CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1958
Cassazione n. 33043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1958 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato l'affírlrrrazione di responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., non risulta proposto con l'atto d'appello ed è quindi inedito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Considerato che il terzo motivo di ricorso afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]