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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09618/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, diretta a contrastare il dolo del reato contestato, riproduce, peraltro in termini di estrema genericità, le ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nel rimarcare l'estrema inconferenza delle ragioni giustificative della condotta riscontrata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Petrs9zzellis DEP !7,970 IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, diretta a contrastare il dolo del reato contestato, riproduce, peraltro in termini di estrema genericità, le ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nel rimarcare l'estrema inconferenza delle ragioni giustificative della condotta riscontrata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Petrs9zzellis DEP !7,970 IN
Sentenza Cassazione n. 09618/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris