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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 15263/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte di appello di L'Aquila letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ace, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese ; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava quella di primo grado emessa il 15 settembre 2023 dal Tribunale di Teramo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ca unnia in danno di [OSCURATO:PERSONA], appuntato dei carabinieri in servizio presso la stazione CC di Roseto degli Abruzzi, accusato falsamente dei reati ci lesioni personali e violenza privata, rispettivamente commessi il 7 e il 12 agosto 2019.

La sentenza, depositata il 12 giugno 2024, pur contenendo corret:amente l'intestazione e l'imputazione riferita al Pedone, recava la motivazione e il dispositivo relativi ad altro imputato giudicato nella stessa udienza. itenuta attribuibile ad un evidente errore materiale di natura informatica la discordanza e considerato che il dispositivo letto in udienza era riferibile al Pedone, il collegio provvedeva alla correzione dell'errore materiale con procedura ok plano, sostituendo nella sentenza depositata il 12 giugno 2024 alla motivazii me e al dispositivo relativo ad altro imputato la motivazione e il dispositivo re ativo al Pedone, disponendone la notificazione all'imputato e al difensore.

2. Avverso la sentenza, depositata il 16 luglio 2024, ha proposto r corso in data 10 settembre 2024 il difensore del Pedone, che ne chiede l'annu lamento per i motivi di seguito illustrati.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per nullità della correzione materiale della sentenza ex art :. 127 e 130 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.

Evidenzia che la correzione dell'errore materiale è avvenuta dopo il deposito del ricorso per cassazione, sicché la Corte di merito non avrebb ?. potuto correggere l'errore materiale, non avendo più competenza e, comunque, avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio con avviso alle parti, avendo l'appellante interesse ad argomentare in merito ai motivi disattesi.

Rileva, inoltre, che, trattandosi di motivazione mancante, non poteva provveder ;i con la procedura della correzione di errore materiale, peraltro, in ass mza di contradditorio in palese violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 507 cc d. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa nonché vizi della motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare correttamente in ordine alla testin onianza di [OSCURATO:PERSONA], richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sin d31 primo grado, in quanto, benché de relato, era essenziale per valutare VattE ndibilità della persona offesa.

Parlando con un altro carabiniere, [OSCURATO:PERSONA] enico, il teste aveva saputo come si erano svolti i fatti in caserma e appreso k ragioni dell'alterco tra il Pedone e il Marcone, sicché l'omessa motivazione viola il diritto di difesa e integra una nullità assoluta.

2.3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 152 e 530 cod. proc. pen. in relazione all'art. 368 cod. pen. e plurimi vizi della mot vazione per essersi la Corte di appello limitata a ripercorrere le argomentazioni d ?l primo giudice, senza considerare le deduzioni difensive.

Non sono state valJtate le dichiarazioni della persona offesa; la sussistenza del reato ed il dclo della calunnia vengono desunti dalla mera presentazione di una denur cia, poi archiviata; l'episodio è ricostruito in base alle sole immagini del sistema di videosorveglianza della caserma, ipotizzando un dialogo tra l'imputato e il Marcone di cui non vi è prova.

Il teste [OSCURATO:PERSONA] afferma dh?. in sua presenza non vi era stato un contatto fisico tra i due, ma ciò non esc ude che potesse esservi stato prima o dopo; egli non sa, ma suppone, che il Pedc ne fosse nervoso per l'attesa, ma la Corte di appello omette ogni valutazione ;ia delle dichiarazioni dell'imputato, che del comandante della caserma e del teste a difesa, padre dell'imputato; ricostruisce anche il secondo episodio n modo sganciato dalla realtà, ribaltando la dinamica del fatto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non seguiva affatto il Marcone poiché egli abita di fronte alla caserma dei 1:C e nei pressi vi è il supermercato ove il Pedone si sarebbe dovuto recare, rriz ? mentre stava per attraversare, il Marcone era passato a bordo della sua autovettura ad alta velocità, tentando di investirlo e nonostante le sue rimostranze nc n aveva arrestato la marcia neppure per verificare cosa era successo; accertatc si che il supermercato era chiuso, egli non aveva più attraversato la strada, sia hé nulla di anomalo vi fu nel suo comportamento a differenza di quello del Marcor e, la cui versione è illogica e non convincente, ma non è stata attentamente vai Jtata né si è considerato che è inficiata dal risentimento nei confronti del ricorrante.

La Corte ha, inoltre, omesso ogni accertamento sul dolo e non ha tenuto co Ito delle dichiarazioni del comandante della Stazione CC circa il rifiuto del rico; rente di sporgere querela, preferendo una soluzione bonaria, a riprova dell'as ;enza di dolo.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per essersi la Corte di appello limitata a trincerarsi dietro la )resunta gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

È fondato il primo motivo, che ha rilievo preliminare e assorbente.

La sentenza, depositata il 12 giugno 2024 con allegata la motiva2 one e il dispositivo riferiti ad altro imputato, è nulla ex art. 125, comma 3, cd. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione relativa alla posizione del Pedone, ma la Corte di appello ha rimediato all'evidente errore materiale, sostit rendo la motivazione riferita all'imputato, depositando la sentenza corretta e con ipleta in data in data 16 luglio 2024 e disponendone la notificazione all'imputa:o ed al difensore, che ha tempestivamente proposto ricorso.Ciò posto, va rilevato che l'errore, pacificamente comme ;so nel procedimento di confezionamento e di deposito della sentenza-documeito, pur non rendendo inesistente la sentenza, la rende nulla ~, ma ta e nullità non può essere utilmente corretta ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.

È stato condivisibilnnente affermato che non è possibile rimediare ll'errore in oggetto attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in qua ito, pur risultando inalterato il dispositivo letto in udienza, si tratta di un caso di sostanziale assenza della motivazione, che richiede una modifica essen riale del provvedimento, su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudi, :e, non emendabile con detta procedura (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, dep. 2015, L., Rv. 261801; Sl!z. 6, n. 1088 del 06/11/2009, dep. 2010, Estilio, Rv. 245847).

La procedura di correzione dell'errore materiale è testualmente rise -vata ex art. 130 cod. proc. pen. ad emendare errori o omissioni formali, :he non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modi icazione essenziale dell'atto, invece, ravvisabile nel caso di specie, in quanto si è posto rimedio alla radicale assenza di motivazione, redigendo integralnr ente la motivazione mancante.

Ne discende l'irrilevanza della censura, pur formalmente fondata, relativa all'adozione del provvedimento di rettifica con procedura de plano anzich é previa instaurazione del contraddittorio ex art. 130, comma 2, cod. proc. pi!n., non trattandosi, come già detto, di errore materiale emendabile con la pi ocedura indicata.

Peraltro, la motivazione rettificata è stata depositata oltre il termine stabilito nel dispositivo letto in udienza e quando il difensore dell'imputa o aveva già proposto in data 10 luglio 2024 tempestivo ricorso per denunciare I3 nullità della sentenza errata, sicché il ricorso in esame, proposto avverso la :; entenza poi corretta, beneficia, di fatto, di una impropria e non consentita res ituzione nel termine per impugnare.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza inn Dugnata e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquib: per un nuovo giudizio di appelloinonché per la liquidazione delle spese sostem te dalla parte civile costituita in questo giudizio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte di appello di L'Aquila letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ace, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese ; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava quella di primo grado emessa il 15 settembre 2023 dal Tribunale di Teramo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ca unnia in danno di [OSCURATO:PERSONA], appuntato dei carabinieri in servizio presso la stazione CC di Roseto degli Abruzzi, accusato falsamente dei reati ci lesioni personali e violenza privata, rispettivamente commessi il 7 e il 12 agosto 2019. La sentenza, depositata il 12 giugno 2024, pur contenendo corret:amente l'intestazione e l'imputazione riferita al Pedone, recava la motivazione e il dispositivo relativi ad altro imputato giudicato nella stessa udienza. itenuta attribuibile ad un evidente errore materiale di natura informatica la discordanza e considerato che il dispositivo letto in udienza era riferibile al Pedone, il collegio provvedeva alla correzione dell'errore materiale con procedura ok plano, sostituendo nella sentenza depositata il 12 giugno 2024 alla motivazii me e al dispositivo relativo ad altro imputato la motivazione e il dispositivo re ativo al Pedone, disponendone la notificazione all'imputato e al difensore. 2. Avverso la sentenza, depositata il 16 luglio 2024, ha proposto r corso in data 10 settembre 2024 il difensore del Pedone, che ne chiede l'annu lamento per i motivi di seguito illustrati. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per nullità della correzione materiale della sentenza ex art :. 127 e 130 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. Evidenzia che la correzione dell'errore materiale è avvenuta dopo il deposito del ricorso per cassazione, sicché la Corte di merito non avrebb ?. potuto correggere l'errore materiale, non avendo più competenza e, comunque, avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio con avviso alle parti, avendo l'appellante interesse ad argomentare in merito ai motivi disattesi. Rileva, inoltre, che, trattandosi di motivazione mancante, non poteva provveder ;i con la procedura della correzione di errore materiale, peraltro, in ass mza di contradditorio in palese violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 507 cc d. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa nonché vizi della motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare correttamente in ordine alla testin onianza di [OSCURATO:PERSONA], richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sin d31 primo grado, in quanto, benché de relato, era essenziale per valutare VattE ndibilità della persona offesa. Parlando con un altro carabiniere, [OSCURATO:PERSONA] enico, il teste aveva saputo come si erano svolti i fatti in caserma e appreso k ragioni dell'alterco tra il Pedone e il Marcone, sicché l'omessa motivazione viola il diritto di difesa e integra una nullità assoluta. 2.3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 152 e 530 cod. proc. pen. in relazione all'art. 368 cod. pen. e plurimi vizi della mot vazione per essersi la Corte di appello limitata a ripercorrere le argomentazioni d ?l primo giudice, senza considerare le deduzioni difensive. Non sono state valJtate le dichiarazioni della persona offesa; la sussistenza del reato ed il dclo della calunnia vengono desunti dalla mera presentazione di una denur cia, poi archiviata; l'episodio è ricostruito in base alle sole immagini del sistema di videosorveglianza della caserma, ipotizzando un dialogo tra l'imputato e il Marcone di cui non vi è prova. Il teste [OSCURATO:PERSONA] afferma dh?. in sua presenza non vi era stato un contatto fisico tra i due, ma ciò non esc ude che potesse esservi stato prima o dopo; egli non sa, ma suppone, che il Pedc ne fosse nervoso per l'attesa, ma la Corte di appello omette ogni valutazione ;ia delle dichiarazioni dell'imputato, che del comandante della caserma e del teste a difesa, padre dell'imputato; ricostruisce anche il secondo episodio n modo sganciato dalla realtà, ribaltando la dinamica del fatto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non seguiva affatto il Marcone poiché egli abita di fronte alla caserma dei 1:C e nei pressi vi è il supermercato ove il Pedone si sarebbe dovuto recare, rriz ? mentre stava per attraversare, il Marcone era passato a bordo della sua autovettura ad alta velocità, tentando di investirlo e nonostante le sue rimostranze nc n aveva arrestato la marcia neppure per verificare cosa era successo; accertatc si che il supermercato era chiuso, egli non aveva più attraversato la strada, sia hé nulla di anomalo vi fu nel suo comportamento a differenza di quello del Marcor e, la cui versione è illogica e non convincente, ma non è stata attentamente vai Jtata né si è considerato che è inficiata dal risentimento nei confronti del ricorrante. La Corte ha, inoltre, omesso ogni accertamento sul dolo e non ha tenuto co Ito delle dichiarazioni del comandante della Stazione CC circa il rifiuto del rico; rente di sporgere querela, preferendo una soluzione bonaria, a riprova dell'as ;enza di dolo. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per essersi la Corte di appello limitata a trincerarsi dietro la )resunta gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. È fondato il primo motivo, che ha rilievo preliminare e assorbente. La sentenza, depositata il 12 giugno 2024 con allegata la motiva2 one e il dispositivo riferiti ad altro imputato, è nulla ex art. 125, comma 3, cd. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione relativa alla posizione del Pedone, ma la Corte di appello ha rimediato all'evidente errore materiale, sostit rendo la motivazione riferita all'imputato, depositando la sentenza corretta e con ipleta in data in data 16 luglio 2024 e disponendone la notificazione all'imputa:o ed al difensore, che ha tempestivamente proposto ricorso.Ciò posto, va rilevato che l'errore, pacificamente comme ;so nel procedimento di confezionamento e di deposito della sentenza-documeito, pur non rendendo inesistente la sentenza, la rende nulla ~, ma ta e nullità non può essere utilmente corretta ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. È stato condivisibilnnente affermato che non è possibile rimediare ll'errore in oggetto attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in qua ito, pur risultando inalterato il dispositivo letto in udienza, si tratta di un caso di sostanziale assenza della motivazione, che richiede una modifica essen riale del provvedimento, su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudi, :e, non emendabile con detta procedura (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, dep. 2015, L., Rv. 261801; Sl!z. 6, n. 1088 del 06/11/2009, dep. 2010, Estilio, Rv. 245847). La procedura di correzione dell'errore materiale è testualmente rise -vata ex art. 130 cod. proc. pen. ad emendare errori o omissioni formali, :he non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modi icazione essenziale dell'atto, invece, ravvisabile nel caso di specie, in quanto si è posto rimedio alla radicale assenza di motivazione, redigendo integralnr ente la motivazione mancante. Ne discende l'irrilevanza della censura, pur formalmente fondata, relativa all'adozione del provvedimento di rettifica con procedura de plano anzich é previa instaurazione del contraddittorio ex art. 130, comma 2, cod. proc. pi!n., non trattandosi, come già detto, di errore materiale emendabile con la pi ocedura indicata. Peraltro, la motivazione rettificata è stata depositata oltre il termine stabilito nel dispositivo letto in udienza e quando il difensore dell'imputa o aveva già proposto in data 10 luglio 2024 tempestivo ricorso per denunciare I3 nullità della sentenza errata, sicché il ricorso in esame, proposto avverso la :; entenza poi corretta, beneficia, di fatto, di una impropria e non consentita res ituzione nel termine per impugnare. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza inn Dugnata e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquib: per un nuovo giudizio di appelloinonché per la liquidazione delle spese sostem te dalla parte civile costituita in questo giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmi
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