CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 27610/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3545-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] VISIVA S. ALESSIO - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] I CIECHI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2674/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 2921/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3545/2021 Cron. Rep. Ud.16/04/2025 La ricorrente, operatore per l’assistenza tiflodidattica, titolare di una serie di contratti a termine a titolo di Co.co.co., agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la conversione dei vari rapporti in un unicorapporto subordinato a tempo indeterminato a far data dal primo contratto, oltre alledifferenze retributive e al risarcimento danno. Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti gli elementi per il riconoscimento della subordinazione e la concreta esplicazione del rapporto in modalità tipiche dell’autonomia. [OSCURATO:PERSONA]Appello, aderendo alle motivazioni del Tribunale, rigettava l’impugnazione sulla base delle seguenti motivazioni: (i) assenza di prova di un reale vincolo di assoggettamento gerarchico; (ii) introduzione in appello di una nuova causa petendi in violazione dell’art. 437 c.p.c., ossia la censura relativa alla assenza di un progetto specifico nei contratti succedutisi nel tempo; la questione della illegittimità dei contratti a progetto è stata prospettata solo implicitamente nell’allegazione della natura subordinata del rapporto di lavoro; (iii) impossibilità di conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dato il carattere pubblicistico dell’ente. Ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi cui resisteva con controricorso l’Azienda di Servizi alla persona disabile visiva S. Alessio-Margherita di Savoia (già [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] I CIECHI). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso s i deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 414c.p.c., 435 c.p.c., 437 c . p . c . 112 c.p.c., anche in relazione agli articoli 1362 e seguenti c.c., nella parte in cui la sentenza appellata ha ritenuto un inammissibile novum in appello la censura relativa all'assenza di un progetto specifico nel contratto di lavoro della ricorrente, omettendo di considerare e / o illegittimamente valutando la causa petendi formulata nel ricorso introduttivo di lite e comunque l'assenza di un ampliamento del t hema decidendum. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 , c.c. , dell'art 2094 , c. c ., dell'art . 112, c.p.c.e dell'art 36 del D.LGS . 165 / 2001 e dell'articolo 1 del D.LGS. 368/2001 e dell'articolo 1362,c.c. e seguenti n ella parte in cuila sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento del danno cosiddetto comunitario e di pagamento delle differenze retributive derivanti dall'accertamento la natura subordinata del rapporto per impossibilità di una conversione del rapporto di lavoro in ragione del carattere pubblicistico dell'ente. 3. Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 , c . p . c ., 112 , c . p . c ., 414 , c.p.c., 437, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto dirimente il divieto di conversione del rapporto ai fini dell'accoglimento delle domande che postulano la natura subordinata del rapporto e l'abuso del contratto a termine ai fini di un risarcimento. 4. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica. La Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile la censura avente ad oggetto la assenza di progetto sulla base di una corretta interpretazione della domanda contenuta nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.. Tale giudizio di inammissibilità non può che essere confermato, atteso che il motivo di ricorso, nel riprodurre alcuni stralci del ricorso introduttivo,non rispetta il requisito minimo di autosufficienza richiesto a pena di inammissibilità. Al riguardo, va premesso che il ricorso in cassazione deve conformarsi al principio di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. 1 -, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 ) e, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza,ed in quale sede e modo essa sia stata provata o eventualmente ritenuta pacifica (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022). Va inoltre precisato (Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022) che l’anzidetto principio anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. Orbene, le parti del ricorso di primo grado riportate nella censura in esame, al di là del mero richiamo alla giurisprudenza di legittimità, non contengono specifiche allegazioni in ordine ad eventuali profili di illegittimità dei singoli contratti intercorsi fra le parti: gli stralci riportati non sono sufficienti a configurare una vera e propria domanda avente ad oggetto la nullità dei contratti di collaborazione per l’assenza di progetto. Né la parte riporta la decisione adottata sul punto dal tribunalee come la questione dell’assenza di un progetto sia statadevoluta alla corte d’appello . Ora a fronte di un’espressa motivazione della corte d’appello circa la novità della questione il motivo difetta di specificità e di pertinenza. Va peraltro ricordato che l'interpretazionedata dal giudice dimerito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art.112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass. n. 34762/2024). La causa come risulta dall’esame della sentenza impugnata è interamente incentrata sull’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro quale conseguenza della apposizione di un termine illegittimo. Riguardo al profilo di critica afferente alla asserita errata affermazione della Corte territoriale della impossibilità di conversione del rapporto, al fine di ritenere infondata la domanda di riconoscimento della natura subordinata in relazione alla eccepita carenza di progetto, non si può che ribadire come la Corte distrettuale fondi la sua decisione sulla carenza dei presupposti della subordinazione, laddove afferma che: “il rapporto di lavoro intercorso fra la Laurenzi e il Centro non aveva natura subordinata”, prescindendo totalmente dall’esame della mancanza di progetto in quanto inammissibile per divieto di novum. Pertanto, anche tale profilo di censura è inammissibile trovando fondamento sulle ragioni articolate nel primo motivo. 5. Il terzo motivo è conseguentemente infondato, giacché le domande ritenute assorbite, come lo stesso ricorrente ammette (v. p. 14 del ricorso), supponevano l’accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità del contratto a progetto. Non si può infatti non rilevare che l’assorbimento operato dalla Corte di Appello risulta corretto nella misura in cui ha ritenuto non esaminabili le domande risarcitorie, attesa la natura non subordinata del rapporto di lavoro. Del tutto generica –oltre che inammissibilmente dedotta - è poi la censura inerente il mancato riconoscimento del danno comunitario. 7. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite secondo il principio della soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso di € 4 .000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a