CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 14833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROC.GEN.CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6z, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Salvatore MARLETTA, per il tramite del difensore, ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione avverso il provvedimento del 9 dicembre 2022, con il quale il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di "emissione di un provvedimento di cumulo generale", confermando la correttezza del cumulo emesso in data 22 marzo 2019. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile direttamente nella presente sede, avendo potuto l'interessato eventualmente avvalersi dello strumento dell'incidente di esecuzione da promuovere davanti al giudice competente. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, secondo quanto previsto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinarsi in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente