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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 16239/2022

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la seguente 0204 Vv-1 ~.Z8 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] MARCO avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza 11427/2022 resa nel procedimento n. 21491/2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA] Francesco all'esito della udienza del 18 ottobre 2021 questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona del 20 maggio 2021. 2.Deve essere rilevato, tuttavia, che, nel frontespizio del fascicolo cartaceo, nonché nel ruolo e nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta erroneamente annotato il nominativo del ricorrente in "Francesco CERASANI", invece di quello corretto "Francesco [OSCURATO:PERSONA]" così come risultante dalla intestazione della sentenza impugnata, dai verbali di udienza dinanzi al Tribunale di Ancona, dal ricorso proposto dal difensore fiduciario avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dalla nota di trasmissione compilata dalla cancelleria del Tribunale di Ancona. 3.A seguito della segnalazione in data 18 novembre 2011, con decreto del 14 gennaio 2022, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 cod.proc.pen., alla correzione del predetto errore materiale.

4. Tanto premesso, e ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, come può agevolmente desumersi dalla circostanza che sono riportati correttamente, negli atti sopra richiamati, nonché nella intestazione della sentenza n. 11423/2022 depositata il 13 gennaio 2022, non determinanti nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, cosicchè questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen., alla correzione degli stessi nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel frontespizio del fascicolo n. 21491/2021 nonché nel ruolo e nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che laddove è scritto [OSCURATO:PERSONA] si legga e s'intenda [OSCURATO:PERSONA].

Manda la cancellaria per le annotazioni di competenza.

Così deciso in Roma, 01 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Stefapf [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 0204 Vv-1 ~.Z8 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] MARCO avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza 11427/2022 resa nel procedimento n. 21491/2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA] Francesco all'esito della udienza del 18 ottobre 2021 questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona del 20 maggio 2021. 2.Deve essere rilevato, tuttavia, che, nel frontespizio del fascicolo cartaceo, nonché nel ruolo e nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta erroneamente annotato il nominativo del ricorrente in "Francesco CERASANI", invece di quello corretto "Francesco [OSCURATO:PERSONA]" così come risultante dalla intestazione della sentenza impugnata, dai verbali di udienza dinanzi al Tribunale di Ancona, dal ricorso proposto dal difensore fiduciario avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dalla nota di trasmissione compilata dalla cancelleria del Tribunale di Ancona. 3.A seguito della segnalazione in data 18 novembre 2011, con decreto del 14 gennaio 2022, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 cod.proc.pen., alla correzione del predetto errore materiale. 4. Tanto premesso, e ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, come può agevolmente desumersi dalla circostanza che sono riportati correttamente, negli atti sopra richiamati, nonché nella intestazione della sentenza n. 11423/2022 depositata il 13 gennaio 2022, non determinanti nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, cosicchè questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen., alla correzione degli stessi nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel frontespizio del fascicolo n. 21491/2021 nonché nel ruolo e nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che laddove è scritto [OSCURATO:PERSONA] si legga e s'intenda [OSCURATO:PERSONA]. Manda la cancellaria per le annotazioni di competenza. Così deciso in Roma, 01 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Stefapf [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16239/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris