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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10311/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il suo accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza del 2 luglio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 73 e 80, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, nonché [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione e detenzione illecitarmi di cui agli artt. 110, 648, 697 cod. pen., 10,

I. n. 497 del 1974, art. 23,

I. n. 110 del 1975.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha escluso la recidiva reiterata, riconosciuta in primo grado, e ha rideterminato la pena.

Quanto alla Longobardi,Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi probatori valorizzati dalla sentenza di primo grado fossero sufficienti ed idonei a fondare il giudizio di responsabilità, mentre ha escluso la configurabilità della fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso lo stabile inserimento della donna nel mercato degli stupefacenti e del carattere organizzato e non occasionale della sua partecipazione ai singoli episodi di spaccio.

Aveva inoltre negato la concessione delle attenuanti generiche non ravvisando elementi suscettibili di positiva valutazione in tal senso.

Ad analoghe conclusioni la sentenza impugnata era pervenuta anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], i giudici di secondo grado avevano fondato il giudizio di responsabilità del medesimo sul contenuto di una telefonata intercorsa tra costui e [OSCURATO:PERSONA] circa due ore dopo la perquisizione effettuata dalla PG e che aveva portato al rinvenimento e al sequestro di diverse armi di provenienza delittuosa, nonché numerosi proiettili e cartucce, occultate in un vano ricavato in una costruzione in muratura.

La Corte d'appello aveva ritenuto che, con linguaggio criptico, il Gallo avesse informato il [OSCURATO:PERSONA] di quanto avvenuto e che la reazione avuta da costui attestasse la sua piena consapevolezza dell'esistenza delle armi e del loro occultamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza denunciando la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il giudice di appello si sarebbe limitato a riportare pedissequamente la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e avrebbe risposto alle censure formulate con l'appello in modo superficiale, basandosi su considerazioni e circostanze impossibili da verificare e smentite dagli atti.

Ingiusta e non adeguatamente motivata sarebbe la riduzione della pena nei confronti della Longobardi, anche alla luce della circostanza che ella aveva rinunciato ai motivi di merito, senza però beneficiare di trattamenti di favore.

La motivazione, inoltre, sarebbe viziata perché sorretta da una ricostruzione dei fatti di natura meramente virtuale o extraprocessuale.

3. Anche il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia.

3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 546 e 533, comma 1, cod. proc. pen., travisamento della prova, insufficienza e inadeguatezza della motivazione; mancata analisi delle doglianze proposte nell'atto di appello concernenti l'inconsistenza degli elementi indiziari posti a fondamento della responsabilità del ricorrente; mancata disamina delle risultanze fattuali e istruttorie.

Ad avviso della difesa, l'unico elemento a carico del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe costituito da una telefonata con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, durata pochi secondi nella quale si parlava di alcune perquisizioni subite da un comune parente, [OSCURATO:PERSONA].

Il contenuto di tale conversazione sarebbe del tutto generico, tanto che il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inconsistente il quadro probatorio che nel frattempo non era mutato.

Il ricorrente lamenta, altresì, il travisamento della prova in quanto la Corte territoriale avrebbe basato il giudizio di responsabilità sul fatto che dopo quattro ore dall'inizio della perquisizione, e dopo due ore dalle altre intercettazioni, il Gallo aveva contattato il [OSCURATO:PERSONA] per informarlo dei fatti.

In realtà, sostiene il ricorrente, sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] a telefonare al Gallo e dal tenore della conversazione emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro di quanto era successo.

Ciò sarebbe confermato anche dal Tribunale del riesame che aveva dato alla conversazione la medesima interpretazione.

Da questo fraintendimento sarebbe conseguito l'erroneo giudizio dei Giudici di appello che hanno fondato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che egli era stato contattato dal Gallo per informarlo dell'accaduto.

Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valutato l'oggetto della conversazione captata, ritenendo che essa si riferisse alle armi, mentre nulla si ricaverebbe in tal senso.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia la erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione, nonché l'eccessiva misura della pena.

Si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e la mancanza di idonea motivazione di tale diniego.

In tal modo si sarebbe pervenuti ad una commisurazione della pena eccessiva rispetto all'entità del fatto, e ad elevati aumenti per la continuazione, senza dare conto del percorso logico seguito.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Essi appaiono palesemente generici, perché articolati in proposizioni auto- assertive, con valenza astratta e senza alcun effettivo collegamento con le vicende del processo.

Le censure svolte risultano intrinsecamente indeterminate, risolvendosi in una confutazione meramente teorica della sentenza impugnata, e non contengono alcun concreto riferimento ai fatti del processo né alla lettura datane dalla Corte territoriale.

Esse omettono di indicare precise carenze argomentative della sentenza stessa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a suo fondamento (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Si tratta di censure che comunque difettano della necessaria correlazione con le ragioni della condanna (v.

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109), la quale risulta fondata su una completa ricognizione del quadro probatorio e su una sua valutazione non palesemente illogica.

In particolare, nessuna doglianza specifica è stata articolata con riguardo alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Altrettanto generiche sono le censure concernenti la posizione della Longobardi, le quali si appuntano sul trattamento sanzionatorio,di cui si contesta la determinazione in quanto fondata su ricostruzione basata «su riferimenti di natura virtuale o extraprocessuale» e che non avrebbe tenuto conto della rinuncia ai motivi di appello assolutori effettuata dalla ricorrente.

In realtà, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la quantificazione della pena inflitta, specificando che essa, non solo è congrua alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è altresì di poco superiore al minimo di legge e gli aumenti inflitti a titolo di continuazione sono affatto modesti, considerate alle modalità della condotta così come ricostruite.

2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2.1. Il primo motivo di censura, articolato in diversi profili, è privo di pregio.

Destituito di fondamento è il primo profilo della censura, con il quale si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive svolte nell'atto d'appello.I giudici d'appello hanno fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sulla telefonata intercorsa tra costui e [OSCURATO:PERSONA], considerando sia il contesto in cui essa si era svolta, sia il suo contenuto.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha evidenziato come essa fosse stata preceduta dalla telefonata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e da quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe svoltesi alle ore 12.29, nonché dalla conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle ore 12,41, nelle quali si dava conto, quasi in tempo reale, dell'attività di perquisizione e sequestro delle armi da parte della Polizia giudiziaria.

I giudici d'appello davano altresì atto che tali soggetti erano tutti legati da rapporti di parentela e che abitavano quasi tutti in un edificio limitrofo al luogo in cui erano state rinvenute le armi occultate.

Quanto al secondo aspetto, concernente la telefonata intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] alle ore 14.09, la Corte territoriale, analizzandone il contenuto, ha ritenuto che essa, nonostante il linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, rendesse chiaro che il ricorrente era consapevole dell'esistenza delle armi nascoste e che nel corso della conversazione apprendeva che esse erano state scoperte dalla P.G.

Al riguardo occorre rilevare che - come correttamente affermato dalla sentenza impugnata - il contenuto della conversazione intercettata ben può fondare, da solo e senza necessità di riscontri ulteriori, il giudizio di responsabilità, dovendo ad esso riconoscersi valore probatorio pieno e non avendo valore vincolante la diversa valutazione operata in proposito dal Tribunale del riesame.

Deve, altresì, ribadirsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimís, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784).

Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650).

Inoltre, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro.

Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello, con motivazione del tutto congrua, coerente ed adeguata, ha analizzato ed interpretato il contenuto della conversazione telefonica ritendendo, innanzitutto, che il linguaggio utilizzato fosse criptico, non avendo altrimenti alcun senso logico, sicché il riferimento operato dagli interlocutori ai «parenti», e il contesto della frase pronunciata dal Gallo in cui tale termine è inserito («Tutti i parenti sono venuti e hanno trovato», e poi «Tutti i parenti sono venuti e hanno trovato tutti»), doveva intendersi operato alle armi nascoste e scoperte dalla PG.

Che questo fosse il significato delle espressioni usate e che il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole, viene desunto dalla reazione avuta alla notizia, allorché - dopo una prima richiesta di chiarimenti - il ricorrente ne comprendeva il significato, accogliendo la richiesta del Gallo di andare da lui, richiesta che in un primo tempo lo aveva visto esitare.

2.2. Nell'operare tale ricostruzione, inoltre, la sentenza impugnata, ad onta di quanto sostenuto nel ricorso, ha specificamente tenuto conto dei motivi di appello proposti dal [OSCURATO:PERSONA], confrontandosi con essi ed escludendone la fondatezza.

Ed invero, quanto alla richiesta di spiegazioni avanzata dal ricorrente a fronte dell'affermazione del Gallo sopra richiamata, la Corte territoriale ha escluso che essa fosse dovuta, come sostenuto dalla difesa, al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro delle armi e del loro nascondiglio, ritenendo che l'iniziale incomprensione dipendesse dal fatto che egli si era appena svegliato e dal linguaggio criptico utilizzato dal Gallo; piuttosto, i giudici di appello rinvengono la conferma della conoscenza delle armi da parte del ricorrente nella reazione da questi avuta non appena aveva compreso il significato delle affermazioni dell'interlocutore.

La sentenza impugnata, inoltre, si fa specificamente carico della ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa, escludendone la fondatezza con motivazione congrua ed esaustiva, affermando che il riferimento operato dal Gallo «a qualcosa di molteplice», cioè a «tutti i parenti», non consentiva di riferire l'espressione all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto poco prima notizie.2.3.

In tale contesto ricostruttivo e motivazionale, la denunciata circostanza che la Corte d'appello, a differenza dei giudici di primo grado, abbia equivocato su chi dei due interlocutori avesse effettuato la telefonata non incrina la solidità della ricostruzione operata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento questo Collegio condivide, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01).

Ebbene, nella specie il denunciato vizio di travisamento della prova non sussiste.

Il fatto che la telefonata su cui la Corte d'appello fonda il proprio giudizio di responsabilità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sia partita da costui, al fine di avere notizie di [OSCURATO:PERSONA], e non già - come erroneamente ritenuto dai giudici di secondo grado - che fosse stato il Gallo a contattare il ricorrente, non è in grado di mettere in crisi la ricostruzione operata nella sentenza impugnata.

Non risulta infatti inciso il contenuto e il significato della medesima e, specificamente, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo un'iniziale incertezza, abbia compreso il linguaggio criptico utilizzato dal Gallo e il riferimento da questi operato alla scoperta delle armi, e che dunque tale conversazione costituisca dimostrazione della consapevolezza che il ricorrente aveva dell'esistenza di armi occultate.

3. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il difetto di motivazione in ordine a tale diniego.

Nel riconoscere o negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e indichi, anche richiamandoli, gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in modo del tutto congruo, richiamando: a) la non incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA]; b) la gravità dei fatti, trattandosi di armi micidiali, tra cui una mitraglietta da guerra con puntatore laser e due pistole con matricola abrasa, numerosi proiettili e caricatori; c) la circostanza che il ricorrente non aveva fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti.

4. In conclusione, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascuno.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il suo accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 2 luglio 2021 la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 73 e 80, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, nonché [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione e detenzione illecitarmi di cui agli artt. 110, 648, 697 cod. pen., 10, I. n. 497 del 1974, art. 23, I. n. 110 del 1975. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha escluso la recidiva reiterata, riconosciuta in primo grado, e ha rideterminato la pena. Quanto alla Longobardi,Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi probatori valorizzati dalla sentenza di primo grado fossero sufficienti ed idonei a fondare il giudizio di responsabilità, mentre ha escluso la configurabilità della fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso lo stabile inserimento della donna nel mercato degli stupefacenti e del carattere organizzato e non occasionale della sua partecipazione ai singoli episodi di spaccio. Aveva inoltre negato la concessione delle attenuanti generiche non ravvisando elementi suscettibili di positiva valutazione in tal senso. Ad analoghe conclusioni la sentenza impugnata era pervenuta anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], i giudici di secondo grado avevano fondato il giudizio di responsabilità del medesimo sul contenuto di una telefonata intercorsa tra costui e [OSCURATO:PERSONA] circa due ore dopo la perquisizione effettuata dalla PG e che aveva portato al rinvenimento e al sequestro di diverse armi di provenienza delittuosa, nonché numerosi proiettili e cartucce, occultate in un vano ricavato in una costruzione in muratura. La Corte d'appello aveva ritenuto che, con linguaggio criptico, il Gallo avesse informato il [OSCURATO:PERSONA] di quanto avvenuto e che la reazione avuta da costui attestasse la sua piena consapevolezza dell'esistenza delle armi e del loro occultamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza denunciando la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il giudice di appello si sarebbe limitato a riportare pedissequamente la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado e avrebbe risposto alle censure formulate con l'appello in modo superficiale, basandosi su considerazioni e circostanze impossibili da verificare e smentite dagli atti. Ingiusta e non adeguatamente motivata sarebbe la riduzione della pena nei confronti della Longobardi, anche alla luce della circostanza che ella aveva rinunciato ai motivi di merito, senza però beneficiare di trattamenti di favore. La motivazione, inoltre, sarebbe viziata perché sorretta da una ricostruzione dei fatti di natura meramente virtuale o extraprocessuale. 3. Anche il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia. 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 546 e 533, comma 1, cod. proc. pen., travisamento della prova, insufficienza e inadeguatezza della motivazione; mancata analisi delle doglianze proposte nell'atto di appello concernenti l'inconsistenza degli elementi indiziari posti a fondamento della responsabilità del ricorrente; mancata disamina delle risultanze fattuali e istruttorie. Ad avviso della difesa, l'unico elemento a carico del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe costituito da una telefonata con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, durata pochi secondi nella quale si parlava di alcune perquisizioni subite da un comune parente, [OSCURATO:PERSONA]. Il contenuto di tale conversazione sarebbe del tutto generico, tanto che il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inconsistente il quadro probatorio che nel frattempo non era mutato. Il ricorrente lamenta, altresì, il travisamento della prova in quanto la Corte territoriale avrebbe basato il giudizio di responsabilità sul fatto che dopo quattro ore dall'inizio della perquisizione, e dopo due ore dalle altre intercettazioni, il Gallo aveva contattato il [OSCURATO:PERSONA] per informarlo dei fatti. In realtà, sostiene il ricorrente, sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] a telefonare al Gallo e dal tenore della conversazione emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro di quanto era successo. Ciò sarebbe confermato anche dal Tribunale del riesame che aveva dato alla conversazione la medesima interpretazione. Da questo fraintendimento sarebbe conseguito l'erroneo giudizio dei Giudici di appello che hanno fondato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che egli era stato contattato dal Gallo per informarlo dell'accaduto. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valutato l'oggetto della conversazione captata, ritenendo che essa si riferisse alle armi, mentre nulla si ricaverebbe in tal senso. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia la erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione, nonché l'eccessiva misura della pena. Si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e la mancanza di idonea motivazione di tale diniego. In tal modo si sarebbe pervenuti ad una commisurazione della pena eccessiva rispetto all'entità del fatto, e ad elevati aumenti per la continuazione, senza dare conto del percorso logico seguito. Motivi della decisione 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Essi appaiono palesemente generici, perché articolati in proposizioni auto- assertive, con valenza astratta e senza alcun effettivo collegamento con le vicende del processo. Le censure svolte risultano intrinsecamente indeterminate, risolvendosi in una confutazione meramente teorica della sentenza impugnata, e non contengono alcun concreto riferimento ai fatti del processo né alla lettura datane dalla Corte territoriale. Esse omettono di indicare precise carenze argomentative della sentenza stessa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a suo fondamento (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Si tratta di censure che comunque difettano della necessaria correlazione con le ragioni della condanna (v. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109), la quale risulta fondata su una completa ricognizione del quadro probatorio e su una sua valutazione non palesemente illogica. In particolare, nessuna doglianza specifica è stata articolata con riguardo alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto generiche sono le censure concernenti la posizione della Longobardi, le quali si appuntano sul trattamento sanzionatorio,di cui si contesta la determinazione in quanto fondata su ricostruzione basata «su riferimenti di natura virtuale o extraprocessuale» e che non avrebbe tenuto conto della rinuncia ai motivi di appello assolutori effettuata dalla ricorrente. In realtà, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la quantificazione della pena inflitta, specificando che essa, non solo è congrua alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è altresì di poco superiore al minimo di legge e gli aumenti inflitti a titolo di continuazione sono affatto modesti, considerate alle modalità della condotta così come ricostruite. 2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Il primo motivo di censura, articolato in diversi profili, è privo di pregio. Destituito di fondamento è il primo profilo della censura, con il quale si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive svolte nell'atto d'appello.I giudici d'appello hanno fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sulla telefonata intercorsa tra costui e [OSCURATO:PERSONA], considerando sia il contesto in cui essa si era svolta, sia il suo contenuto. Quanto al primo aspetto, la Corte ha evidenziato come essa fosse stata preceduta dalla telefonata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e da quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe svoltesi alle ore 12.29, nonché dalla conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle ore 12,41, nelle quali si dava conto, quasi in tempo reale, dell'attività di perquisizione e sequestro delle armi da parte della Polizia giudiziaria. I giudici d'appello davano altresì atto che tali soggetti erano tutti legati da rapporti di parentela e che abitavano quasi tutti in un edificio limitrofo al luogo in cui erano state rinvenute le armi occultate. Quanto al secondo aspetto, concernente la telefonata intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] alle ore 14.09, la Corte territoriale, analizzandone il contenuto, ha ritenuto che essa, nonostante il linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, rendesse chiaro che il ricorrente era consapevole dell'esistenza delle armi nascoste e che nel corso della conversazione apprendeva che esse erano state scoperte dalla P.G. Al riguardo occorre rilevare che - come correttamente affermato dalla sentenza impugnata - il contenuto della conversazione intercettata ben può fondare, da solo e senza necessità di riscontri ulteriori, il giudizio di responsabilità, dovendo ad esso riconoscersi valore probatorio pieno e non avendo valore vincolante la diversa valutazione operata in proposito dal Tribunale del riesame. Deve, altresì, ribadirsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimís, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello, con motivazione del tutto congrua, coerente ed adeguata, ha analizzato ed interpretato il contenuto della conversazione telefonica ritendendo, innanzitutto, che il linguaggio utilizzato fosse criptico, non avendo altrimenti alcun senso logico, sicché il riferimento operato dagli interlocutori ai «parenti», e il contesto della frase pronunciata dal Gallo in cui tale termine è inserito («Tutti i parenti sono venuti e hanno trovato», e poi «Tutti i parenti sono venuti e hanno trovato tutti»), doveva intendersi operato alle armi nascoste e scoperte dalla PG. Che questo fosse il significato delle espressioni usate e che il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole, viene desunto dalla reazione avuta alla notizia, allorché - dopo una prima richiesta di chiarimenti - il ricorrente ne comprendeva il significato, accogliendo la richiesta del Gallo di andare da lui, richiesta che in un primo tempo lo aveva visto esitare. 2.2. Nell'operare tale ricostruzione, inoltre, la sentenza impugnata, ad onta di quanto sostenuto nel ricorso, ha specificamente tenuto conto dei motivi di appello proposti dal [OSCURATO:PERSONA], confrontandosi con essi ed escludendone la fondatezza. Ed invero, quanto alla richiesta di spiegazioni avanzata dal ricorrente a fronte dell'affermazione del Gallo sopra richiamata, la Corte territoriale ha escluso che essa fosse dovuta, come sostenuto dalla difesa, al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro delle armi e del loro nascondiglio, ritenendo che l'iniziale incomprensione dipendesse dal fatto che egli si era appena svegliato e dal linguaggio criptico utilizzato dal Gallo; piuttosto, i giudici di appello rinvengono la conferma della conoscenza delle armi da parte del ricorrente nella reazione da questi avuta non appena aveva compreso il significato delle affermazioni dell'interlocutore. La sentenza impugnata, inoltre, si fa specificamente carico della ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa, escludendone la fondatezza con motivazione congrua ed esaustiva, affermando che il riferimento operato dal Gallo «a qualcosa di molteplice», cioè a «tutti i parenti», non consentiva di riferire l'espressione all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto poco prima notizie.2.3. In tale contesto ricostruttivo e motivazionale, la denunciata circostanza che la Corte d'appello, a differenza dei giudici di primo grado, abbia equivocato su chi dei due interlocutori avesse effettuato la telefonata non incrina la solidità della ricostruzione operata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento questo Collegio condivide, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01). Ebbene, nella specie il denunciato vizio di travisamento della prova non sussiste. Il fatto che la telefonata su cui la Corte d'appello fonda il proprio giudizio di responsabilità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sia partita da costui, al fine di avere notizie di [OSCURATO:PERSONA], e non già - come erroneamente ritenuto dai giudici di secondo grado - che fosse stato il Gallo a contattare il ricorrente, non è in grado di mettere in crisi la ricostruzione operata nella sentenza impugnata. Non risulta infatti inciso il contenuto e il significato della medesima e, specificamente, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo un'iniziale incertezza, abbia compreso il linguaggio criptico utilizzato dal Gallo e il riferimento da questi operato alla scoperta delle armi, e che dunque tale conversazione costituisca dimostrazione della consapevolezza che il ricorrente aveva dell'esistenza di armi occultate. 3. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il difetto di motivazione in ordine a tale diniego. Nel riconoscere o negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e indichi, anche richiamandoli, gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in modo del tutto congruo, richiamando: a) la non incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA]; b) la gravità dei fatti, trattandosi di armi micidiali, tra cui una mitraglietta da guerra con puntatore laser e due pistole con matricola abrasa, numerosi proiettili e caricatori; c) la circostanza che il ricorrente non aveva fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti. 4. In conclusione, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascuno. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 10311/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris