CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FIORINELLI Rosita, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/12/2020 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputata per il reato di ricettazione (una telecamera marca Canon, provento di furto) ascrittole e, riconosciuta la lieve entità del fatto, oltre le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa. 1.1. Deduce il difensore a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sintetizzati secondo quanto prescrive l'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, non avendo la Corte ritenuto applicabile al fatto attenuato, ai sensi del secondo (oggi quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa di cui all'art. 131 bis cod. pen. (motivo rappresentato alla Corte dalla difesa in sede di conclusioni scritte); b) inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità, avendo la Corte rigettato la eccezione di nullità del giudizio di secondo grado sollevata dalla difesa, conseguente alla nullità dell'avviso di trattazione cartolare del giudizio di impugnazione, perché mancante dell'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere di presenziare all'udienza. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, resta assorbito il secondo, essendosi il reato prescritto il 21 dicembre 2021. 2.1. La Corte di appello motivava il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, per la particolare tenuità dell'offesa, giacché l'art. 131 bis cod. pen. stabilisce espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena". Il successivo comma quarto aggiunge poi che "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale". Ergo, la particolare causa di non punibilità (introdotta nell'ordinamento penale con D.L.vo del 16 marzo 2015, n. 28) non è (non era) applicabile ai reati puniti con pena detentiva superiore a cinque anni di reclusione, anche se tale pena risulti dalla applicazione di un'attenuante ad effetto speciale. 2.2. La difesa, con i motivi di ricorso, ha ricordato l'intervento della Corte costituzionale, che con sentenza n. 156, depositata il 21 luglio 2020, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] (n. 30) del 22 luglio 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Dunque, la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" è applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma (oggi quarto) dell'articolo 648 del codice penale, e a tutti i reati per i quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione, pur essendo previsto un massimo superiore a cinque anni. La Corte costituzionale ha osservato che, con la scelta di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l'applicazione della causa di esclusione della punibilità. 2.3. Ciò posto, occorre solo verificare se tale pronuncia, che amplia la categoria dei reati (sulla base della misura sanzionatoria detentiva minima prevista dal legislatore) per i quali può applicarsi la speciale causa di non punibilità, possa spiegare effetti in ordine a fattispecie processuali non ancora definite con sentenza irrevocabile. Tenuto conto che la norma che limitava l'accesso alla particolare causa di esclusione della punibilità è stata espunta dall'ordinamento per effetto della sentenza che ne dichiara la illegittimità costituzionale, essa deve ritenersi "tamquam non fuisset", giacché eradicata dall'ordinamento positivo sin dalla sua "illegittima" introduzione. Non è dubbio pertanto che la formulazione normativa scaturita dalla sentenza della Corte costituzionale debba spiegare effetti sui processi in corso, ai sensi del quarto comma dell'art. 2 cod. pen.. Nella presente fattispecie processuale si è a fortiori già osservato che l'intervento della Corte costituzionale (in G.U. del 22 luglio 2020) ha preceduto di alcuni mesi la decisione di merito impugnata (18/12/2020), talché la Corte di appello aveva l'obbligo di valutarne gli effetti sulla regiudicanda. 2.4. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (18.12.2020). Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965, in motivazione). In assenza di cause che possano aver determinato sospensione del corso della prescrizione diverse da quelle indicate all'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per complessivi giorni 64 (anni 8 alla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, art. 157, 161 cod. pen.), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso il 17 ottobre 2011, per la prescrizione intervenuta il 21 dicembre 2021. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di ricettazione, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dalla natura rescissoria della decisione. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma