CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34118/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ,riguardante l'affermazione di responsabilità / costituisce una inammissibile alternativa ricostruzione del dato probatorio, sulla base di allegazioni in sede di ricorso, in assenza di vizi logici e giuridici delal sentenza impugnata; Ritenuto che anche il secondo motivo, riguardante l'elemento psicologico del reato e l'incapacità transitoria, è una reiterazione della questione in fatto proposta in appello /alla quale la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, sul rilievo della consapevole condotta tenuta e sulla inincidenza delle condizioni fisiche come documentate; Ritenuto che il terzo motivo sulla omessa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 47-ter I. n. 354/1975 è manifestamente infondato rispetto al corretto giudizio di irrilevanza della deduzione in appello; Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata applicazione di pena sostitutiva costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha ritenuto ostativa la non illogica prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni; Ritenuto che alle valutazioni che precedono non osta quanto dedotto con la memoria difensiva depositata a sostegno della ammissibilità e fondatezza dei motivi, sostanzialmente riproposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2