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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 31961/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47quinquies ord. pen. e di detenzione domiciliare ordinaria, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione sul fatto che alcuni mesi prima in relazione ad un precedente cumulo e ad una pena da espiare di misura inferiore era stato disposto in suo favore che l'espiazione della pena proseguisse in regime di detenzione domiciliare; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'atteggiamento elusivo del condannato rispetto alle sue responsabilità, delle recenti manifestazioni della sua propensione a delinquere, della natura saltuaria dell'eventuale attività lavorativa da svolgere, peraltro non documentata, della prospettiva di fruire della detenzione domiciliare in abitazione diversa da quella dei familiari e delle informazioni negative provenienti dalla polizia giudiziaria territorialmente competente; che in base a tutti questi elementi fattuali, congruamente valorizzati, il Tribunale di sorveglianza ha considerato necessario procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e ha motivatamente ritenuto l'inidoneità delle misure non contenitive, escludendone al momento l'utilità ai fini di una progressiva risocializzazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] i er estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47quinquies ord. pen. e di detenzione domiciliare ordinaria, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione sul fatto che alcuni mesi prima in relazione ad un precedente cumulo e ad una pena da espiare di misura inferiore era stato disposto in suo favore che l'espiazione della pena proseguisse in regime di detenzione domiciliare; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'atteggiamento elusivo del condannato rispetto alle sue responsabilità, delle recenti manifestazioni della sua propensione a delinquere, della natura saltuaria dell'eventuale attività lavorativa da svolgere, peraltro non documentata, della prospettiva di fruire della detenzione domiciliare in abitazione diversa da quella dei familiari e delle informazioni negative provenienti dalla polizia giudiziaria territorialmente competente; che in base a tutti questi elementi fattuali, congruamente valorizzati, il Tribunale di sorveglianza ha considerato necessario procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e ha motivatamente ritenuto l'inidoneità delle misure non contenitive, escludendone al momento l'utilità ai fini di una progressiva risocializzazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] i er estensore Il
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