CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a l numer o 8017 del ruolo generale dell’anno 2016,proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] - Fondazioni ed applicazioni speciali alle costruzioni, in persona del curatore , rappresentato e difeso , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 103, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] –R.F.I. -intimata- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Roma pubblicata in data 22 gennaio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 16 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Oggetto: Fallimento - Fallimento della capogruppo dell’ATI- Iscrizione di riserve- Termine di decadenza.RG n. 8017/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dagli atti che la ATI della quale la [OSCURATO:SOCIETA] era mandataria si aggiudicò i lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie Sablice, [OSCURATO:PERSONA] e Bivio d’Aurisina della tratta ferroviaria Monfalcone-Bivio d’Aurisina. Nel corso dei lavori, tuttavia, la [OSCURATO:SOCIETA], poi dichiarata fallita nel 2002, iscrisse numerose riserve sui documenti ufficiali e su note separate, sicché nel 2005 il curatore del fallimento convenne in giudizio la committente [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamento delle relative somme. Il tribunale di Roma accolse «in gran parte» la domanda, rigettando quella riconvenzionale proposta dalla convenuta. L’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la decisione è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 22 gennaio 2016. A sostegno della decisionela corte del merito ha ritenuto che il curatore avesse tardivamente proposto la domanda, in violazione del termine di decadenza di sessanta giorni, previsto dall’art. 33 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, decorrente dalla comunicazione del rigetto definitivo delle riserve, al più tardi verificatosi con l’approvazione del certificato di collaudo; ha poi puntualizzato che la comunicazione in questione è sufficiente a far decorrere il termine di decadenza, posto che la norma da applicare non accenna alla necessità di notificazione. Il F allimento di [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per la cassazione della sentenza, che affida a due motivi, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.-Il primo motivo di ricorso , col quale il Fallimento lamenta , ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p. c ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 102 Cost., 44, 46 e 47 del capitolato generale di appalto del 1962, 231 del regolamento generale di RG n. 8017/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore attuazione della l. n. 109/94, approvato con d.P.R. n. 554/99, 16 della l. n. 741/81, 109 del r.d . n. 350/1895, nonché dei corrispondenti profili di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, è al contempo inammissibile e infondato. Esso è inammissibile, là dove si lamenta l’ erroneità del riferimento in sentenza al d.P.R. n. 1063/62, in quanto la corte d’appello, lungi dal richiamare quel testo normativo, ha affermato che si debba applicare il regolamento n. 145/00, e , in particolare, l’art. 33,il quale, regolando il “tempo del giudizio”, fissa il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione dell’appaltatore. Tale statuizione è conforme all’orientamento di questa Corte, secondo il quale, in relazione agli appalti pubblici in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554/99, recante il regolamento attuativo della l. n. 109/94, per le riserve iscritte in epoca successiva alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. è applicabile la nuova regolamentazione, in base alla disciplina transitoria ivi prevista, specificamente del comma 4 dell’art. 232 (Cass. n. 15029/16; n. 7554/20). E in tale nuova regolamentazione rientra anche quella dettata dal d.m. n. 145/00, adottato a norma dell’art. 3, comma 5, della l. n. 109/94. 2.- In realtà, è proprio il ricorrente che , pur affermando l’applicabilità della nuova disciplina, calibra le proprie censure su quella abrogata,là dove assume che il termine di decadenza non sia iniziato a decorrere, per un verso perché non v’è stata la notificazione, a mezzo di ufficiale giudiziario, dell’atto di approvazione del collaudo, ma soltanto una generica comunicazione e, per altro verso, perché quel termine non troverebbe applicazione nelle controversie fra committente e appaltatore, ma soltanto in quelle fra direttore dei lavori e appaltatore. A fondamento della censura v’è, appunto , la disciplina, abrogata al tempo dei fatti, delle forme e dei termini impugnatori RG n. 8017/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore prevista dagli artt. 46 e 47 del capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063/62, la quale effettivamente si riferiva alle controversie menzionate dal precedente art. 42 -ossia a quelle « insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore»-a seguito delle domande (o delle riserve) che, in corso d'opera, l'impresa avesse formulato, che comportavano l’onere d’iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori esponeva le proprie controdeduzioni ( in termini, Cass.n. 5468/02, la quale ha escluso che fosse incorso nella decadenza di cui ai citati artt. 46 e 47 l'appaltatore che aveva proposto domanda al giudice ordinario a seguito del collaudo, senza che fosse insorta alcuna controversia nel corso dei lavori e senza che, conseguentemente, fosse stata attivata alcuna procedura per la soluzione in via amministrativa). Quella disciplina richiedeva , inoltre, non una qualsiasi comunicazione (come la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata), bensì la notificazione a mezzo di un pubblico ufficiale della copia integrale e autentica del provvedimento dell'amministrazione che avesse risolto la controversia in sede amministrativa (Cass. n. 9805/00; n. 21468/13; n. 6909/18). 3.- A norma de gli artt. 32 e 33 del d.m. n. 145 /00, invece, a fronte della determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, la quale si configura, benché adottata in forme pubblicistiche, come atto negoziale, l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l'accertamento, in contrasto con essa, del proprio diritto e la condanna della p.a. al pagamento delle somme dovute (Cass. n. 7479/17, punto 4.2; n. 8279/23, punto 53). 3.1.- E, a tal fine, l'appaltatore deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del regolamento approvato con d.P.R. n. 554/99, o della determinazione RG n. 8017/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dai predetti due commi. La prima decorrenza si riferisce all'ipotesi, disciplinatadall'art. 149 cit., in cui, avendo l'appaltatore iscritto nei registri contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 31- bis della l . n. 109/94, il responsabile del procedimento abbia promosso la procedura di accordo bonario prevista da tale disposizione, formulando una proposta di soluzione transattiva in ordine alla quale la stazione appaltante è tenuta ad assumere le proprie determinazioni entro sessanta giorni, dandone sollecita comunicazione all'appaltatore. La seconda decorrenza riguarda invece l'ipotesi, contemplata dall'art. 32 del capitolato, in cui, non sussistendo i presupposti della procedura di accordo bonario, la valutazione delle pretese dell'appaltatore abbia avuto luogo all'esito del collaudo o, su apposita istanza dell'appaltatore, dopo la scadenza dei relativi termini, con determinazione da adottarsi entro novanta giorni. 4.-Anzitutto, quindi, la norma, ai fini del decorso del termine , non si riferisce affatto alla notificazione, bensì alla comunicazione (e alla comunicazione correlano il dies a quodi decorrenza del termine Cass. n. 20722/14 e n. 22110/18). 4.1.- Nel caso in esame, inoltre, come accertato dalla corte d’appello, il rigetto definitivo di tutte le riserve si è «al più tardi verificato con l’approvazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del certificato di collaudo» e, anzi, «il rigetto delle riserve o l’omessa decisione sulle stesse» si era addirittura avuto in precedenza. Correttamente, dunque, la corte d’appello ha ritenuto il termine di decadenza inutilmente decorso, posto che, rispetto alla comunicazione del rigetto definitivo delle riserve, comunque risalente al 2003, che il ricorrente ammette di avere ricevuto, il giudizio è stato introdotto il 21 gennaio 2005.RG n. 8017/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 5.- Pure infondato è l’u lteriore profilo del primo motivo, col quale si assume che il termine di decadenza avrebbe comunque dovuto subire una sospensione, o interruzione, in ragione della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Il termine, come stabilito dalla sentenza d’appello, è difatti in i ziato a decorrere successivamente alla dichiarazione di fallimento, di modo che il curatore, in base al principio dell’universalità oggettiva stabilito dall’art. 42 l.fall., è subentrato nei rapporti e nelle ragioni di credito spettanti al fallito. Il motivo è respinto. 6.- Il secondo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., perché la corte d’appello non ha disposto la compensazione delle spese, è inammissibile. La facoltà di disporrela compensazione delle spese tra le parti rientradifatti nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329/19; in termini, n. 24056/21, punto 4); il sindacato di legittimità è dunque limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 24502/17; n. 34234/22). 7.- Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali