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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47268/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 30/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 2/4/2015, riconosceva il vincolo della continuazione tra il delitto di rapina ascritto in rubrica e i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma in data 11/7/2012, irrevocabile il 24 settembre seguente e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato in anni cinque di reclusione ed euro duemila di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, dedotto il vizio di motivazione in relazione alla attribuibilità soggettiva del reato di rapina al prevenuto nonché la violazione di legge e l'illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

Con atto del 2/11/2021 il difensore ha presentato una memoria difensiva contenente motivi nuovi, contestando la rilevata inammissibilità del ricorso e deducendo ulteriormente l'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, dovendo applicarsi ratione temporis la previgente disciplina in quanto il giudizio di primo grado si era concluso in epoca anteriore l'entrata in vigore della L. n. 67/2014.

3. Il ricorso principale è inammissibile.

Infatti, il primo motivo reitera rilievi in punto di responsabilità ed attendibilità della p.o. già adeguatamente scrutinati in sede di merito con esiti reiettivi e propone censure in fatto intese ad una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è fondato non solo sul rilievo del precedente penale ma, come espressamente evidenziato nell'ultimo capoverso di pag. 1, sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, avendo il giudice d'appello sottolineato che la condotta violenta strumentale, consumata a mezzo di una pistola, si era estesa anche alla madre della laniero. 3.1 Con riguardo all'omessa notifica dell'estratto contumaciale, dedotta solo nei motivi aggiunti, la censura è per più versi inammissibile.

Da un lato, infatti, trattasi di eccezione priva di collegamento funzionale con i motivi sviluppati nel ricorso principale e non connotata dal requisito della rilevabilità d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod.proc.pen.; dall'altro, questa Corte ha recentemente chiarito che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per Cassazione, ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a cónoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso ( Sez. 1 n. 22337 del 23/3/2021, Rv. 281391), principio pienamente coerente con la riconosciuta necessità della difesa tecnica per l'accesso alla giurisdizione di legittimità a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ri [OSCURATO:PERSONA] periali nDEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 30/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 2/4/2015, riconosceva il vincolo della continuazione tra il delitto di rapina ascritto in rubrica e i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma in data 11/7/2012, irrevocabile il 24 settembre seguente e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato in anni cinque di reclusione ed euro duemila di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, dedotto il vizio di motivazione in relazione alla attribuibilità soggettiva del reato di rapina al prevenuto nonché la violazione di legge e l'illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Con atto del 2/11/2021 il difensore ha presentato una memoria difensiva contenente motivi nuovi, contestando la rilevata inammissibilità del ricorso e deducendo ulteriormente l'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, dovendo applicarsi ratione temporis la previgente disciplina in quanto il giudizio di primo grado si era concluso in epoca anteriore l'entrata in vigore della L. n. 67/2014. 3. Il ricorso principale è inammissibile. Infatti, il primo motivo reitera rilievi in punto di responsabilità ed attendibilità della p.o. già adeguatamente scrutinati in sede di merito con esiti reiettivi e propone censure in fatto intese ad una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è fondato non solo sul rilievo del precedente penale ma, come espressamente evidenziato nell'ultimo capoverso di pag. 1, sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, avendo il giudice d'appello sottolineato che la condotta violenta strumentale, consumata a mezzo di una pistola, si era estesa anche alla madre della laniero. 3.1 Con riguardo all'omessa notifica dell'estratto contumaciale, dedotta solo nei motivi aggiunti, la censura è per più versi inammissibile. Da un lato, infatti, trattasi di eccezione priva di collegamento funzionale con i motivi sviluppati nel ricorso principale e non connotata dal requisito della rilevabilità d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod.proc.pen.; dall'altro, questa Corte ha recentemente chiarito che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per Cassazione, ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a cónoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso ( Sez. 1 n. 22337 del 23/3/2021, Rv. 281391), principio pienamente coerente con la riconosciuta necessità della difesa tecnica per l'accesso alla giurisdizione di legittimità a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ri [OSCURATO:PERSONA] periali nDEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]