CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 13360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27554/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Calabria n. 989/2017 depositata il 20/04/2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 per IVA, IRAP e altro. La contribuente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso. 2. Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile a i sensi dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi. 3. Contro la decisione d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva. Considerato che: 1. In via preliminare, occorre rilevareche: - la contribuente ha depositato in data 30 marzo 2023 richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui ̀ parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi ̀ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia ̀ stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; -l'art. 1, comma 197, della legge cit., come modificato dall’art. 20, lett. c) del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo ̀ sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 2. Va peraltro rilevato che il ricorso per Cassazione è st ato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale. Intema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021). 3. Per effetto di quanto precede, dovendosi in primo luogo assicurare la regolarità del contraddittorio, atteso anche il fatto che la presentazione della domanda di definizione agevolata determina la sospensione dei termini per la proposizione del controricorso, la causa va dunque rinviata a nuovo ruolo, dovendosi ordinare, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione dellanotifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; deve inoltre disporsi l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, ordinando, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e disponendo l’acquisizione dei fas