CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2531/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difes i da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaPanama, n. 77 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] SOC. COOP., in persona del presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA]. COOP. in liquidazione coatta am- ministrativa, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaOrazio, n. 31 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 2918/15, depositata il 18 dicembre 2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cointestatari di un conto corrente e di un conto depositi presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., la convennero in giudizio, per sentir dichiarare la nullità o l'inefficacia o pronunciare l'annullamento o la risoluzione delle operazioni di acquisto di titoli della Repubblica Argentina per complessivi Euro 52.441,10 poste in essere il 13 gennaio ed il 2 giugno 1998, ovvero, in subordine, per sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno. A sostegno della domanda, gli attori allegarono la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza a trasparenza posti a carico degl'intermediari finan- ziari, sostenendo che la Banca aveva omesso di raccogliere informazioni nei loro confronti e d'informarli in ordine ai rischi generali dell'attività d'investi- mento, nonché alle caratteristiche ed ai rischi specifici dei titolinegoziati. Ag- giunsero che la Banca aveva violato le norme in materia di conflitto d'interessi ed i principi di correttezza e buona fede operanti nella fase precontrattuale ed in quella di esecuzione del contratto, nonché l'obbligo di avvisarli dell'ina- deguatezza delle operazioni rispetto al loro profilo di rischio. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendo, in caso di ac- coglimento della stessa, la condanna degli attori alla restituzione dei titoli e la detrazione del valore residuo degli stessi e dell'importo delle cedole riscosse dal risarcimento dovuto agli attori. 1.1. Con sentenza del 6 marzo 2008, il Tribunale di Padova rigettò le domande di accertamento della nullità, annullamento e risoluzione delle ope- razioni di acquisto ed accolse quella di risarcimento dei danni, condannando la Banca al pagamento della somma di Euro 52.441,10, detratto l'importo delle cedole riscosse, pari ad Euro 13.557,53, ed il valore residuo dei titoli, pari ad Euro 38.883,57. 2. L'impugnazione proposta dalla BancaPadovana [OSCURATO:PERSONA]. coop. (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]) è stataac- colta dalla Corte d'appello di Venezia, checon sentenza del 18 dicembre 2015 ha rigettatol'appello incidentale proposto dagli attori, rigettando la domanda proposta da questi ultimi e condannandoli alla restituzione della somma per- cepita in esecuzione della sentenza di primo grado. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non provato il nesso causale tra la condotta della Banca ed il danno lamentato, rilevando che gli attori non avevano dimostrato che non avrebbero acquistato i titoli ove fos- sero stati più adeguatamente informati in ordine alle caratteristiche degli stessi. Premesso infatti che gli attori non avevano fornito notizie in ordine al proprio profilo di rischio ed avevano investito a lungo in una [OSCURATO:PERSONA], il cui funzionamento era stato ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia, a causa della rischiosità dell'attività svolta e della carenza dei requisiti minimi neces- sari per lo svolgimento dell'attività bancaria, la Corte ha rilevato che al mo- mento dell'acquisto i titoli della Repubblica Argentina erano tra quelli più si- curi del mercato speculativo, godendo di un ratingadeguato. Ha ritenuto in- fine insussistente la violazione dell'obbligo di consegna del documento con- cernente i rischi generali degl'investimenti finanziari, in quanto non previsto dalla normativa di settore all'epoca vigente. 3. Avverso la predetta sentenza il Ruffato e la Pravato hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con me- moria. Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997, dell'art. 17 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e degli artt. 1218 e 2729 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di applicare la presunzione di sussistenza del nesso causale tra la condotta della Banca ed il danno da loro riportato, sulla base di una valuta- zione della loro propensione al rischio effettuata in difformità dei criteri pre- visti dalla normativa di settore. Premesso che l'obbligo di consegnare il docu- mento sui rischi generali degl'investimenti finanziari, non previsto all'epoca della stipulazione del contratto quadro, avrebbe dovuto essere adempiuto al momento dell'acquisto dei titoli, essendo stato introdotto dall'art. 5, comma primo, lett. b), del regolamento, osservano che, nell'individuazione degli ob- blighi informativi posti a carico della Banca,la Corte di merito ha omesso di valutare l'adeguatezza delle operazioni in relazione alla loro propensione al rischio, il cui accertamento non risultava escluso dal loro rifiuto di fornire informazioni, peraltro non più attuale, in quanto risalente all'epoca della sti- pulazione del contratto quadro. Aggiungono che, nella valutazione della ri- schiosità dell'investimento, la sentenza impugnata ha conferito rilievo ad aspetti oggettivi, quali il ratingdei titoli e gl'investimenti da loro precedente- mente compiuti, anziché a quelli soggettivi previsti dal regolamento. Affer- mano infine l'illogicità del rilievo conferito agl'investimenti precedentemente effettuati nella [OSCURATO:PERSONA], in quanto risalenti nel tempo e liquidati proprio all'epoca dell'intervento della Banca d'Italia, nonché seguiti dalla riammis- sione di tali enti alla raccolta del risparmio, per effetto dell'art. 35 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha modificato l'art. 155, comma sesto, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riba- dendo che,nel ritenere rischiosi gl'investimenti da loro effettuati nella [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la circolare della Banca d'Italia, non avente portata normativa, senza tenere conto della riam- missione di tali enti alla raccolta del risparmio, per effetto dell'art. 35 del d.lgs. n. 342del 1999, e del riconoscimento della legittimità degli stessi emer- gente dalla relazione della Banca d'Italia per il 2009. 3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 35, comma secondo, del d.lgs. n. 342 del 1999 e dell'art.113 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver conferito rilievo all'intervento della Banca d'Italia nei confronti delle casse peota, in contrasto con la predetta disposizione.4. Con il quarto motivo, i ricorrent i denuncia no , in via subordinata, la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di accerta- mento della nullità, annullamento e risoluzione del contratto d'intermedia- zione, da loro riproposte con l'appello incidentale, in virtù della mera insussi- stenza dell'obbligo di consegnare il documento concernente i rischi generali degl'investimenti finanziari, senza prendere in considerazione gli altri inadem- pimenti da loro addebitati alla Banca. 5. Il primo motivo è fondato. Ai fini del rigetto della domanda, la sentenza impugnata ha infatti omesso di procedere a qualsiasi accertamento in ordine all'adempimento degli obbli- ghi informativi posti a carico della Banca, essendosi limitata ad affermare per un verso l'adeguatezza dell'operazione effettuata dagli attori al loro profilo di rischio, ed a rilevare per altro verso la mancata dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento inadempiente eventualmente tenuto dalla Banca ed il pregiudizio subìto dagli attori. Sotto il primo profilo, la Corte ter- ritoriale ha rilevato che questi ultimi non avevano dato notizie in ordine al loro profilo di rischio, e l'ha pertanto desunto dagl'investimenti precedente- mente effettuati in una cassa peota, definiti estremamente rischiosi, senza verificare se la Banca avesse autonomamente provveduto all'acquisizione di informazioni prima del compimento dell'operazione; ha posto inoltre in risalto la non elevata rischiosità dei titoli emessi dalla Repubblica Argentina, desu- mendola dal rating di cui gli stessi godevano al momento dell'acquisto, rite- nuto adeguato, senza accertare se le relative caratteristiche fossero state preventivamente illustrate agli attori, ed ha pertanto concluso per la corri- spondenza dell'operazione al profilo di rischio accertato, implicitamente esclu- dendo l'obbligo della Bancadi segnalarne ai clienti l'inadeguatezza. Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata si è invece limitata a rilevare che gli attori non avevano provato che non avrebbero acquistato i titoli ove fossero stati più adeguatamente informati sulle loro caratteristiche, senza tener conto dell'inversione dell'onere della prova del nesso causale operante nel caso in cui venga accertato l'inadempimento degli obblighi informativi da parte della Banca.Tale apprezzamento non corrisponde in alcun modo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esonero dell'intermediario dalla responsabilità per i danni subìti dal cliente in conseguenza delle opera- zioni d'investimento da lui effettuate postulainnanzitutto la verifica degli ob- blighi d'informazione attiva e passiva gravantia carico del primo, il cui pun- tuale adempimento deve ritenersi essenziale non solo ai fini della valutazione da compiere in ordine all'adeguatezza delle operazioni proposte al cliente, e quindi alla sussistenza dell'obbligo di segnalargli l'eventuale inadeguatezza dell'investimento o del disinvestimento, ma anche ai fini del trasferimento a carico dell'investitore dell'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il pregiudizioda lui subìto e la condotta dell'intermediario. In tema d'intermediazione mobiliare, questa Corte ha infatti affermato che il rifiuto dell'investitore di fornire, in sede di sottoscrizione del contratto quadro, informazioni in ordine ai propri obiettivi d'investimento ed alla propria propensione al rischio non dispensa la banca, nei cui confronti sia stata pro- posta la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi in- formativi, dall'onere di provare di aver ugualmente provveduto a valutare l'adeguatezza dell'operazione d'investimento, in adempimento degli obblighi generali di correttezza e trasparenza posti a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28 del regolamento Consobn. 11522 del 1° luglio 1998 (e,prima ancora, dall'art. 17 del d.lgs. n. 415 del 1996 e dall'art. 5 del regolamento Consob n. 10943 del 1997, vigenti all'epoca dell'effettuazione dell'operazione che costituisce oggetto del presente giudizio), avvalendosi di tutte le informazioni di cui era in possesso, come ad esempio l'età e la pro- fessione dell'investitore, la sua presumibile propensione al rischio, emergente dalla tipologia e dalla rischiosità delle operazioni da lui precedentemente com- piute, e la situazione di mercato esistente all'epoca in cui l'operazione è stata posta in essere (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2017, n. 21839; 16/03/2016, n. 5250; 19/10/2012, n. 18039). L'acquisizione d' informazioni in ordine all'e- sperienza del cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propen- sione al rischionon esaurisce d'altronde gli obblighi dell'intermediario, il qua- le, ai sensi degli artt. 26 e 28 del regolamento Consobn. 11522 del 1998 (e, in precedenza, dell'art. 5 del regolamento n. 10943 del 1997), è tenuto inol- tre, anche laddove l'operazione corrisponda al profilo di rischio dell'investi- tore, ad informarlo in ordine alle caratteristiche specifiche dei titoli che ne formano oggetto, la cui incompleta o inesatta conoscenza può costituire fat- tore di disorientamento, idoneo a condizionare le sue scelte d'investimento o disinvestimento (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905; 18/06/2018, n. 15936). Tale obbligo non viene meno per effettodell'e- sperienza maturata dall'investitore in materia di strumenti finanziari, né della sua inclinazione all'effettuazione di operazioni a rischio elevato, desunte dalla sua condotta pregressa, non risultando quest'ultima idonea a giustificarne l'inclusione nella categoria degli operatori qualificati, per la quale è necessario il possesso dei requisiti di professionalità specificamente indicati dall'art. 31, comma secondo, del regolamenton. 11522 del 1998 (in precedenza, dall'art. 8 del regolamento n. 19943 del 1997), in presenza dei quali soltanto resta esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma primo (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 31/08/2020, n. 18153).L'accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale non esonera l'intermediario dai suoi obblighi informativi, ma conferisce agli stessi una particolare connotazione, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le sue scelte devono orientarlo nella selezione delle informa- zioni da fornire, indirizzandolo verso quelle più specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell'operazione, tanto più puntuali devono risultare le informazioni for- nite, dovendosi verificare se la decisione d'investimento trovi fondamento in una consapevolezza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (cfr. Cass., Sez. I, 27/04/2018, n. 10286). E' proprio la funzione sistematica assegnata agli obblighi in questione, preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patri- monio conoscitivo delle parti in favore dell'investitore, in modo tale da con- sentirgli l'effettuazione di scelte realmente consapevoli, a giustificare, in caso di accertato inadempimento degli stessi,l'operatività di una presunzione le- gale di sussistenza del nesso causale con il pregiudizio patito dall'investitore: tale presunzione non esclude l'ammissibilità di una prova contraria, la quale non può tuttavia consistere nella mera dimostrazione di una generica propen- sione al rischio dell'investitore, desunta dalle sue scelte pregresse, dal mo- mento che anche l'investitore speculativamente orientato e dispostoad assu- mersi maggiori rischi per conseguire un più elevato rendimento deve essere messo in grado di valutare la sua scelta speculativa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce di fattori di rischio che gli sono stati segnalati (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 28/07/ 2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905). La sentenza impugnata non si è attenuta ai predetti principi, avendo escluso la sussistenza del nesso di causalità in virtù della mera corrispon- denza dell'operazione al profilo di rischio degli attori, desunta esclusivamente dalla loro pregressa consuetudine d'investire nella [OSCURATO:PERSONA], senza accer- tare se la Banca avesse preventivamente e diligentemente adempiuto i propri obblighi informativi, da un lato mediante l'acquisizione di più completi ele- menti di valutazione in ordine all'esperienza dei clienti in materia d'investi- menti in strumenti finanziari, alla loro situazione finanziaria, ai loro obiettivi d'investimento ed alla loro propensione al rischio, e dall'altro mediante l'illu- strazione ai clienti delle caratteristiche dei titoli e dei rischi e delle implicazioni dell'operazione, in modo tale da consentire agli stessi di orientare consape- volmente la propria scelta in ordine all'impiego delle somme di cui dispone- vano. Il primo motivo va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo edil terzo motivo, riguardanti un profilo particolare dell'apprezzamento compiuto in ordine all'adeguatezza dell'operazione, il cui travolgimento, in conseguenza dell'accoglimento delle altre censure, esigendone la rinnovazione, impone di procedere ad una nuova valutazione, nell'ambito della quale è destinata a trovare spazio anche la questione riguardante la rischiosità degl'investimenti precedentemente effettuati dai ricorrenti. 6. Il quarto motivo è invece inammissibile, in quantoespressamente pro- posto «in via subordinata», e quindi per l'ipotesi di rigetto degli altri tre mo- tivi, in contrasto con la disciplina dettata dal codice di rito, che non prevede la possibilità di un ricorso principale condizionato, ma solo quella di un ricorso incidentale condizionato(cfr. Cass., Sez. lav., 25/11/1999, n. 13150; 18/03/ 1999, n. 2492; 20/02/1999, n. 1446): tale limitazione trova la sua giustifi- cazione nella circostanza che, a differenza di quanto accade per il ricorrente incidentale, l'interesse all'impugnazione del ricorrente principale non è in al- cun caso subordinato all'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla con- troparte, ma sorge direttamente dalla pronuncia della sentenza impugnata, che ne determina la soccombenza.Nessun rilievo può assumere, nella specie, la circostanza che in sede di gravame la questione riguardante la nullità, l'an- nullabilità o la risoluzione del contratto d'intermediazione mobiliare sia stata proposta dai ricorrenti in via condizionata, per l'ipotesi di accoglimento dello appello principale: essendo stato quest'ultimo accolto, l'interesse degli appel- lati alla riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riget- tato le predette domande, è divenuto infatti concreto ed attuale, con il con- seguente venir meno degli effettidel condizionamento, i quali non possono rivivere a causa dell'impugnazione degli altri capi della sentenza, avendo que- st'ultima pronunciato anche sulla domanda riproposta con l'appello inciden- tale condizionato, rigettandola. 7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai mo- tivi accolti, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Vene- zia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accogl