CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'esecuzione dell'ordine di demolizione n. 52/2012 R.E.S.A. emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli il 5-15/20/2012 in relazione alle opere abusive di cui alla sentenza n. 7918/2017 della Corte di appello di Napoli (emessa il 23.10.2017 e divenuta irrevocabile il 24.04.2000). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto del primo motivo dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto la violazione dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 04/09/2020, divenuta irrevocabile. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che l'ordine di demolizione delle opere abusive dovesse ricomprendere anche la parte preesistente dell'edificio, sia perché agevolmente separabili dalle opere abusive sia perché la stessa Corte di appello con la precedente ordinanza del 4.9.2020 aveva stabilito che la demolizione dovesse riguardare solo le opere abusive. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha ritenuto correttamente eseguito l'ordine di i- demolizione, evidenziando, con apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, che le opere abusive avevano inglobato il manufatto originario, realizzando in maniera organica un'unica costruzione, che prescindeva dall'immobile originario, del quale non si rinveniva alcun sia pur minimo residuato; pertanto, l'intervento demolitorio non poteva che interessare l'intero manufatto, unitariamente considerato, non avendo l'istante neppure dimostrato l'allegata agevole separabilità delle opere abusive dal preesistente manufatto. La valutazione in fatto del Giudice di merito, in quanto congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Sez.3, n.19090 del 13/02/2013, Rv.255891, che ha affermato che "la valutazione sulla effettuabilità della demolizione con o senza pregiudizio per la parte non abusiva è una quaestio facti che compete al Giudice dell'esecuzione, e, come tale, non direttamente sindacabile dal giudice di legittimità, il cui controllo può dispiegarsi solo attraverso un vizio motivazionale"), nonchè conforme ai principi di diritti affermati da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che questa Corte ha affermato che l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato ritenendo tale il caso in cui sia stato il medesimo a realizzare l'abuso sull'iniziale manufatto o, comunque, a tollerare la realizzazione delle opere (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv.281474 - 01). Da tanto discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d