CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14824/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 124/2019,depositata il 25/02/2019 , R.G.N. 750/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Salerno ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta di rigetto dell’opposizione all’ordinanza resa in esito alla fase sommaria) con cui è stata respinta l'impugnativa, proposta da [OSCURATO:PERSONA], del licenziamento intimatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] - credito cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino soc. coop. in data 23/7/2013; 2.la Corte di merito, in estrema sintesi, condivise le argomentazioni del giudice di primo grado circa la tempestività dell'esercizio del potere disciplinare e la gravità dei comportamenti contestati (collegati all'aver consentito, con altri dipendenti, ad alcuni clienti di compiere numerosissime operazioni bancarie finalizzate a monetizzare i proventi derivanti da un'intensa attività definita di usura, attraverso lo sconto di assegni, e quindi ad una inaccettabile gestione della filiale cui l'appellante era preposto), ha ritenuto la responsabilità dell’appellante per i fatti contestati e l'idoneità di tali fatti a fondare proporzionalmente il recesso; 3.avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; resiste con controricorso la banca; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/1970 in relazione al fondamentale canone della tardività, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti 2.con il secondo, violazione e falsa a pplicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966 nonché in relazione all'art. 2119 c.c., e violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c.; 3.il ricorso è complessivamente inammissibile; 4.in tale atto di parte, benché di molte pagine (95), manca una critica specifica alla motivazione della sentenza appellata, salvo non condividerne le conclusioni in fatto e in diritto ; invero il ricorso è strutturato per oltre la metà della sua lunghezza con la trascrizione delle contestazionidisciplinari, e per il resto con una trascrizione dei motivi di appello e delle motivazioni in proposito della sentenza appellata; 5.secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1479/2018), imotivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa; invero, il ricorrente (tanto principale quanto incidentale) ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vincolata propria del processo dicassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il "devolutum" della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione delmotivo rendendo impossibile individuare lacritica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione; 6.nel caso in esame, risolvendosi le doglianze in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito (in ordine a tempestività della contestazione e proporzionatezza della sanzione), il ricorrente finisce per opporre inammissibilmente (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019) una propria mera diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020 e giurisprudenza ivi richiamata); 7.d’altra parte, la Corte d'appello di Salerno ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione, dunque, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 8.le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il