CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 39534/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1144/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14247/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile associazione [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto, in subordine l'inammissibilità, del ricorso; deposita procura speciale in originale, nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile associazione antiracket e antiusura Trapani, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile codici onlus - centro per i diritti del cittadino - codici Sicilia, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese rappresentando che la parte è ammessa a patrocinio a spese dello stato; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia della parte civile associazione castello libero e.t.s., deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile Comune di Castellammare del Golfo, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile associazione antiracket e antiusura alcamese, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese rappresentando che la parte è ammessa al patrocinio a spese dello stato; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39534/2025 Roma, lì, 09/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 luglio 2024 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 12 dicembre 2022, emessa a seguito di procedimento con rito ordinario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela relativamente al capo 9 (concorso in furto aggravato), confermando nel resto la sentenza di primo grado, previa rideterminazione della pena. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), per il reato di concorso in tentata estorsione con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] (capo 4), per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale per essersi associato abitualmente a condannati con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] (capo 11), per il delitto di detenzione illegale di armi con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] (capo 14) e per la contravvenzione di detenzione di munizioni con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sotto il duplice profilo, sia del metodo mafioso, sia della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] (capo 21), è stato depositato un ricorso che consta di quattro motivi, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di partecipazione associativa con il ruolo apicale. I giudici di merito hanno valorizzato episodi estorsivi per i quali il ricorrente è stato assolto, così come la direzione della famiglia mafiosa è stata desunta dal fatto che soggetti estranei al sodalizio hanno ritenuto il ricorrente un interlocutore qualificato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 4. L’intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva non è stato sollecitato dal [OSCURATO:PERSONA] o dall’[OSCURATO:PERSONA], ma dalla persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui al capo 11. Gli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] sono stati solo tre, mentre quelli con il [OSCURATO:PERSONA] sono avvenuti in campagna, in quanto proprietari di terreni confinanti, circostanze non idonee a dimostrare l’assiduità delle frequentazioni. 2.4. Con il quarto motivo si eccepisce erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine ai delitti in materia di armi (capi 14 e 21). Le armi era custodite in aperta campagna e quindi in luoghi accessibili a tutti, ed inoltre manca un esame dattiloscopico, al fine di provarne l’effettiva disponibilità da parte del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta del 17 settembre 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede rigettarsi il ricorso. 4. Con memoria del 3 ottobre 2025, la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie “[OSCURATO:PERSONA]” chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato. 5. Con memoria del 10 ottobre 2025, la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Trapani chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato. 6. Con memoria del 9 ottobre 2025, la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. È necessario premettere, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello non è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, attraverso una valutazione complessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale delle risultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 1.1. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.2. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621). Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; - l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1.3. Nella fattispecie in esame, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente non congrua degli elementi probatori. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Il ricorso proposto è infondato. 