CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 02774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 28511 emessa il 25/03/2021 la Corte di Cassazione, Sez. 7, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Milano aveva rigettato la richiesta di commutazione dell'ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di doglianza con cui si duole della omessa motivazione in ordine alla costituzionalità della pena dell'ergastolo in relazione agli artt. 22 e 73 comma 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sotto un duplice profilo. Innanzitutto, va rilevato che la Corte di Cassazione ha valutato espressamente la censura di illegittimità costituzionale prospettata, ritenendola manifestamente infondata, e richiamando pertinente giurisprudenza formatasi in materia. In secondo luogo, è assorbente evidenziare che non è consentito dedurre la doglianza proposta con il ricorso straordinario, trattandosi non già di un errore di fatto, di percezione, bensì, secondo l'assunto del ricorrente, di un errore di giudizio (di valutazione o di interpretazione). Al riguardo, come chiarito fin dalle Sezioni Unite 'Basile' del 2002, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod, proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; ne consegue che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 07/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rr beo ne ,). u4-<