Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08625/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4946-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E L’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che unitamente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4946/2020 Numero sezionale 2896/2022 Numero di raccolta generale 8625/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari con ordinanza collegiale dell’11 novembre 2019 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] ( EPCPEP) averso il decreto ingiuntivo n. 88 del 10 gennaio 2019 emesso dallo stesso Tribunale in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei compensi professionali maturati a seguito della difesa in giudizio dell’opponente in un giudizio definito dinanzi al Consiglio di Stato.

L’ordinanza rilevava che l’opposizione era stata proposta con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150/2011, sebbene la controversia avesse ad oggetto la liquidazione di onorari professionali per la difesa dinanzi ad un giudice speciale, il che escludeva che fosse applicabile il rito speciale sommario di cui al citato art. 14, che invece è invocabile per le sole prestazioni giudiziali civili.

L’opposizione, ancorché erroneamente proposta con ricorso, in tanto avrebbe potuto essere reputata ammissibile, in quanto fosse stata notificata nel termine prescritto dalla legge per Ric. 2020 n. 4946 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4946/2020 Numero sezionale 2896/2022 Numero di raccolta generale 8625/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 l’opposizione, non potendosi invece aver riguardo alla diversa data del deposito del ricorso in cancelleria.

Nella specie, il ricorso era stato notificato il 29 aprile 2019 e quindi ben oltre il termine dell’art. 641 c.p.c., avuto riguardo alla data del deposito del decreto opposto (16/1/2019).

Nella specie, l’art. 3 del D. Lgs. n. 150 del 2011 preclude la possibilità di mutare il rito da sommario speciale ad ordinario di cognizione ed analogamente la previsione di cui all’art. 4 co. 5 dello stesso decreto legislativo, presuppone ai fini della sua operatività la conversione del rito, nella specie inattuabile, sicché non era dato invocare l’impedimento al maturare della decadenza correlata alla tardiva proposizione dell’opposizione.

Per la cassazione di tale ordinanza propone EPCPEP sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

In data 28/022/2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte, rinuncia contestualmente accettata da parte controricorrente.

In conseguenza di ciò, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.

Nulla per le spese, attesa l’accettazione della rinuncia.

PQM Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 4946 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4946/2020 Numero sezionale 2896/2022 Numero di raccolta generale 8625/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Ric. 2020 n. 4946 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4946-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E L’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che unitamente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4946/2020 Numero sezionale 2896/2022 Numero di raccolta generale 8625/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari con ordinanza collegiale dell’11 novembre 2019 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] ( EPCPEP) averso il decreto ingiuntivo n. 88 del 10 gennaio 2019 emesso dallo stesso Tribunale in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei compensi professionali maturati a seguito della difesa in giudizio dell’opponente in un giudizio definito dinanzi al Consiglio di Stato. L’ordinanza rilevava che l’opposizione era stata proposta con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150/2011, sebbene la controversia avesse ad oggetto la liquidazione di onorari professionali per la difesa dinanzi ad un giudice speciale, il che escludeva che fosse applicabile il rito speciale sommario di cui al citato art. 14, che invece è invocabile per le sole prestazioni giudiziali civili. L’opposizione, ancorché erroneamente proposta con ricorso, in tanto avrebbe potuto essere reputata ammissibile, in quanto fosse stata notificata nel termine prescritto dalla legge per Ric. 2020 n. 4946 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4946/2020 Numero sezionale 2896/2022 Numero di raccolta generale 8625/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 l’opposizione, non potendosi invece aver riguardo alla diversa data del deposito del ricorso in cancelleria. Nella specie, il ricorso era stato notificato il 29 aprile 2019 e quindi ben oltre il termine dell’art. 641 c.p.c., avuto riguardo alla data del deposito del decreto opposto (16/1/2019). Nella specie, l’art. 3 del D. Lgs. n. 150 del 2011 preclude la possibilità di mutare il rito da sommario speciale ad ordinario di cognizione ed analogamente la previsione di cui all’art. 4 co. 5 dello stesso decreto legislativo, presuppone ai fini della sua operatività la conversione del rito, nella specie inattuabile, sicché non era dato invocare l’impedimento al maturare della decadenza correlata alla tardiva proposizione dell’opposizione. Per la cassazione di tale ordinanza propone EPCPEP sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In data 28/022/2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte, rinuncia contestualmente accettata da parte controricorrente. In conseguenza di ciò, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c. Nulla per le spese, attesa l’accettazione della rinuncia. PQM Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 4946 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4946/2020 Numero sezionale 2896/2022 Numero di raccolta generale 8625/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Ric. 2020 n. 4946 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
Sentenza Cassazione n. 08625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris