CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. E' presente in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale soffermandosi in particolare sul quarto motivo di ricorso e riportandosi nel resto insiste nell'accoglimento, depositando altresì copia dei motivi nuovi ex art 311, già inviati mezzo pec in data 9 e 15 maggio u.s. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, 6 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 61-bis cod. pen. (capo 15 della contestazione provvisoria) in relazione all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina. 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il materiale investigativo in cui si fonda la misura in esame è prevalentemente costituito - oltre che dalle intercettazioni telefoniche e telematiche e dai dati risultanti dai tabulati telefonici e dalle geolocalizzazioni, nonché dalle riprese video e dalle attività di riscontro della polizia giudiziaria - da comunicazioni intercorse tra gli indagati mediante l'utilizzo del sistema criptato "[OSCURATO:PERSONA]". La difesa aveva contestato l'utilizzabilità di tali comunicazioni per non essere note le modalità con cui erano state acquisite e decriptate, escludendo la loro riconducibilità nell'alveo dell'art. 234-bis cod. proc. pen. e conseguendone, a suo dire, una violazione del diritto di difesa: eccezione che il Tribunale ha ritenuto infondata. 3. Le comunicazioni di cui si tratta - consistenti in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata [OSCURATO:PERSONA], cioè un'applicazione crittografata end- to-end - sono state trasmesse su appositi supporti digitali dall'Autorità giudiziaria francese, la quale, a propria volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema consente lo scambio di comunicazioni mediante l'uso di cripto- telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici ordini europei di indagine, emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE: in questo contesto si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare appositi O.E.I. all'Autorità giudiziaria francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa Autorità giudiziaria richiesta aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, vale a dire a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico. Nella specie, dunque, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'A.G. francese specificamente richiesta (il Tribunale di Parigi), ma l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. L'autorità francese ha pertanto trasmesso su CD i file integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni già avvenute e riferibili allo specifico PIN oggetto di richiesta, risultando versata in atti la copia dei predetti file. Il Tribunale ha così affermato che, nel caso di specie, la messaggistica non è stata acquisita mediante operazioni di intercettazioni di comunicazioni telematiche ma attraverso la richiesta ad uno Stato estero, la Francia, con ordine di indagine europeo di trasmettere, previa decriptazione, messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati presso il server della società che gestisce il servizio di messaggistica ed acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento francese, ritenendo, pertanto, ai fini della utilizzabilità interna, che il mezzo di prova in argomento debba essere ricondotto nell'alveo dell'art. 234-bis, cod. proc. pen., secondo cui "È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare", identificato nell'Autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente e che ne poteva disporre in maniera autonoma. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto quale limite invalicabile quella della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Secondo l'ordinanza impugnata, inoltre, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti ed ipotetici. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, ritenuto inconferente il richiamo della difesa a un precedente di questa stessa Sezione (Sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del pubblico ministero di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'Autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti era presente tutta la documentazione (comprensiva dei file di interesse) trasmessi dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'Autorità giudiziaria francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, richiamando le norme del codice di procedura francese relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], di cui ha preso visione il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza difensiva fondata sulla mancata trasmissione dei provvedimenti genetici con i quali l'Autorità giudiziaria francese aveva disposto l'acquisizione delle chat dal server [OSCURATO:PERSONA], atteso che, come si legge nell'ordinanza impugnata, la Procura ha depositato in data 04/11/22 i provvedimenti genetici mediante i quali, nell'ambito e secondo le norme dell'ordinamento giuridico interno, l'Autorità giudiziaria francese ha disposto l'acquisizione dei messaggi SKY - ECC , provvedimenti già richiamati nella nota del 28/10/22 e all'epoca in corso di traduzione. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra [OSCURATO:PERSONA] UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. 4. Tanto premesso, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] - che i Giudici della cautela ritengono il referente di un grosso carico di cocaina importata dall'estero - l'ordinanza impugnata ha ricostruito la sua intervenuta identificazione in base alla utilizzazione del PIN oggetto d'indagine (nickname, "Calabria/[OSCURATO:PERSONA]"), cui gli inquirenti sono pervenuti tramite il confronto tra le celle agganciate dal dispositivo in questione e le localizzazioni del ricorrente, ottenute tramite i suoi ingressi nell'area portuale di [OSCURATO:PERSONA] ovvero tramite la geolocalizzazione del suo telefono cellulare), nonché attraverso la capillare analisi dei tabulati del traffico storico del dispositivo contraddistinto da un dato codice IMEI, nel quale era attivato uno SKY - ECC user. Ha altresì disatteso l'assunto difensivo secondo cui, in taluni casi, le celle agganciate dal cellulare e dal dispositivo in questione sarebbero state diverse. 4. Il difensore dell'indagato ha sollevato i seguenti motivi: 4.1. Violazione del diritto di difesa giacché l'ordinanza impugnata ha valorizzato atti dei quali la difesa non ha avuto alcuna contezza, non essendo pertanto stata messa nella condizione di esercitare il proprio diritto al contraddittorio. L'ordinanza infatti fa riferimento ad una consulenza tecnica depositata dal pubblico ministero i cui contenuti sono stati utilizzati dai Giudici del riesame per respingere le censure avanzate dalla difesa su questioni tecniche di carattere decisivo e sulla cui base il Tribunale ha ritenuto priva di rilevanza la lamentata mancanza di conoscenza dei messaggi originali [OSCURATO:PERSONA] prima della loro decretazione e delle modalità adottate per la decrittazione nei medesimi messaggi). Diversamente poi da quanto assume il provvedimento impugnato, non è stato possibile per la difesa verificare il contenuto anche dei provvedimenti genetici dell'Autorità giudiziaria francese, relativi all'acquisizione delle comunicazioni intercorse tramite [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale sostiene essere stati depositati dal pubblico ministero il 4 novembre 2022. 4.2. Il giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente trova fondamento esclusivamente sul contenuto dei messaggi carpiti dagli organi di polizia stranieri (Belgio, Francia e Olanda) sulla piattaforma criptata ed acquisiti nell'ambito del presente procedimento dalla DDA di [OSCURATO:PERSONA] dall'Autorità giudiziaria francese mediante appositi O.I.E. Si tratta, tuttavia, di messaggistica inutilizzabile perché la difesa non è stata messa nelle condizioni di effettuare un controllo sulle modalità mediante le quali gli organi stranieri (polizia e Autorità giudiziaria) hanno acquisito e decrittato i flussi di messaggi poi trasmessi in Italia; anche il consulente incaricato dalla difesa non ha potuto fornire risposta ai rilevanti quesiti tecnici postigli perché non disponeva di tale documentazione. Sul punto, si richiama la pronuncia n. 32915 del 15 luglio 2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dei cui principi si invoca l'applicazione. Al principio di "reciprocità", richiamato dall'ordinanza impugnata come rimedio contro ogni possibile profilo di inutilizzabilità di prove di cui si disconoscono le modalità di acquisizione, decrittazione e conservazione, va unicamente riconosciuto il valore di praesumptio iuris tantum che, in quanto tale, deve essere sottoposta a procedura di resistenza ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla difesa tecnica a garanzia della legalità e del rispetto delle procedure di legge. 4.3. Violazione degli artt. 191 e 234-bis cod proc. pen. Il "titolare" dei documenti e dei dati informatici conservati all'estero andrebbe individuato nell'usuario del dispositivo che ha stipulato il contratto con il gestore [OSCURATO:PERSONA]: naturalmente, non si rinviene in atti alcun consenso all'acquisizione da parte di questi. Giova ricordare il principio stabilito dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015, dep. 2016, Agresta, Rv. 266267), con riguardo alla vicenda dei "[OSCURATO:PERSONA]", ove si chiarisce che a fornire il consenso debba essere il "produttore del sistema operativo" (nel caso in esame, assente), titolare del server e delle chiavi di decifrazione e che il consenso sia assolutamente indispensabile per la loro utilizzabilità. Manca, quindi, il titolo giuridico che renderebbe legittimo in capo alla A.G. francese il possesso dei dati e, di conseguenza, la facoltà di esercitare il diritto di concederne ad altri l'utilizzo. Non essendo integrato l'elemento richiesto dalla norma in esame, ossia il consenso del titolare, sono inutilizzabili i dati probatori che rivestono un ruolo decisivo in ordine alla gravità indiziaria dell'indagato. 4.4. Vizio di motivazione (illogicità ed omessa motivazione) in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Il riferimento e al ragionamento sviluppato dal Tribunale per affermare l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto utilizzatore del [OSCURATO:PERSONA] HLO1PQ, con nickname "Calabria/compare Calabria". L'ordinanza impugnata evidenzia come all'identificazione del ricorrente si sia giunti tramite il confronto "tra le celle agganciate dal dispositivo in questione (quello utilizzato per la comunicazione criptata) e le localizzazioni del ricorrente ottenute o tramite i suoi ingressi nell'area portuale di [OSCURATO:PERSONA] o tramite la geolocalizzazione del suo telefono cellulare". Tali assunti dimostrano che i Giudici del riesame non si sono in alcun modo confrontati con le censure esposte nella memoria difensiva, di cui il ricorso riporta alcuni passaggi. Ivi si sostiene, in particolare, che un criterio fondato solo sulla compatibilità tra le celle agganciate dal dispositivo [OSCURATO:PERSONA] e gli spostamenti dell'indagato rappresenta un valore decisamente generico di identificazione di un soggetto, privo della connotazione necessaria ai fini della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., essendo l'area di posizionamento del bersaglio sottoposto a localizzazione molto ampia. Da un punto di vista strettamente tecnico e al fine di potere ritenere, con sufficiente grado di affidabilità, che il telefono anonimo fosse in possesso del Rosarno, bisognerebbe anche accertare che non vi fossero altri soggetti, tra tutti quelli che avevano accesso al Porto che presentassero le medesime caratteristiche di asserita compatibilità con le celle agganciate dal telefono [OSCURATO:PERSONA]. L'evocazione del "Damiano", risultante da captazione ambientale, in relazione al fatto contestato al capo 15) appare del tutto generica, poiché non vi è indicazione di ulteriori circostanze idonee ad individuare tale soggetto nell'odierno ricorrente. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Non può giustificarsi il ravvisato pericolo di reiterazione del reato, dovendosi tenere conto che il ricorrente non è stato coinvolto nel delitto associativo, che lo stesso risulta incensurato, che le conversazioni incriminate sono avvenute al massimo fino al mese di marzo 2021, ossia un anno e mezzo prima dell'emissione della misura cautelare (settembre 2022). Successivamente al mese di gennaio dell'anno 2021, non viene segnalato alcun elemento a carico del ricorrente, ciò che evidenzia ancor di più la mancanza di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione. Né può dirsi sussistente il ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, considerato, in particolare, che il materiale probatorio acquisito ha un sostanziale valore di prova chiusa temporalmente e già integralmente acquisita, insuscettibile di modificazione. 5. In data 09/05/23, sono pervenuti motivi nuovi con allegati (costituiti dalla relazione del consulente tecnico della difesa, [OSCURATO:PERSONA]) e dall'estratto dell'accertamento dell'ingresso nell'area portuale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il difensore ha altresì depositato motivi nuovi prima dell'inizio della discussione (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.). 6. Il Procuratore generale in sede, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il primo motivo - con cui la difesa si duole della mancata acquisizione della documentazione relativa alla estrapolazione dei dati informatici originali del server con conseguente preclusione della possibilità di verifica della corrispondenza tra il dato originale e quello trasmesso - è inammissibile per assoluta genericità, rispetto ad entrambe le doglianze formulate. Il Tribunale ha sul punto osservato che la difesa non aveva addotto alcun elemento di una qualche consistenza (es. messaggi troncati, incompleti o dissonanti), tali da far dubitare della compromissione del dato, «assumendo la censura carattere di genericità, di tal che si ritiene che la difesa non abbia assolto al citato onere della prova, consentendo di superare la presunzione di legittimità della prova trasmessa tramite l'ordine di indagine europeo». Il Tribunale ha inoltre affermato che il fatto per cui, con riguardo ai suddetti flussi di comunicazione, non siano stati offerti criteri di decifrazione non si traduce di per sé in una alterazione del dato originale. Si tratta di conclusione conforme ai principi affermati da questa Corte Suprema che, in tema di intercettazioni di flussi comunicativi ha stabilito che l'indisponibilità dell'algoritmo utilizzabile per la decriptazione dei dati informatici non determina alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che l'interessato può avvalersi della procedura prevista dall'art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen., per verificare il contenuto delle captazioni, ma non può anche pretendere un controllo diretto mediante l'utilizzo esclusivo e non mediato del programma di decriptazione (Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275534). Sul punto, il Tribunale ha ricordato che l'algoritmo - il quale consente di rendere criptati i messaggi che solo attraverso la decriptazione possono essere resi intellegibili - «non altera in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che il ricorrente, deducendo un omessa diretta verifica solo astrattamente ipotizza». In definitiva, conclude il Tribunale sul punto, «le doglianze prospettate si risolvono in una critica rivolta.., alla possibilità di verifica astratta nei confronti di tutti i dati comunicativi acquisiti, in mancanza di circostanze che consentano di ritenere che sugli stessi sia stata effettuata una manipolazione o alterazione anche involontaria , tanto più ove si consideri che l'attività di decriptazione, svolta dall'autorità inquirente francese, ha avuto riguardo all'intero contenuto del server e che in riscontri effettuati dalla polizia giudiziaria italiana hanno consentito l'identificazione degli interlocutori proprio sulla base dei dati emergenti dalle comunicazioni». Considerazioni, queste, che portano a ritenere ii relativo motivo di ricorso inammissibile perché connotato da aspecificità e genericità. Il ricorrente poi lamenta di non essere stato messo a parte di una consulenza tecnica del pubblico ministero; nell'ordinanza impugnata, tuttavia, si legge (alla stessa p. 8, richiamata nel ricorso) che, agli atti del Tribunale del riesame «è presente tutta la documentazione (comprensiva dei file di interesse) trasmessa dall'autorità francese in risposta ai singoli Ordini di [OSCURATO:PERSONA], come peraltro evidenziato dal P.M. nella nota del 28/10/2022 di riscontro all'istanza difensiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; e che la Procura ha depositato, in data 04/11/2022, i provvedimenti genetici mediante i quali, nell'ambito e secondo le norme dell'ordinamento giuridico interno, l'Autorità giudiziaria francese ha disposto l'acquisizione dei messaggi [OSCURATO:PERSONA], provvedimenti richiamati nella citata nota del 28/10/22 e, all'epoca, in corso di traduzione. La doglianza proposta è, pertanto, generica, anche perché afferisce, ancora una volta, alla questione, precedentemente dedotta, dell'impossibilità per la difesa di verificare i contenuti dei provvedimenti genetici. 3. Il secondo motivo è infondato. Con esso, prospettandosi in termini meramente ipotetici un problema di impossibilità di verificare la corrispondenza del dato originale con quello trasmesso, si è introdotto il tema della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'Autorità giudiziaria francese. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche Sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (Sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; Sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, possono applicarsi al caso in esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (Sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, cit., in motivazione; Sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). L'argomento difensivo secondo cui esiste un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa Sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'Autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a Sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a Sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a Sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con l'unico limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria).Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa Sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione). 4. Parimenti infondato è il terzo motivo, relativo all'operatività del protocollo di utilizzabilità interno, rinvenibile nell'art. 234-bis cod. proc. pen., nonché alla ritenuta titolarità di tali dati in capo al Tribunale di Parigi che li aveva acquisiti autonomamente nel corso di indagini effettuate in quel Paese. In conformità ad altre pronunce in materia di questa Sezione, si richiamano alcune considerazioni di inquadramento della fattispecie nei termini che seguono. Il pubblico ministero ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. In assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, tuttavia, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe altresì contraria all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Può, pertanto, affermarsi che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». L'ordine europeo di indagine deve avere, pertanto, ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità a quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame).Tanto premesso, l'ordine europeo di indagine, nel caso all'esame, doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione. E, nella specie, la richiesta ha riguardato le chat del sistema [OSCURATO:PERSONA], già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso. Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione, come ha ricordato l'ordinanza impugnata. L'Autorità francese, dunque, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La difesa, invece, muovendo dalla opposta premessa che, nella specie, si sia trattato di attività di intercettazione del flusso di comunicazioni, ha ritenuto che la loro utilizzabilità non deriverebbe dall'art. 234 bis, cod. proc. pen., norma in relazione alla quale, in ogni caso, difetterebbe a suo dire anche il consenso del legittimo titolare che farebbe recedere il requisito della segretezza, ma dalla procedura descritta dagli artt. 266 e ss., cod. proc. pen. Si tratta, tuttavia, di interpretazione non condivisibile, posto che la messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, Sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mofisso). In altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, proprio nell'art. 234 bis, cit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare», affermandosi che la norma è applicabile ai casi come quello all'esame, stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenendo che il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, deve intendersi come consenso che proviene dal soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, in motivazione). In realtà, l'infondatezza della doglianza di cui al terzo motivo di ricorso si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'Autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, è del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi invece verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente, profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, ai fini cioè del vaglio di legittimità dell'ordinanza impugnata, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata, anche nelle memorie successivamente depositate) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Quando infatti la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Mo//temo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 5. Il quarto motivo, con cui si lamenta l'illogicità e la carenza della motivazione rispetto all'identificazione del Rosarno nel soggetto utilizzatore del [OSCURATO:PERSONA] HLO1PQ, con nickname "Calabria/compare Calabria", è inammissibile, atteso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). L'ordinanza impugnata si sofferma a lungo sulla identificazione dell'indagato nel senso appena specificato, con motivazione congrua virgola e non manifestamente illogica, ad essa riservando le pagine 10, 11, 12 e 13. 6. Parimenti inammissibile la doglianza sul ravvisato pericolo di reiterazione del reato di cui al quinto motivo dii ricorso. Va, invero, rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). Sul punto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto innanzitutto sussistente il pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio di cui all'art. 274 lett. a), cod. proc. pen., «derivante dalla necessità di un migliore approfondimento dei fatti e di altri episodi a questi connessi... che ben potrebbe essere frustrato dall'inquinamento delle fonti di prova da parte degli indagati ove lasciati liberi... A rafforzare tale giudizio milita l'utilizzo da parte di tutti gli indagati di criptofonini o di radiotrasmittenti, tesi a sfuggire alle attività di intercettazioni. Non a caso, la notizia che i server [OSCURATO:PERSONA] erano stati violati dalle forze di polizia, dopo 18 marzo 2021 non si registrava più l'utilizzo della piattaforma». Il Tribunale ha altresì ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., dovendosi desumere il concreto pericolo di reiterazione dei reati dalle specifiche modalità esecutive dell'azione criminosa e dalla pericolosità dell'agente: considerata la circostanza che questi è stato ritenuto essere il referente di un grosso carico di cocaina importata dall'estero, mediante un sistema collaudato e non occasionale, con ciò dimostrando come si tratti di un soggetto che, se non attinto dalla misura cautelare massima, «può concretamente e attualmente reiterare la condotta criminosa, non essendovi in atti elementi che consentono di ritenere esistente un distacco dalle precedenti e già praticate scelte criminali. Proprio la gravità della complessiva condotta criminosa posta in essere, il ruolo non marginale ricoperto nell'operazione illecita e i legami con circuiti criminali con addentellati anche transnazionali hanno congruamente indotto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a reputare la custodia in carcere l'unica misura cautelare id