CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: art.29 d. lgs. n.276/03 RGN Cron. Rep. CC 28.4.23 ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.164/2018 pubblicata i l 4 / 7 /20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/ 0 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . avverso un verbale di accertamento emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti in solido ex art.29 d. lgs. n.276/03 quale committente di un contratto d’appalto concluso con [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai lavoratori impiegati da quest’ultimo. Riteneva la Corte che quand’anche si fosse dovuto riconoscere il carattere della subfornitura al rapporto tra le parti, la solidarietà di cui all’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 sarebbe stata ugualmente applicabile, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.254/17. Avverso la sentenza,[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per un motiv o . Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) spa,resiste con controricorso illustrato da memori a.All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale. Sostiene che l’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 è norma di carattere eccezionale, non applicabile per analogia al di fuori del contratto d’appalto, e quindi nemmeno al contratto di subfornitura. Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass.25172/19, Cass.6299/20, Cass.24981/22, Cass.29509/22), con orientamento cui va data continuità non presentando il ricorso argomenti giuridici tali da metterlo in discussione, ha affermato, in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale n.254/17, che l’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 è applicabile anche la rapporto di subfornitura. In particolare, l’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 non è norma eccezionale, ma mira a disciplinare tutte le ipotesi di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando tutela omogenea a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa indiretta, in qualsiasi modo si realizzi il decentramento produttivo, sicché il committente deve considerarsi solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, all’adunanza camera