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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19573/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapprese ntante pro tempore, sedente in Roma, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], sezione di Torino, n. 59/14, depositata il 31 dicembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Torino (poi incorporata nel [OSCURATO:SOCIETA]. di seguito incorporato nell’odierna controricorrente) proponeva all’Intendenza di Finanza istanza di rimborso per imposta versata (Irpeg) a seguito della dichiarazione dei redditi 1985 (riferita all’esercizio 1984) relativamente agli interessi su crediti di imposta maturati in tale esercizio.

Altrettanto la stessa Revoc sent annullata faceva per l’imposta Ilor.

Formatosi il silenzio rifiuto, veniva proposto ricorso e la Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA], con le decisioni nn. 41446 e 41447 del 1990, accoglieva i ricorsi.

A seguito dell’appello proposto dall’amministrazione, la Commissione di secondo grado, riuniti i ricorsi, respingeva il gravame.

L’amministrazione si rivolgeva allora alla [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 1328/2012 del 19 luglio 2012, dichiarava estinto il processo per mancato deposito della dichiarazione di persistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 55, d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

Avverso tale decisione l’amministrazione ha proposto ricorso in cassazione, rubricato al R.G. 24390/2013.

2. Contestualmente, l’amministrazione proponeva davanti alla medesima [OSCURATO:PERSONA], avverso la stessa sentenza, ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, num. 4, cod. proc. civ., assumendo di aver in effetti depositato la dichiarazione di persistenza dell’interesse in data 17 dicembre 2008.

Tale ricorso veniva deciso con la sentenza qui impugnata, che dichiarava l’inammissibilità del ricorso per tardività.

3. L’Agenzia ricorre in cassazione avverso tale decisione, affidandosi a un unico motivo.

La contribuente si è difesa a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Pregiudizialmente occorre esaminare le interferenze fra il presente procedimento e quello proposto avverso la sentenza n. 1328/2012, come detto rubricato al R.G. 24390/2013.

Orbene risulta che tale ultimo ricorso, previa sua riunione ad altro connesso (R.G.13921/2013), è stato deciso da questa Corte con sentenza 5 novembre 2021, n. 32122.

Tale sentenza in particolare, affrontando espressamente e risolvendo positivamente la questione sull'ammissibilità del ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione centrale n. 1328/2012, della cui revocazione la sentenza qui impugnata aveva oggetto, disponendo il rinvio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte.

A parte la segnalazione della pendenza del procedimento, fatta dalla difesa erariale nel proprio ricorso introduttivo, nessuna delle parti ha poi fatto presente l’intervenuta definizione di quel giudizio, da cui essendo appunto conseguita la cassazione della revocanda sentenza, ha così determinato il sopravvenuto venir meno dell’interesse a ricorrere nel presente, con conseguente inammissibilità del ricorso.

1.1. In proposito questa Corte ha sì affermato che “Nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione, sia per cassazione, e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della Cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso” (da ultimo Cass.28/03/2019, n. 8689), ma appunto in questo caso l’interesse a coltivare il ricorso in cassazione viene meno, in quanto questa Corte ha già accertato con la richiamata pronuncia di rinvio che “dagli elementi indicati nell'istanza si ricava, inequivocabilmente, la manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio pendente innanzi alla CTC e riguardante l'impugnazione della sentenza n. 2524/1995.

Il fatto che la "dichiarazione di persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio" (v. allegato n. 11), è stata tempestivamente presentata con riguardo ad un ricorso avverso la pronuncia della CTR pubblicata prima del 4 luglio 2009 e sia completa dei suoi elementi identificativi, rende palese l'error in procedendo della CTC che ha ritenuto "non versata" in atti alcuna istanza”.

Orbene oggetto del presente giudizio era come premesso accertare proprio il fatto che la CTC avesse deciso per l’estinzione senza avvedersi del versamento della dichiarazione d’interesse a proseguire, circostanza dunque positivamente accertato invece dalla richiamata sentenza n. 32122 del 2021.

2. Da quanto precede discende la declaratoria di inammissibilità per fatto sopravvenuto, con assorbimento di tutti i motivi di ricorso.

Le spese di lite meritano integrale compensazione in relazione alla sopravvenienza dell’inammissibilità.

