CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 40940/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 del GIP TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura svolta - riguardante la motivazione spesa a sostegno della disposta confisca obbligatoria ex art 240 bis cp delle somme di denaro sottoposte a sequestro in ragione del titolo di reato ex ad 73 comma 1 TU posto a fondamento della condanna, a pena patteggiata, irrogata al ricorrente- è generica e aspecifica in quanto, a fronte della rilevata assenza di capacità reddituale dell'imputato redditi di lavoro, privo di occupazione reddituale, nulla si evidenza a supporto della rivendicata insussistenza del requisito della sperequazione apprezzato dalla decisione gravata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.