CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1979 Avverso l'ordinanza resa il 21 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] verso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 31 Marzo 2021, che lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa per il reato di ricettazione. La Corte ha osservato che i motivi di appello proposti omettono di confrontarsi con l'ampia e articolata motivazione della sentenza di primo grado e si risolvono in censure del tutto aspecifiche non fondate su elementi concreti e su puntuali argomentazioni. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il proprio difensore deducendo: 2.1violazione di legge poiché l'atto di appello dichiarato inammissibile conteneva la specifica indicazione delle ragioni a sostegno dell'appello e chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'imputato e della rideterminazione della pena. L'ordinanza invece ha valorizzato profili di manifesta infondatezza delle censure dedotte con l'atto di appello, che non può dar luogo ad una pronuncia di inammissibilità del gravame poiché non è indicata tra le cause di inammissibilità delle impugnazioni. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Deve osservarsi che la corte d'appello ha adeguatamente motivato l'ordinanza di inammissibilità osservando che il primo motivo di appello non si confronta con il tenore della motivazione adottata dal primo giudice e, così facendo, incorre nel vizio di genericità estrinseca. Tale vizio ricorre quando, pur essendo specifico in relazione agli elementi di fatto a cui si riferisce, il motivo di censura non si confronta con la ricostruzione assunta dal giudice e non censura motivatamente detta ricostruzione ma si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti che non trova agganci nelle emergenze processuali. Il ricorso è generico anche in relazione alla seconda censura che è stata ritenuta aspecifica poiché l'appellante si è limitato ad invocare una riduzione del trattamento sanzionatorio, senza evidenziare le ragioni su cui tale richiesta si fonda. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 17 Febbraio 2023 il consigliere estensore Il Presidente/ [OSCURATO:PERSONA] sellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]