CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27256-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 968/2018 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 23 dicembre 2005 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un appartamento acquistato dal padre, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amore, proprietari di due appartamenti laterali rispetto al proprio, chiedendo che, accertata la comproprietà della corte (parte comune dell’edificio di edilizia economica e popolare in cui sono situati i tre appartamenti, corte “distinta al catasto urbano del comune di Cerchio al foglio 5, particella n. 862”) i convenuti fossero condannati alla rimozione delle opere da loro realizzate sulla corte medesima, opere impeditive il legittimo e pieno godimento dell’attrice. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 410/2012, accoglieva parzialmente la domanda: accertava che le opere eseguite da Meogrossi insistono sulla particella n. 2122, di sua esclusiva proprietà, mentre ha condannato D’Amore a rimuovere il cancello e la recinzione, nonché a risarcire il danno subito da parte attrice per il mancato godimento dell’area oggetto di causa, danno quantificato in via equitativa in euro 1.500. 2. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]Amore, che lamentava il travisamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, essendo stato stabilito dal consulente tecnico d’ufficio che le contestate opere insistono sulla particella n. 1447 (derivata dal frazionamento non già della particella n. 862, bensì da quello della particella n. 863) di proprietà demaniale, avendo in tal modo il giudice disposto la rimozione dei manufatti insistenti su un fondo sul quale l’attrice non può vantare alcun diritto, dovendosi piuttosto dichiarare la sua carenza di legittimazione ad agire. La Corte d’appello di L’Aquila – con sentenza 24 maggio 2018, n. 968 – ha accolto il gravame e ha riformato la sentenza di prime cure. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Resistono con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]Amore indicati in epigrafe. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Con il primo motivo si censura, “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., sotto il profilo della mancata ricerca della comune intenzione dei contraenti ai fini dell’individuazione della corte oggetto del contratto”: il giudice di appello ha erroneamente ritenuto, sulla scorta di quanto sostenuto dall’appellante, che l’area sulla quale la ricorrente può vantare il diritto di comproprietà corrisponde alla particella n. 862 del catasto terreni e non alla particella n. 1447 dello stesso catasto terreni; l’errore è legato al fatto che nell’atto di compravendita del 1998 il notaio si è limitato a indicare la corte pertinenziale con il solo n. 862 senza specificare il catasto di riferimento; il giudice d’appello ha omesso qualunque approfondimento rispetto al contratto, in particolare omettendo l’indagine sulla comune intenzione dei contraenti che avrebbe fatto luce sul punto, chiarendo che la particella indicata era relativa al catasto urbano e non a quello dei terreni; nella mappa del catasto urbano si vede infatti chiaramente come la particella n. 862 abbia assorbito quella n. 863,costituendo un’unica area. 2. Con il secondo motivo si lamenta, “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1327 c.c., per avere dato una interpretazione del contratto secondo la quale la parte relativa all’alienazione della corte non assume alcun effetto giuridico”: l’interpretazione data dal giudice d’appello alla clausola contrattuale con cui venivano ceduti i diritti di corte in favore del dante causa della ricorrente conduce a una totale inefficacia giuridica della clausola stessa, in quanto la particella n. 862 del catasto terreni corrisponde a un’area di proprietà del Comune di Cerchio su cui il Demanio non aveva potere dispositivo, così violando il precetto di cui all’art. 1367 c.c. 3. Con il terzo motivo si denuncia, “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativamente al mancato accertamento del posizionamento delle recinzioni sulla particella n. 862”: non è stato esaminato il fatto dirimente del posizionamento delle recinzioni eseguite, in quanto il giudice d’appello “non ha minimamente preso in considerazione il catasto urbano”. I motivi non possono essere accolti. La ricorrente contesta la conclusione cui è giunto – sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado – il giudice d’appello, ossia la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto la domanda da ella proposta, di condanna alla rimozione delle opere poste in essere dal convenuto D’Amore su una corte di cui ella è comproprietaria (e identificata con la particella n. 862), ha ad oggetto il fondo identificato con la particella n. 1447, derivata dal frazionamento di quella n. 863, e non della particella n. 862. Tale conclusione la ricorrente contesta sostenendo che la particella n. 862 abbia in realtà assorbito quella n. 863, come risulterebbe chiaramente dalla mappa del catasto urbano. Sarebbe così stato erroneamente interpretato il contratto di acquisto della ricorrente (contratto ove si fa riferimento alla sola particella n. 862) e non sarebbe stato correttamente considerato il posizionamento delle opere. La tesi che sta alla base dei motivi, ossia l’assorbimento della particella n. 863 in quella n. 862, è tesi che è stata smentita dal giudice d’appello. La Corte d’appello (pp. 6-7 della sentenza impugnata) afferma infatti che la prospettazione della ricorrente non è risultata provata, essendo negata da una serie di elementi di fatto (l’iscrizione di entrambe le particelle al catasto terreni, l’esclusione per entrambe della natura di corte del fabbricato, la soppressione della particella n. 863 oltre l’anno di allegazione dell’estratto di mappa del nuovo catasto urbano e ben oltre la data di trasferimento delle singole unità immobiliari, la circostanza che al momento dell’accatastamento della proprietà della particella n. 1447 la proprietà della originaria particella n. 863 e della particella 862 fosse in capo a soggetti diversi ed essendo l’estratto di mappa invocato dalla ricorrente un semplice “abbozzo di mappa rilevato a vista”). Si tratta di un accertamento in fatto, che spettava al giudice di merito compiere e che, in quanto motivato, non può essere sindacato da questa Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a nor