3. Infondato il primo motivo, diretto a contestare il ruolo apicale rivestito dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello con motivazione logica ha evidenziato come dagli esiti dell’attività intercettiva è emerso il ruolo apicale rivestito dal ricorrente, che aveva rapporti frequenti con le figure di riferimento di altri clan, anche con esponenti di [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] d’America, partecipando a summit decisionali, intervenendo per risolvere eventuali conflitti con i clan contrapposti ovvero chiedendo l’autorizzazione a compiere reati nell’aree di influenza di altri clan, impartendo disposizioni sulla commissione dei delitti, premurandosi di risolvere controversie al di fuori dei canali legali (v. pp. 41-47 della sentenza di appello che danno compiutamente conto dei numerosi elementi significativi del ruolo direttivo svolto). Nello specifico, infatti, la sentenza impugnata illustra in dettaglio una serie di vicende, sostanzialmente indiscusse nei loro estremi di fatto: alcune, di autonoma rilevanza delittuosa (come il concorso nella tentata estorsione di cui al capo 4 ovvero nella detenzione di armi di cui al capo 14), altre (definizione di rapporti con altri clan, richieste di autorizzazione a compiere reati nell’aree di influenza di altri clan, impartire disposizioni sulla commissione dei delitti, risoluzione di controversie al di fuori dei canali legali), nitidamente espressive di stretti rapporti del ricorrente con soggetti d'indiscussa e più o meno risalente militanza mafiosa e del ruolo di rango apicale in quel contesto da costoro riconosciutogli. Invero, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524): la Corte di merito, con argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie (analiticamente esposte nelle pp. 41-47), ha correttamente ravvisato, in capo al ricorrente, una posizione di preminenza, avendo appurato che lo stesso gestiva in prima persona i contatti con gli esponenti degli altri gruppi mafiosi ed riceveva da parte degli altri sodali notizie relative alla gestione degli affari illeciti del sodalizio. Si tratta di condotte che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, evidenziano non solo l'adesione del ricorrente al sodalizio, ma la sua posizione apicale all'interno del gruppo medesimo, così confutando la contestazione della difesa relativa alla circostanza che la famiglia mafiosa di Castellamare del Golfo sarebbe stata retta prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA] (v. pp. 45 e ss. della sentenza di appello; ma anche pp. 35-69 della sentenza di primo grado in cui sono analiticamente indicati i numerosi elementi dimostrativi dal ruolo di primo piano rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], vero e proprio punto di riferimento non solo della comunità di Castellamare del Golfo, ma anche di tutti i “cristiani estranei”, che accetta le sue decisioni). Vicende, dunque, che, lette insieme, sorreggono in modo adeguato e senza forzature l'assunto del ruolo operativo esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell’omonimo clan attivo in quell'area territoriale. Il ricorso si limita a contestare la sentenza senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegare le numerosissime prove emergenti dalle complesse e articolate indagini. 4. Il secondo motivo è infondato. Con motivazione scevra da manifesta illogicità, il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali si debba ritenere provata responsabilità del ricorrente in merito alla tentata estorsione di cui al capo 4. Dirimente, sul punto, è apparsa, in particolare, la copiosa attività di captazione ambientale e telefonica effettuata (pagg. 17-27 della sentenza impugnata), dimostrativa del ruolo ricoperto dall'odierno ricorrente nella vicenda estorsiva. Come opportunamente rilevato dalla sentenza di appello, dalle conversazioni intercettate è emerso che l’iniziativa estorsiva è partita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto non su sollecitazione della vittima, ma in qualità della sua figura di rilievo in seno alla famiglia mafiosa di Castellamare, al quale il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] si erano rivolti in ossequio alle regole mafiose relative ai rapporti tra diversi mandamenti. Invero, gli elementi probatori hanno dato plasticamente contezza dei numerosi incontri intrattenuti dal ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA], ricevendo le richieste estorsive formulate da quest’ultimo, senza che al contrario sia venuto in rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] agisse nell’interesse della vittima. Le doglianze finiscono, pertanto, con il ricadere nel vizio di genericità, non avendo realmente preso in esame l'intero compendio istruttorio posto a carico del ricorrente. La difesa ha dedotto il travisamento della prova, richiamando il prog. 3931 rit. n. 1051/2016, dal quale non emergerebbe che l’intervento del ricorrente sia stato determinato dal ruolo apicale rivestito, nonché l’intercettazione del 27 settembre 2017. Quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di "au tosu f f i c i enza de l r i co rso " , su f f r aga re l a va l i d i t à de l suo assun to med ian te l a completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). E’ stato ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano - come avvenuto nella specie - meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601). È necessario, pertanto: --a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; --b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; --c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; --d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). È di chiara evidenza come, nel caso in esame, la tecnica espositiva impiegata dal ricorrente non coglie nel segno e non sfugge alle censure di genericità e di mancato rispetto del principio di autosufficienza, atteso che da un lato non ha neppure riportato nel corpo del ricorso la trascrizione del prog. 3931 rit. n. 1051/2016, dall’altro si è limitata a riprodurre parzialmente l’intercettazione del 27 settembre 2017, sicché non ha adempiuto all'onere di allegazione richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso che si presenta, pertanto, generico ed incompleto. 5. Il terzo motivo è inammissibile. Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - il quale punisce la violazione della prescrizione, prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza" - è configurabile, come di recente ribadito, solo in presenza di un'abitualità di comportamenti (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942; Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276945). Questa condizione ricorre sia nel caso di plurimi e stabili contatti con pregiudicati, sia nel caso in cui, pur in presenza di un singolo evento, dalle particolari condizioni di contesto sia nondimeno possibile ritenere, in via logica, la non occasionalità dell'incontro e, dunque, la abitualità della frequentazione (Sez. 7, n. 19574 del 10/01/2019, Fiorentino, n.m.). Quanto alla ricostruzione fenomenica degli accadimenti per i quali è processo, giova solo precisare che il ricorrente era, all'epoca, assoggettato alla misura della sorveglianza speciale, con prescrizione di non accompagnarsi a pregiudicati; secondo l'impianto accusatorio, validato in doppia conforme affermazione di responsabilità, egli si accompagnava invece, in plurime occasioni, con soggetti pregiudicati, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, quindi, sostanzialmente non nega la acclarata frequentazione dell'imputato con il [OSCURATO:PERSONA], ma adduce a giustificazione della stessa il fatto che i due sono proprietari di fondi confinanti, mentre quanto al [OSCURATO:PERSONA] riferisce che si è trattato di soli tre incontri in quattro mesi, tacendo totalmente quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una doglianza che, in primo luogo, non si confronta con il contenuto stesso della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha risposto all'analogo rilievo formulato in sede di gravame, sottolineando come si siano realizzati - contrariamente alla tesi propugnata dalla difesa – reiterati incontri (v. pp. 32-36 della sentenza di appello). Tale considerazione - apprezzabile per tabulas - è restata incontrastata in atti, dato che la difesa nulla vi ha opposto, in sede di ricorso. Può aggiungersi come la deduzione a discolpa (relativamente agli incontri con il [OSCURATO:PERSONA]) risulti, in maniera radicale, inadatta a disgregare la saldezza logica della sentenza impugnata. Il reato, infatti, resta integrato mediante la mera frequentazione con soggetti pregiudicati, in violazione della specifica prescrizione posta a corredo della misura della sorveglianza speciale; ciò indipendentemente dalla natura dei rapporti esistenti, fra il destinatario della misura e il soggetto frequentato. 6. Manifestamente infondato è il quarto motivo in quanto, come si è già rilevato, è precluso in questa sede di legittimità il percorso argomentativo seguito dall’imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal Giudice di merito ai fini della decisione (ex plurimis, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758). Nel caso in esame, la Corte di appello ha opportunamente ritenuto sussistente la penale responsabilità in ordine ai reati in materia di armi, evidenziando che le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi della detenzione delle stesse da parte del ricorrente. La sentenza impugnata dà atto (p. 40) che: --a) le armi sono state trovate nel cd. stallone, posto nelle immediate vicinanze della abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; --b) l’accesso allo stallone era delimitato da un cancello, sicché l’accesso di terzi era possibile solo da terreni circostanti, con il rischio di essere visti dal ricorrente; --c) il [OSCURATO:PERSONA] frequentava giornalmente il cd stallone, avendo gli animali al pascolo, ivi recandosi anche più volte al giorno; --d) le armi erano ben conservate, in quanto oleate, sicché erano state oggetto di manutenzione; --e) l’attività intercettiva aveva dimostrato come in passato negli stessi luoghi, il ricorrente aveva già occultato delle armi. 7. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I n o l t r e , l ' i m p u t a t o d e v e e s s e r e c o n d a n n a t o a l l a r i f u s i o n e d e l l e s p e s e di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie “[OSCURATO:PERSONA]”, che liquida in 4150,00 euro, oltre accessori di legge, nonché deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ETS, Comune di Castellamare del Golfo) che liquida per ciascuna in complessivi 3686,00 euro, oltre accessori di legge. Il ricorrente deve essere anche condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie “[OSCURATO:PERSONA]”, che liquida in 41500,00 euro, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ETS, Comune di Castellamare del Golfo che liquida per ciascuna in complessivi 3686,00 euro, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma il 22/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]