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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1972

Cassazione n. 34888/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1972 avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; to_hz, , COJ— L,La- 'Ce ch • 019 2-1-u2 "\-4,(0 -L- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2024 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive introdotte dal legislatore con il d.lgs. n.150 del 2022.

In motivazione si rileva che la sentenza emessa in cognizione è divenuta definitiva nel 2017 e ciò esclude la possibilità di applicare il novum legislativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, essenzialmente, introduce una richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, la proposizione di un incidente di legittimità costituzionale, in riferimento alla disciplina transitoria della cd. legge Cartabia, presuppone la formulazione di un giudizio non solo di rilevanza ma anche di non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale.

Nel caso in esame la questione posta è manifestamente infondata, come già ritenuto da questa Corte di legittimità in precedenti arresti (v.

Sez.

III n.47042 del 26.9.2023, rv285420, ove si è affermato che manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt.3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue dì diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1972 avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; to_hz, , COJ— L,La- 'Ce ch • 019 2-1-u2 "\-4,(0 -L- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 marzo 2024 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive introdotte dal legislatore con il d.lgs. n.150 del 2022. In motivazione si rileva che la sentenza emessa in cognizione è divenuta definitiva nel 2017 e ciò esclude la possibilità di applicare il novum legislativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, essenzialmente, introduce una richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, la proposizione di un incidente di legittimità costituzionale, in riferimento alla disciplina transitoria della cd. legge Cartabia, presuppone la formulazione di un giudizio non solo di rilevanza ma anche di non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale. Nel caso in esame la questione posta è manifestamente infondata, come già ritenuto da questa Corte di legittimità in precedenti arresti (v. Sez. III n.47042 del 26.9.2023, rv285420, ove si è affermato che manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt.3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue dì diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024
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