematico si deve operare comunque un distinguo tra procedura di
domanda della restituzione e procedura di pagamento della restituzione, cosicché la restituzione richiesta ai sensi dell’art. 11,
n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 non può essere desunta solo dalla domanda di pagamento ai sensi dell’art. 47,
n. 1, di tale regolamento.
C –
Interpretazione teleologica
1. Argomenti delle parti
56.
[OSCURATO:PERSONA]
, che nel procedimento C‑210/00 sosteneva che la sanzione prevista all’art. 11, n. 1, primo comma, ha natura penale, fa ora
presente che questa sanzione, come stabilito dalla Corte nella sentenza in questione
(24)
, rappresenta, dal punto di vista concettuale, una restituzione di importo negativo priva di natura penale. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] adduce ora anche che questa disposizione non costituisce nemmeno un «reato di pericolo astratto» e, pertanto, un
pericolo meramente astratto non può essere rilevante per gli interessi finanziari della Comunità sotto il profilo sanzionatorio.
A questa considerazione non osterebbe neanche il concetto espresso dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94. Solo
un pericolo concreto potrebbe invece comportare la sanzione, che tuttavia non potrebbe intervenire nella fase di presentazione
della dichiarazione d’esportazione.
57.
Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] dubita che lo scopo preventivo dell’art. 11 del regolamento n. 3665/87 verrebbe eluso se la
domanda ai sensi dell’art. 11, n. 1, fosse costituita solo dalla domanda di pagamento e non già dalla dichiarazione d’esportazione.
58.
Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], se si valuta esattamente la situazione giuridica, non sussiste neppure il rischio di
applicazione non uniforme della disposizione sanzionatoria all’interno della Comunità. Infatti il regime sanzionatorio non
interverrebbe in momenti diversi, ma la domanda di restituzione all’esportazione potrebbe essere presentata in momenti diversi
in conseguenza della facoltà prevista dall’art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87.
59.
Per contro la
[OSCURATO:PERSONA]
sottolinea gli scopi della disposizione sanzionatoria che, conformemente al primo ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94,
consistono nel potenziare la lotta contro le irregolarità e le frodi nonché – secondo il concetto espresso nel quinto ‘considerando’
– nel conferire alla sanzione, che sarebbe già applicabile, conformemente al terzo ‘considerando’, quando le informazioni
fornite da un esportatore
possono
condurre al pagamento indebito di restituzioni, un’efficacia preventiva e dissuasiva.
60.
[OSCURATO:PERSONA]
nonché lo
[OSCURATO:PERSONA]
ritengono che far riferimento alle informazioni figuranti nella domanda di pagamento ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento
n. 3665/87 avrebbe come conseguenza che l’esportatore potrebbe presentare informazioni false e, in mancanza di accertamento,
una domanda di pagamento corrispondente, senza il timore di incorrere in una sanzione. Ciò vanificherebbe l’efficacia dissuasiva
della sanzione, a questa attribuita dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87.
61.
Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] deducono che far riferimento alle informazioni figuranti nella domanda di pagamento
comprometterebbe seriamente l’efficacia preventiva del regime di controlli fisici, in quanto solo un numero ridotto di esportazioni
è sottoposto effettivamente ad un controllo fisico.
62.
Infine la [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] ritengono che al carattere determinante delle informazioni figuranti nella domanda
di pagamento nell’ambito dell’art. 11 del regolamento n. 3665/87 osti il fatto che la disposizione sanzionatoria verrebbe
applicata negli [OSCURATO:PERSONA] membri in momenti diversi, il che sarebbe in contrasto con il quinto ‘considerando’ del regolamento
n. 3665/87.
2. Analisi
63.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le sanzioni previste da regimi della politica agricola comune – come, nel
caso di false informazioni ai fini della restituzione all’esportazione richiesta, il regime di cui all’art. 11, n. 1, del
regolamento n. 3665/87 – sono destinate a combattere le numerose irregolarità che vengono commesse nell’ambito degli aiuti
all’agricoltura e che, gravando pesantemente sul bilancio della Comunità, sono tali da compromettere le azioni intraprese
dalle istituzioni in tale campo per stabilizzare i mercati, sostenere il livello di vita degli agricoltori ed assicurare prezzi
ragionevoli nelle forniture ai consumatori
(25)
.
64.
La tutela degli interessi finanziari della Comunità costituisce anche l’obiettivo manifesto della disposizione sanzionatoria
di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87, come risulta evidente dalla redazione del primo e del terzo ‘considerando’
del regolamento n. 2945/94 che introduce detta disposizione.
65.
La Corte ha già statuito sulla natura della sanzione di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87,
non attribuendole natura penale
(26)
.
66.
Infatti, per precisare la natura delle infrazioni contestate, la Corte ha sottolineato più volte che «le norme violate erano
rivolte unicamente agli operatori economici che avevano scelto, in piena libertà, di usufruire di un regime di aiuti in materia
agricola»
(27)
. La Corte ha altresì affermato che «nell’ambito di un regime di aiuti comunitario, (…) la concessione dell’aiuto dev’essere
subordinata alla condizione che il suo beneficiario presenti tutte le garanzie di rettitudine e di affidabilità», deducendone
che «la sanzione adottata per l’ipotesi di inosservanza di tali requisiti costituisce uno strumento amministrativo specifico
che è parte integrante del regime di aiuti». Esso sarebbe «destinato ad assicurare la buona gestione finanziaria dei fondi
pubblici comunitari»
(28)
.
67.
A questo riguardo la Corte ha dichiarato che «solo gli operatori che hanno domandato di godere di restituzioni all’esportazione
rischiano di subire la sanzione di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, ove risulti che
le informazioni da essi fornite a sostegno delle loro domande sono errate»
(29)
.
68.
La Corte ha infine statuito che «la sanzione di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 consiste
nel pagamento di una penalità il cui ammontare è determinato in proporzione della somma che l’operatore economico avrebbe
indebitamente percepito se le autorità competenti non avessero scoperto l’irregolarità. Essa è dunque parte integrante del
regime delle restituzioni all’esportazione controverse e non ha carattere penale»
(30)
.
69.
Nonostante la Corte abbia statuito molto chiaramente che la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento
n. 3665/87 non ha natura penale, la [OSCURATO:PERSONA] tenta di inserirla nelle categorie del diritto penale, definendo la
fattispecie che comporta l’elemento sanzionatorio come reato di pericolo concreto. Questa tesi non è convincente data la natura
non penale della disposizione sanzionatoria. Resterebbe inoltre da stabilire se il diritto comunitario contempli una categoria
corrispondente.
70.
Dalle considerazioni che precedono emerge che la sanzione di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 viene inflitta
in ogni caso per l’inesattezza delle informazioni fornite allo scopo di chiedere la restituzione. A questo riguardo è irrilevante
stabilire in quale documento siano state fornite queste informazioni. Ciò corrisponde anche all’obiettivo che si prefigge
la sanzione, stabilito al primo ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94: conformemente a questo ‘considerando’, deve «essere
potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario (…) per il
recupero degli importi indebitamente versati, nonché [devono essere adottate] sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare
le norme comunitarie». Inoltre anche nel terzo ‘considerando’ viene evidenziata questa ratio e si rileva che «le informazioni
errate fornite da un esportatore possono condurre al pagamento indebito di restituzioni, se l’errore non viene scoperto, mentre
se l’errore viene individuato, appare del tutto giustificato applicare all’esportatore una sanzione in proporzione all’importo
che avrebbe indebitamente percepito qualora l’errore non fosse stato scoperto».
71.
Di conseguenza l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari della Comunità con la lotta contro la frode e con l’ausilio
dell’efficacia preventiva della sanzione esige non solo di non attendere che vi sia stato un pregiudizio per le finanze della
Comunità, bensì di irrogare già una sanzione per false informazioni che potrebbero comportare un pregiudizio, obiettivo corrispondente
anche alla lettera del citato terzo ‘considerando’, secondo cui occorre sanzionare false informazioni che
potrebbero
condurre a pagamenti indebiti.
72.
Tuttavia non ne deriva ancora il carattere determinante esclusivo delle informazioni figuranti nella dichiarazione d’esportazione
ai fini della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87: infatti l’art. 3, n. 5, secondo
comma, del medesimo regolamento (
arg. e contrario)
offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di prevedere, perché si possa beneficiare della restituzione, un modulo diverso dalla
dichiarazione d’esportazione. Di conseguenza spetta al giudice nazionale stabilire se, in base alle circostanze, conformemente
al diritto nazionale, la dichiarazione d’esportazione debba essere considerata o meno alla stregua di un documento utilizzato
«all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione».
73.
A questa soluzione diversificata non ostano, in linea di principio, né la necessità di garantire un’applicazione uniforme
del diritto comunitario, né l’efficacia preventiva ovvero dissuasiva della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11,
n. 1, del regolamento n. 3665/87.
74.
Per quanto riguarda l’efficacia preventiva della disposizione sanzionatoria in questione, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea a ragione
che far riferimento alla domanda di pagamento come presupposto sanzionatorio potrebbe vanificare quest’efficacia dissuasiva
se la domanda è stata preceduta da un controllo fisico. Infatti, conformemente al regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2221/95
(31)
, solo un numero ridotto di esportazioni è soggetto ad un controllo fisico per esaminare se le esportazioni siano state eseguite
effettivamente e regolarmente. Ora, se ci si basasse sulla successiva domanda di pagamento quale presupposto per la sanzione,
l’esportatore disporrebbe della facoltà, qualora si scopra l’inesattezza di una dichiarazione d’esportazione in seguito ad
un controllo a campione, di evitare l’imposizione di una sanzione in quanto non ha presentato una domanda di pagamento per
la merce in questione. Di conseguenza l’efficacia del regime dei controlli fisici, vale a dire l’effetto preventivo di questi
accertamenti, ne risulterebbe sensibilmente limitata, il che sarebbe nuovamente in contraddizione con l’«effet utile» della
disposizione sanzionatoria.
75.
Per quanto riguarda l’efficacia dissuasiva, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, altrettanto fondatamente, che, qualora in linea di principio
venissero in rilievo solo le informazione figuranti nella domanda di pagamento, l’esportatore potrebbe presentare una dichiarazione
d’esportazione contenente informazioni inesatte e, in mancanza di verifica mediante un controllo a campione,inoltrare la domanda
di pagamento corrispondente senza dover temere l’imposizione di una sanzione. Questa situazione appare senza dubbio pregiudizievole
per l’efficacia dissuasiva della sanzione.
76.
Tuttavia il carattere non determinante della domanda di pagamento con riguardo alla disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11,
n. 1, del regolamento n. 3665/87 non può, per contro, comportare necessariamente che vada regolarmente inflitta una sanzione
se la dichiarazione d’esportazione risulta affetta da errori. L’esportatore onesto deve poter modificare a posteriori le informazioni
originarie contenute nella dichiarazione d’esportazione
(32)
, purché tali rettifiche siano apportate spontaneamente e tempestivamente, vale a dire non sotto la pressione di una domanda
o di un controllo – anche solo imminente – da parte delle autorità doganali
(33)
(34)
.
77.
Per quanto riguarda l’applicazione uniforme del diritto comunitario, occorre osservare che, conformemente al quinto ‘considerando’
del regolamento n. 2945/94, che introduce la sanzione, «tale misura (…) deve essere uniformemente applicata in tutti gli [OSCURATO:PERSONA]
membri», il che esclude assolutamente di poter stabilire presupposti temporali diversi per l’imposizione della sanzione a
seconda dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri. Alla luce di queste premesse, non è comunque convincente fondarsi su singoli moduli – la
dichiarazione d’esportazione o la domanda di pagamento –, in quanto essi, data la competenza di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri
per l’attuazione delle disposizioni comunitarie e i margini discrezionali consentiti in questo ambito dal regolamento n. 3665/87,
possono variare da paese a paese. A questo riguardo è quindi sufficiente stabilire che rilevano esclusivamente le informazioni
fornite dall’esportatore, senza tener conto dei moduli, che si devono comunque applicare conformemente alle disposizioni d’attuazione
nazionali e che, secondo le opzioni consentite dalla lettera del regolamento n. 3665/87, possono essere diversi.
78.
A titolo di conclusione provvisoria occorre pertanto rilevare che la ratio della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11,
n. 1, del regolamento n. 3665/87 e la
ratio legis
del regolamento n. 2945/94 esigono che false informazioni contenute nel documento utilizzato per beneficiare della restituzione
– fatta salva una modifica spontanea e tempestiva di dette informazioni – comportino l’imposizione della sanzione prevista.
D –
Principio di proporzionalità
1. Argomenti delle parti
79.
[OSCURATO:PERSONA]
esprime dubbi sulla proporzionalità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento
n. 3665/87 nel caso in cui la dichiarazione d’esportazione venga considerata la domanda determinante ai sensi di questa norma.
Se si interpreta in tal senso la disposizione, la sanzione non sarebbe atta a conseguire il suo obiettivo, in quanto solo
la parte interessata dalla restituzione potrebbe minacciare gli interessi finanziari della Comunità. Essa non sarebbe neanche
necessaria in quanto l’eventualità di infliggere una sanzione per false informazioni fornite nella domanda di restituzione
avrebbe un’efficacia sufficientemente dissuasiva. Inoltre la sanzione non sarebbe proporzionata, in quanto se ci si basasse
sulla dichiarazione d’esportazione si punirebbe penalmente in egual misura l’atto preparatorio e l’azione compiuta, il che
sarebbe in contraddizione con le tradizioni giuridiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Anche il [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi in merito
alla proporzionalità.