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778) P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapprese ntante pro tempore, sedente in Roma, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], sezione di Torino, n. 59/14, depositata il 31 dicembre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Torino (poi incorporata nel [OSCURATO:SOCIETA]. di seguito incorporato nell’odierna controricorrente) proponeva all’Intendenza di Finanza istanza di rimborso per imposta versata (Irpeg) a seguito della dichiarazione dei redditi 1985 (riferita all’esercizio 1984) relativamente agli interessi su crediti di imposta maturati in tale esercizio. Altrettanto la stessa Revoc sent annullata faceva per l’imposta Ilor. Formatosi il silenzio rifiuto, veniva proposto ricorso e la Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA], con le decisioni nn. 41446 e 41447 del 1990, accoglieva i ricorsi. A seguito dell’appello proposto dall’amministrazione, la Commissione di secondo grado, riuniti i ricorsi, respingeva il gravame. L’amministrazione si rivolgeva allora alla [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 1328/2012 del 19 luglio 2012, dichiarava estinto il processo per mancato deposito della dichiarazione di persistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 55, d.l. 25 giugno 2008, n. 112. Avverso tale decisione l’amministrazione ha proposto ricorso in cassazione, rubricato al R.G. 24390/2013. 2. Contestualmente, l’amministrazione proponeva davanti alla medesima [OSCURATO:PERSONA], avverso la stessa sentenza, ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, num. 4, cod. proc. civ., assumendo di aver in effetti depositato la dichiarazione di persistenza dell’interesse in data 17 dicembre 2008. Tale ricorso veniva deciso con la sentenza qui impugnata, che dichiarava l’inammissibilità del ricorso per tardività. 3. L’Agenzia ricorre in cassazione avverso tale decisione, affidandosi a un unico motivo. La contribuente si è difesa a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudizialmente occorre esaminare le interferenze fra il presente procedimento e quello proposto avverso la sentenza n. 1328/2012, come detto rubricato al R.G. 24390/2013. Orbene risulta che tale ultimo ricorso, previa sua riunione ad altro connesso (R.G.13921/2013), è stato deciso da questa Corte con sentenza 5 novembre 2021, n. 32122. Tale sentenza in particolare, affrontando espressamente e risolvendo positivamente la questione sull'ammissibilità del ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione centrale n. 1328/2012, della cui revocazione la sentenza qui impugnata aveva oggetto, disponendo il rinvio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte. A parte la segnalazione della pendenza del procedimento, fatta dalla difesa erariale nel proprio ricorso introduttivo, nessuna delle parti ha poi fatto presente l’intervenuta definizione di quel giudizio, da cui essendo appunto conseguita la cassazione della revocanda sentenza, ha così determinato il sopravvenuto venir meno dell’interesse a ricorrere nel presente, con conseguente inammissibilità del ricorso. 1.1. In proposito questa Corte ha sì affermato che “Nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione, sia per cassazione, e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della Cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso” (da ultimo Cass.28/03/2019, n. 8689), ma appunto in questo caso l’interesse a coltivare il ricorso in cassazione viene meno, in quanto questa Corte ha già accertato con la richiamata pronuncia di rinvio che “dagli elementi indicati nell'istanza si ricava, inequivocabilmente, la manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio pendente innanzi alla CTC e riguardante l'impugnazione della sentenza n. 2524/1995. Il fatto che la "dichiarazione di persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio" (v. allegato n. 11), è stata tempestivamente presentata con riguardo ad un ricorso avverso la pronuncia della CTR pubblicata prima del 4 luglio 2009 e sia completa dei suoi elementi identificativi, rende palese l'error in procedendo della CTC che ha ritenuto "non versata" in atti alcuna istanza”. Orbene oggetto del presente giudizio era come premesso accertare proprio il fatto che la CTC avesse deciso per l’estinzione senza avvedersi del versamento della dichiarazione d’interesse a proseguire, circostanza dunque positivamente accertato invece dalla richiamata sentenza n. 32122 del 2021. 2. Da quanto precede discende la declaratoria di inammissibilità per fatto sopravvenuto, con assorbimento di tutti i motivi di ricorso. Le spese di lite meritano integrale compensazione in relazione alla sopravvenienza dell’inammissibilità. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778) P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Dic
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