2. Analisi
80.
Secondo il principio di proporzionalità, rientrante nei principi generali del diritto comunitario, i mezzi contemplati da
una disposizione di diritto comunitario devono essere idonei a realizzare lo scopo perseguito e non devono andare oltre quanto
è necessario per raggiungerlo
(35)
.
81.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I la Corte ha già statuito che la sanzione prevista all’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a),
del regolamento n. 3665/87 non viola il principio di proporzionalità, in quanto non la si può ritenere né inidonea a realizzare
lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria, né esorbitante rispetto ai mezzi necessari per raggiungerlo
(36)
.
82.
Al di là di questo rilievo di carattere generale, i dubbi della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla proporzionalità
della sanzione di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 si riferiscono manifestamente ad una conclusione
interpretativa che consentirebbe l’imposizione della sanzione anche nel caso in cui l’esportatore abbia modificato le informazioni
originariamente inesatte nel corso della procedura.
83.
A questo riguardo occorre rilevare, in riferimento al caso di specie, che la possibilità di principio di imporre una sanzione
ad un esportatore che fornisce
senza propria colpa
false informazioni nell’ambito della richiesta di una restituzione, risulta dalla natura, indipendente dalla colpa, della
disposizione sanzionatoria in questione. La Corte ne ha già tenuto conto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I. Pertanto nel
caso di specie non è rilevante il motivo per cui non sia avvenuta una modifica tempestiva delle informazioni originariamente
inesatte
(37)
.
84.
Fondarsi sulle informazioni figuranti nel documento utilizzato per beneficiare della restituzione – fatta salva un’eventuale
modifica a posteriori di queste informazioni, purché spontanea e tempestiva nel senso illustrato in precedenza – ai fini della
sanzione di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87, sembra idoneo a raggiungere lo scopo della lotta
contro le irregolarità e le frodi. L’efficacia preventiva e dissuasiva che si persegue con la sanzione fa sì che il legislatore
comunitario conferisca rilevanza all’esattezza di queste informazioni. Occorre altresì fondarsi sulle informazioni in questione
per conseguire gli scopi del regime sanzionatorio. Infatti, in opposizione alla tesi della [OSCURATO:PERSONA], la mera possibilità
di sanzionare false informazioni contenute nella domanda di pagamento non ha un’efficacia sufficientemente dissuasiva
(38)
.
85.
Occorre inoltre richiamare il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94, secondo cui le irregolarità e le frodi già
accertate nel settore delle restituzioni all’esportazione hanno dimostrato che altre sanzioni e il rimborso della sola restituzione
non sono sufficienti a dissuadere gli esportatori e ad indurli a fare il necessario per rispettare la normativa comunitaria
(39)
.
86.
Infine, anche se ci si basa sulle informazioni contenute nel documento utilizzato per beneficiare della restituzione, la sanzione
di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87 risulta ancora idonea a tutelare gli interessi finanziari
della Comunità in quanto non osta ad una modifica di dette informazioni, purché questa sia spontanea e tempestiva.
87.
Laddove la [OSCURATO:PERSONA] censura la presunta equiparazione di atto preparatorio ed azione compiuta, in contrasto con
le tradizioni giuridiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri, essa trascura che la disposizione sanzionatoria in questione non ha per l’appunto
natura penale.
88.
Qualora la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 dovesse rivelarsi nella pratica
troppo rigorosa, in quanto il rischio dell’imposizione di una sanzione per gli esportatori risulta imprevedibile, non può
spettare alla Corte, tenuto conto degli scopi chiari – e degni di tutela – del regime in questione, la cui validità qui non
è (più) dubbia, porvi rimedio; piuttosto tocca al legislatore comunitario, se del caso, addivenire ad una soluzione adeguata
ponderando tutti gli interessi rilevanti.
VI –
Conclusione
89.
Alla luce della considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione sottoposta dal [OSCURATO:PERSONA]
tedesco nel seguente modo:
L’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3665/87, nel testo modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94,
dev’essere interpretato nel senso che – anche alla luce del principio di proporzionalità – false informazioni, riguardanti
singole voci doganali elencate nel documento utilizzato per beneficiare della restituzione conformemente alle disposizioni
d’attuazione nazionali, che possono condurre a una restituzione all’esportazione più elevata di quella spettante all’esportatore,
determinano la riduzione a titolo di sanzione della restituzione all’esportazione per l’importo stabilito in tali disposizioni,
–
anche se nella particolare domanda di pagamento che dev’essere presentata a norma del diritto nazionale viene espressamente
dichiarato che non viene richiesto il pagamento della restituzione all’esportazione per le voci doganali di cui si tratta
indicate nel documento in questione,
–
e purché questa dichiarazione sia stata effettuata solo dopo l’annuncio o l’esecuzione di controlli doganali.
1
–
Lingua originale: il tedesco.
2
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Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1994, n. 1829,
che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli (GU L 191, pag. 5), nonché dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1994, n. 2945, che modifica
il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per
i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni (GU L 310, pag. 57)
(in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).
3
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[OSCURATO:PERSONA] (Racc. 2002, pag. I‑6453) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] I»).
4
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Ibidem, punto 52.
5
–
V. supra, paragrafo 3.
6
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BGBl. I 1996, pag. 766.
7
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V. a questo riguardo art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 3665/87.
8
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Sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit (Racc. pag. 3415, punto 18), 14 dicembre 1988, causa 291/87, Huber (Racc. pag.
6449, punto 11), e 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan (Racc. pag. I‑8679, punto 25).
9
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Sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder (Racc. pag. 419, punto 3), 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske (Racc. pag.
2717, punti 6 e seg.), e 7 luglio 1988, causa 55/87, Moksel (Racc. pag. 3845, punto 15).
10
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Nella disposizione si menziona il caso in cui «il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d’esportazione».
11
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«(…) la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée» (il corsivo è mio).
12
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Regolamento 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti
agricoli (in prosieguo: il «regolamento n. 800/1999»).
13
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Unkel (Racc.1975, pag. 9).
14
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«Esportazioni verso i paesi terzi».
15
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«Diritto alla restituzione».
16
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«Procedura di pagamento della restituzione».
17
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Nel senso di una domanda di concessione di una restituzione ovvero di una procedura per indicare in maniera giuridicamente
vincolante la restituzione richiesta.
18
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Sentenza 8 giugno 1994, causa C-371/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2391, punto 32).
19
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Per quanto riguarda l’utilizzo equivoco della nozione di «domanda di pagamento» all’art. 11, n. 1, terzo comma, v. supra,
paragrafo 36.
20
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Cit. alla nota 13.
21
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Regolamento 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure
comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzatore e/o della destinazione delle merci (GU L 295, pag. 14).
22
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Regolamento 21 dicembre 1967, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti
sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU n. 314, pag. 9) (in prosieguo: il «regolamento n. 1041/67»).
23
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Regolamento 22 dicembre 1969, che modifica il regolamento n. 1041/67/CEE relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni
all’esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU L 322, pag. 27).
24
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Sentenza cit. alla nota 3 (punti 35 e segg.).
25
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Sentenza 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Repubblica federale di Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5383, punto 19), e sentenza
[OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 3, punto 38).
26
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[OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 3, punto 44).
27
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[OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 3) con rinvio alle sentenze , ivi citate nei punti 32 e 33, 18 novembre 1987,
causa 137/85, Maizena (Racc. pag. 4587, punto13), e causa C‑240/90 (cit. alla nota 25, punto 26).
28
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[OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 3, punto 41).
29
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Ibidem, punto 42.
30
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Ibidem, punto 43.
31
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Regolamento 20 settembre 1995, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda
il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (GU L 224, pag. 13).
32
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A questo riguardo v. anche art. 65 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice
doganale comunitario (GU L 302, pag. 1):
«Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione
di quest’ultima da parte dell’autorità doganale. La rettifica non può avere l’effetto di far diventare oggetto della dichiarazione
merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.
Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l’autorità doganale:
a) ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure,
b) ha constatato l’inesattezza delle indicazioni date, oppure
c) ha autorizzato lo svincolo delle merci».
33
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A questo proposito v. anche la sentenza cit. alla nota 18.
34
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Dall’ordinanza di rinvio non emerge se le modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie siano state «spontanee».
All’udienza lo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che le modifiche sono state apportate dopo l’esecuzione di un controllo fisico.
35
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Sentenze nella causa 137/85 (cit. alla nota 27, punto 15), e 7 dicembre 1993, causa C-339/92, ADM Ölmühlen (Racc. pag. I‑6473,
punto 15).
36
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Sentenza cit. alla nota 3 (punto 68).
37
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A questo riguardo la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che essa non poteva essere a conoscenza dell’inesattezza delle informazioni
originariamente fornite, in quanto a tale scopo sarebbe stata necessaria un’analisi di laboratorio.
38
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V. supra, paragrafi 74 e seg.
39
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[OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 3, punto 66).